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Cedere il diritto di usufrutto

Contratto di cessione del diritto di usufrutto.
Avv. Alessandro Gallucci 

È possibile cedere il diritto di usufrutto?

Se sì, esistono dei limiti e delle condizioni della cessione?

Ed in tal caso quali le formalità necessarie per la corretta cessione?

Usufrutto

Una breve introduzione di carattere generale sul diritto di usufrutto appare doverosa.

L'usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui. I diritti reali sono quelli espressamente previsti dalla legge, si dice che sono un numero chiuso. L'usufrutto è fra essi.

Si dice, come si dice della superficie, della servitù, ecc., che sono diritti reali su cosa altrui (iura in re aliena), in quanto la cosa oggetto del diritto non è di proprietà del titolare di questo, ma di altra persona.

Tale imposizione del diritto reale sul bene può anche avvenire per sentenza, si pensi alle servitù coattive.

Nel caso dell'usufrutto, esso può essere costituito per contratto e anche per testamento, ma non per sentenza. L'Autorità Giudiziaria, al massimo, può essere chiamata ad accertarne l'usucapione.

Passiamo adesso al quesito principale, ossia dalla cessione del diritto di usufrutto.

Salvo diverso accordo tra nudo proprietario che l'ha concesso e titolare del diritto reale di godimento su cosa altrui, non vi sono divieti di cessione del diritto di usufrutto.

Alla fattispecie della cessione del diritto di usufrutto è dedicato l'art. 980 del codice civile, che recita:

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Manutenzione ordinaria, la ripartizione delle spese tra usufruttuario e proprietario

Per cessione deve intendersi tanto il trasferimento a titolo oneroso quanto quello a titolo gratuito.

La cessione può essere:

a) per un determinato periodo di tempo;

b) per tutta la durata dell'usufrutto.

È utile rammentare che l'usufrutto in capo ad una persona fisica può durare anche per tutta la vita di questa, mentre se costituito in capo ad una persona giuridica, esso non potrà andare oltre trent'anni (art. 979 c.c.).

La norma fa riferimento ad una notifica della cessione: la giurisprudenza non è intervenuta in merito al significato da attribuire al termine notifica, ossia se considerarlo in senso tecnico e quindi atto riservato all'ufficiale giudiziario o in senso a-tecnico e quindi alla stregua di una qualunque comunicazione dimostrabile (es. raccomandata a.r.).

Una interpretazione finalizzata ad un'applicazione prudenziale consiglia di fare ricorso alla prima soluzione.

Fintanto che questa notifica non viene effettuata, l'usufruttuario è coobbligato in solido con il cessionario (neo usufruttuario) per le spese riguardanti il diritto reale di godimento.

Come si deve redigere un contratto di cessione del diritto di usufrutto?

Al riguardo bisogna fare riferimento all'art. 1350 del codice civile a mente del quale sono soggetti alla forma scritta (scrittura privata o atto pubblico) a pena di nullità quei contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili.

Si badi: è prassi, ma non è assolutamente obbligatorio (sebbene si concluda diversamente) che contratti del genere siano redatti da un Notaio e davanti ad esso sottoscritti. Del pari non è obbligatoria la trascrizione degli atti di cessione dell'usufrutto, sebbene la stessa sia necessaria per poter opporre ai terzi la cessione stessa.

Rinuncia all'usufrutto con scrittura privata, è possibile?

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