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Decreto fiscale 2019: il nuovo sistema di ritenute per gli appalti non si applica al condominio, parola dell'Agenzia delle entrate

Arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e confermate le prime letture: condominio escluso dall'applicazione delle nuove norme sulle ritenute dei dipendenti degli appaltatori.
Redazione 
Feb 13, 2020

Il nuovo sistema di ritenute e compensazioni in materia di appalti e subappalti delineato dal decreto fiscale n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 non si applica ai condomini.

Il fatto, già di per sé agevolmente desumibile da un'attenta lettura della norma riformata in sede di conversione, è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 1 /E del 12 febbraio 2020 ha eliminato ogni incertezza (se mai ce ne fossero state)..

Un provvedimento comunque utile e chiaro, che pone la parola fine ad una querelle iniziata sul finire del mese di ottobre.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Era il 26 ottobre 2019 quando fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019) il decreto legge n. 124 riportante la medesima data.

Il primo comma dell'art. 4 del suddetto decreto introduceva nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dopo l'art. 17, un articolo, il 17-bis che suscitò un vespaio di polemiche e preoccupazioni anche in ambito condominiale.

Motivo?

Un complesso meccanismo, già applicato in altri settori, prevedeva pressappoco questo adempimento: nel caso di contratti di appalti in condominio, l'appaltatore avrebbe dovuto versare all'amministratore di condominio le somme inerenti alle ritenute d'acconto relative ai compensi per la manodopera utilizzata per la prestazione del servizio ovvero alla realizzazione dell'opera in quel dato condominio.

Il versamento avrebbe dovuto essere proporzionale alle ore di lavoro svolte in relazione allo specifico appalto in condominio e l'amministratore avrebbe dovuto depositare queste somme su un apposito conto corrente intestato al condominio ed a ciò destinato, operando poi l'adempimento del versamento delle ritenute.

Versamento ritenute da parte del condominio.

Si badi: il meccanismo grossolanamente descritto non riguardava solamente gli appalti in ambito edilizio, ma ogni appalto di prestazione d'opera e di servizio in ambito condominiale, essendo il condominio medesimo sostituto d'imposta ex art. 23 d.p.r. n. 600/73.

Ci si può immaginare solamente che complicazioni avrebbe comportato sia per le imprese che per gli studi degli amministratori questo adempimento, ad esempio, in relazione al servizio di pulizia scale, ovvero per la cura del verde condominiale, ecc.

Le proteste degli amministratori di condominio, i correttivi in sede di conversione ed il pericolo scampato

Le associazioni degli amministratori e quelle dei proprietari non hanno mancato di fare sentire la propria voce: il nuovo disposto normativo, così come congegnato e che sarebbe entrato in vigore dall'1 gennaio 2020, avrebbe comportato un notevole aggravio in termini d'impegno (e chiaramente di costi) per gli studi dei gestori immobiliari e, in un'ultima istanza, per l'utenza che avrebbe visto un incremento di costo.

In sede di conversione del decreto, dunque, sono stati inseriti dei correttivi volti a circoscrivere in maniera decisamente consistente l'ambito di applicazione della norma.

Già dalla prime letture dell'emendato art. 4 del decreto legge n. 124/2019 (e quindi del nuovo art. 17-bis del d.lgs n. 241/1997) era chiaro quasi a tutti che il condominio fosse escluso dall'ambito di applicazione della norma.

Interventi di recupero su balconi e terrazzi: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

La platea dei sostituti d'imposta interessati dalla norma era stato considerevolmente ristretta. Non nominativamente, ma per indicazioni delle caratteristiche del sostituto medesimo e così molto più efficacemente, data la vasta platea di soggetti potenzialmente interessati.

È arrivata, poi, l'Agenzia delle Entrate, con un proprio provvedimento, la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 ha chiarire che «anche i condomìni sono da escludersi dall'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 17-bis perché, pur rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dal comma 1 dell'articolo 17-bis, non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale».

Il lieto fine, questa volta, c'è stato: pericolo scampato. L'ennesima gravosa incombenza di natura prettamente fiscale a carico del condominio e quindi degli amministratori è stata eliminata.

CIRCOLARE N. 1 2020 Agenzia delle Entrate

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