Una recente pronuncia della Corte di Appello di Ancona ha affrontato il problema della legittima installazione di telecamere di sorveglianza da parte di un condomino (sentenza n. 111 del 21 gennaio 2025). È necessario infatti riuscire a bilanciare le legittime esigenze di prevenzione e contrasto del crimine con quelle altrettanto legittime di privacy e riservatezza di quanti vengono ripresi dalle telecamere.
Controversia sulla legittimità delle telecamere di sorveglianza in condominio
Un condomino citava in giudizio un'altra condomina davanti al Tribunale, chiedendo la rimozione delle telecamere installate da quest'ultima che inquadravano spazi comuni e proprietà dell'attore, o, in subordine, la loro ricollocazione in modo da escludere interferenze illecite. Inoltre, richiedeva un risarcimento dei danni di € 10.000,00 o una somma stabilita dal giudice.
A sostegno della domanda riferiva di essere proprietario di un appartamento al piano terra nel condominio e che la convenuta, proprietaria di un appartamento al piano primo, alla fine dell'anno 2015, aveva installato, senza autorizzazione, alcune telecamere con angolo di ripresa esteso a parti comuni condominiali, nonché a porzioni della proprietà dello stesso attore.
Tale comportamento, ad avviso del condomino del piano terra, costituiva violazione del diritto di riservatezza.
La condomina si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande, riferendo altresì che l'installazione dell'impianto si era resa necessaria a seguito di atti emulativi dell'attore, danneggiamenti ad opera di ignoti e furti nel vicinato.
All'esito dell'espletata istruttoria (produzioni documentali, prove per testi e CTU) il Tribunale rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite e CTU.
Il giudice di primo grado osservava che solo una delle tre telecamere, quella diretta verso il portone del garage, a causa della ristrettezza dello scivolo di manovra per le auto, avrebbe potuto inquadrare parzialmente un soggetto posizionato vicino alla basculante e sopra la soglia del portone della convenuta, con un cono di ripresa però irrisorio.
Il soccombente proponeva appello, chiedendo l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado. La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado.
Le telecamere installate non sono risultate lesive dei diritti di alcuno, non riprendendo altre proprietà, comprese quelle condominiali. Del resto, ad eccezione dell'attore, tutti i condomini si erano espressi per la non rimozione delle telecamere della convenuta, vittima di numerosi danneggiamenti, regolarmente denunciati alle forze dell'ordine.
L' appellante però ha sostenuto che "al momento del sopralluogo eseguito dal CTU le telecamere risultavano essere state spostate ed orientate correttamente e nel rispetto della privacy dei condomini confinanti", ma non erano così posizionate al momento di proposizione della domanda.
Il consulente dell'attore non è stato in grado di provare che cosa riprendessero poiché le foto prodotte in giudizio sono state fatte dall'esterno e, per sua ammissione, lo stesso consulente ha dichiarato "di non aver mai visionato il televisore interno che dà lettura di ciò che vedevano le telecamere".
Secondo il CTU - che ha dato pienamente ragione alla convenuta - ciò che conta è la lettura nello schermo interno del video, ove si leggono le eventuali invadenze sulle proprietà di terzi.
Risultato: l'appello è stato respinto e la gravata sentenza interamente confermata anche in ordine alle spese di giudizio.
Normative e diritti relativi all'installazione di telecamere in contesti condominiali
Secondo le indicazioni del Garante della privacy (FAQ n. 12) il trattamento dei dati personali mediante l'uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento.
L'installazione di telecamere di videosorveglianza in un contesto condominiale può essere giustificata da diverse ragioni legittime, come la presenza di atti vandalici, furti o un elevato tasso di criminalità nella zona. È importante che queste motivazioni siano documentate in modo affidabile, utilizzando rapporti della polizia, dati ufficiali o altre fonti autorevoli che attestino i rischi specifici.
In ogni caso il sistema di videosorveglianza va comunque installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera riprenda esclusivamente uno spazio privato.
L'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini. La legittimità del trattamento non elimina la necessità di minimizzare i dati (che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a ciò che è necessario rispetto agli scopi per cui vengono trattati), né quella di bilanciare interessi contrapposti.
Pertanto, sarà importante verificare se l'angolo di ripresa della videocamera installata nelle aree comuni del condominio inquadri solo la porta d'ingresso dell'utilizzatore o se, invece, copra una porzione più ampia, includendo anche l'androne comune o le porte d'accesso alle proprietà.
Ogni condomino ha il diritto di installare telecamere di videosorveglianza nelle aree condominiali, purché l'inquadratura sia limitata agli spazi di proprietà esclusiva del condomino che utilizza l'impianto (escludendo spazi comuni o esclusivi di altri condomini). Fondamentale è visionare il televisore interno che dà lettura di ciò che vedono le telecamere.
Secondo la Suprema Corte, però, la ripresa delle parti comuni per accertare la commissione di atti illeciti non configura gli estremi dei reati di violazione di domicilio e di interferenza illecita nella vita privata altrui ex artt. 615 e 615-bis c.p. Non costituisce, cioè, una violazione della privacy dei condomini.
I giudici affermano che l'uso di telecamere installate all'interno di un'abitazione o nelle sue pertinenze, che riprendono l'area del parcheggio condominiale, l'ingresso o le scale, non costituisce reato secondo i sopracitati articoli. Infatti, queste aree sono destinate all'uso indeterminato delle persone e, quindi, non riguardano il domicilio.
Di conseguenza, gli impianti installati in queste aree non invadono la vita privata dei singoli condomini (Cass. pen., sez. V, 02/08/2021, n. 30191).