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Interpretazione della clausola assicurativa per danni accidentali agli impianti condominiali

La garanzia è operante anche in caso di omessa manutenzione o difetti originari di un impianto comune?
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
10 Lug, 2023

Il condominio, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino per difetto di manutenzione.

Trattasi di una responsabilità oggettiva, fondandosi sulla relazione di custodia tra un soggetto (il custode) e la cosa, tale da consentire al primo il controllo nella sua interezza della cosa stessa e di eliminare tutte quelle situazioni di pericolo ad essa intrinseche e sopravvenute.

A seguito della rottura di condutture condominiali e conseguenti danni nell'immobile di un condomino, il condominio, però, può chiedere alla propria compagnia di assicurazione di essere tenuto indenne; il problema è che spesso l'assicurazione eccepisce la validità della copertura assicurativa, sostenendo che il danno non è stato provocato da un fatto accidentale, come previsto dal contratto di assicurazione, bensì da una condotta omissiva dell'assicurato integrante un comportamento colposo significativo.

A tale proposito merita di essere segnalata l'ordinanza della Corte di Cassazione del 27 giugno 2023 n. 18320.

Come deve essere interpretata la clausola della polizza stipulata da un condominio che prevede la copertura per la rottura accidentale degli impianti comuni? Fatto e decisione

A seguito di infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario venivano danneggiati i locali di un condomino; di conseguenza il danneggiato si rivolgeva al Tribunale per richiedere la condanna del condominio ad eseguire le opere necessarie per la definitiva eliminazione dei detti fenomeni infiltrativi.

Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa del condominio convenuto, nella resistenza sia del convenuto sia della terza chiamata, il Tribunale condannava il condominio convenuto a eseguire le opere di ripristino indicate dalla CTU espletata in corso di causa e condannava l'assicurazione al pagamento di tutte le spese e danni subiti dal danneggiato.

Avverso tale sentenza, la compagnia assicuratrice si rivolgeva alla Corte di Appello, lamentando la non fondatezza della sentenza del Tribunale in quanto i danni erano stati causati da un fatto colposo, non rientrante nei fatti accidentali.

I giudici di secondo grado, in accoglimento dell'appello, rigettavano la domanda di garanzia avanzata dal condominio e, conseguentemente, condannavano il condominio a rifondere alla compagnia assicurativa, in qualità di terza chiamata, le spese di primo grado.

La Corte di Appello condannava altresì il condominio in solido con il condomino danneggiato a rifondere alla compagnia assicurativa appellante le spese della fase di gravame.

La Corte faceva presente che i danni conseguenti alla rottura accidentale del sistema fognario erano riconducibili ad alcune deficienze accertate dell'impianto comune; secondo i giudici partenopei, però, la garanzia dedotta in polizza era prevista per la sola rottura accidentale degli impianti e non poteva quindi essere estesa a difetti a monte riconducibili alle stesse modalità o alla inidoneità dei materiali con cui l'impianto era stato realizzato.

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Il condominio ricorreva in cassazione sostenendo che il giudice d'appello aveva errato nel considerare nel novero dei rischi dedotti in polizza solamente i danni da spargimento d'acqua causati da una rottura accidentale delle tubature, escludendo invece i danni sempre da spargimento d'acqua causati da difetti di manutenzione e/o costruzione. La Cassazione ha dato ragione al condominio ricorrente.

Secondo i giudici supremi la Corte partenopea non avrebbe dovuto escludere l'operatività della garanzia nell'ipotesi di difetti strutturali dell'impianto fognario, dal momento che la clausola di un contratto di assicurazione che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali va interpretata come puramente riferita a condotte colpose in contrapposizione ai fatti dolosi dell'assicurato.

Interpretazione della clausola assicurativa per i danni da rottura accidentale

La sentenza in commento ricorda che l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi (Cass. civ., sez. III, 29/07/2022, n. 23762; Cass. civ., sez. III, 26/07/2019, n. 20305).

Si può quindi affermare che la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, faccia ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, quale il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale, con la sola eccezione delle condotte dolose (Cass. civ., sez. III, 26/02/2013, n. 4799).

Sentenza
Scarica Cass. 27 giugno 2023 n. 18320
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