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Ecco come si deve comportare il condominio se, all'atto della realizzazione del cappotto termico, si devono inglobare le tubature del gas

Come gestire l'installazione del cappotto termico in presenza di tubature del gas: responsabilità e normative da seguire per evitare problematiche legali e garantire la sicurezza dell'immobile.
Avv. Marco Borriello 
14 Mar, 2022

In un edificio, il cappotto termico si ottiene installando su tutte le superfici esterne del fabbricato dei pannelli isolanti di una certa profondità. Maggiore sarà lo spessore del rivestimento, più alta sarà l'efficienza prodotta dall'isolamento.

È indubbio, infatti, che la realizzazione del cappotto comporti un notevole risparmio energetico per l'immobile. I benefici si riscontrano durante il periodo invernale, allorquando si abbassano i costi per il riscaldamento degli ambienti interni. I vantaggi, però, sono verificabili anche durante l'estate, poiché il l'isolamento ottenuto consente di rinfrescare i locali del fabbricato in minor tempo.

Come bisogna comportarsi, però, se sulla facciata del condominio sono presenti delle tubature del gas? È sufficiente isolarle all'interno di canalette, per poi procedere all'apposizione del cappotto oppure bisogna adottare dei particolari accorgimenti? L'inglobamento delle tubature del gas all'interno della coibentazione della facciata è legittimo? Quali responsabilità potrebbero emergere a carico della ditta e/o del direttore dei lavori?

Nel caso qui in commento, risoltosi in Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 609 del 23 febbraio 2022, la coibentazione de quo ha riguardato un vecchio condominio e sono emersi proprio i dubbi anzidetti.

Vediamo, quindi, le circostanze di fatto che hanno determinato il coinvolgimento dell'ufficio meneghino.

Coibentazione facciata, tubature del gas e responsabilità

In quel di Como, alcuni anni fa, in un condominio costruito all'inizio degli anni 80, l'assemblea decideva di riqualificare il fabbricato, attraverso la realizzazione di un cappotto termico. I lavori erano eseguiti previa progettazione e direzione dell'amministratore del palazzo.

Al termine degli stessi, però, quest'ultimo era citato in giudizio per la presunta violazione della norma tecnica in materia di installazione degli impianti a gas per uso domestico. Secondo, infatti, la tesi dell'attore/condòmino, i lavori in contestazione avevano, illegittimamente, inglobato le tubature presenti sulla facciata.

Tale situazione era motivo di pericolo per il fabbricato, inevitabilmente, sottoposto al rischio di un potenziale incendio.

Per queste ragioni, l'istante sosteneva di aver patito un deprezzamento del proprio immobile che aveva stimato in circa 22.000,00 euro. Chiedeva, perciò, di essere risarcito dal convenuto.

Il Tribunale di Como, investito in prima istanza della questione, con una sentenza del novembre del 2020, rigettava la domanda. Secondo, infatti, il magistrato non era stato provato che l'opera realizzata fosse pericolosa e tanto meno che la proprietà privata dell'attore avesse subito una svalutazione a seguito della coibentazione che aveva interessato l'edificio.

A quel punto, il condòmino, evidentemente insoddisfatto dall'esito del primo grado, proponeva appello allo scopo di ribaltare il verdetto ed auspicando una diversa e migliore valutazione dei fatti di causa.

Purtroppo per l'appellante, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza impugnata, avallando la legittimità dei lavori eseguiti ed escludendo che l'appellato avesse commesso qualsivoglia inadempienza nella realizzazione degli stessi. La soccombenza sulle spese di lite è stata un'ulteriore inevitabile conseguenza.

Questo cappotto non s'ha da fare

Norma tecnica UNI CIG 7129-2008 e successive: di cosa si tratta

La sentenza in commento offre lo spunto per comprendere il significato della cosiddetta norma tecnica UNI CIG 7129- 2008, a quanto pare attualmente sostituita dalla UNI CIG 7129 - 2015. Ebbene, si tratta dell'insieme di regole che occorre rispettare nell'istallazione di un impianto a gas per uso domestico e che si applicano, inevitabilmente, in tutti i casi in cui bisogna realizzarlo ex novo oppure si decide di trasformarlo e/o modificarlo.

In particolare, a proposito dell'allocazione delle tubature, per comprendere cosa afferma la norma in esame, ci aiuta la decisione della Corte di Appello di Milano. All'interno di essa, consultando le valutazioni espresse dal perito incaricato, si legge che le diramazioni anzidette possono essere posate "a vista, in strutture appositamente realizzate, oppure con collocazione interrata".

A quanto pare, però, nel caso oggetto di lite, le tubazioni erano state incorporate in delle canalette senza, però, che le pareti delle medesime fossero state trattate per evitare la loro potenziale combustione. Si era, quindi proceduto con il montaggio del cosiddetto cappotto termico, con susseguente inglobamento delle citate diramazioni. Ebbene, tutto ciò era stato corretto? La norma tecnica era stata rispettata?

Norma tecnica impianto a gas e cappotto termico: quando si applica?

All'interno di un fabbricato, l'insieme delle norme tecniche da adottare per l'installazione di un impianto a gas per uso domestico non si applicano, se la realizzazione del cappotto termico non ha comportato alcuna modifica e/o trasformazione dell'impianto stesso.

A stabilirlo sono stati il Tribunale di Como e la successiva Corte di Appello di Milano, intervenuta a confermare l'esito del primo grado di giudizio.

Nel caso de quo, infatti, il condominio si era limitato a svolgere un'attività meramente edilizia e non era stata effettuata alcuna modifica sulle strutture riguardanti la fornitura del gas e del riscaldamento.

Il fabbricato in questione, inoltre, era di vecchia edificazione e, di conseguenza, l'impianto a gas ivi esistente, non poteva certo essere conforme all'attuale normativa.

Evidentemente, quindi, per gli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda, la coibentazione del condominio non imponeva a questi di rifare l'impianto.

In conclusione, la normativa tecnica de quo era inapplicabile al caso concreto. Perciò, l'ente non era stato tenuto ad adottare soluzioni particolari nell'incorporare le tubazioni nelle canalette.

Il cappotto termico non è un'innovazione gravosa

Sentenza
Scarica App. Milano 23 febbraio 2022 n. 609
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