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Scioglimento della comunione o del condominio?

Chiedere lo scioglimento del condominio e poi modificare la domanda in scioglimento della comunione.
Avv. Alessandro Gallucci 

La Cassazione, con la sentenza n. 867 dello scorso 23 gennaio, è tornata a pronunciarsi sul tema dello scioglimento della comunione o del condominio; in particolare lo ha fatto con specifico riferimento alla possibilità di modificare la domanda giudiziale con quale inizialmente s'era richiesto lo scioglimento del condominio in richiesta di scioglimento della comunione.

Il riassunto, indicativo, del fatto posto alla base della sentenza può essere d'aiuto per comprendere meglio di che cosa si sta parlando.

La palazzina Alfa è ubicata nel comune Omega. Essa è abitata da due famiglie.

I proprietari di una delle unità immobiliari, visto lo stato dei luoghi, decidono di chiedere al giudice competente lo scioglimento del condominio.

Le loro controparti, per semplicità diremo i proprietari del piano terra, si oppongono a questa richiesta.

Non è possibile, secondo loro, soddisfare quella richiesta in quanto per lo scioglimento della compagine sarebbero necessarie opere innovative. In considerazione di ciò, affermano i convenuti, l'Autorità Giudiziaria non ha poteri.

Nel corso di causa, quindi, i proprietari del piano superiore, quelli che vogliono giungere alla divisione, mutano la domanda giudiziale: da scioglimento del condominio a scioglimento della comunione.

Il giudice adito accoglie la domanda così riformulata e sentenzia la divisione dell'immobile secondo i criteri indicati dal CTU.

Divisone che, a seguito del giudizio d'appello, fu addirittura allargata ad altre parti dello stabile. Da qui il ricorso per Cassazione dei proprietari del piano terreno.

Il tutto ruota attorno alle così detto mutatio libelli ed emendatio libelli. La prima consiste nel cambiamento della domanda giudiziale, cosa vietata nel corso di causa, la seconda nella sua precisazione; quest'ultima è legittima purché resti entro ben precisi limiti.

Il ricorso alla Corte di legittimità era proprio basato sulla pretesa illegittimità della sentenza d'appello emessa, secondo i ricorrenti, a seguito d'un mutamento della domanda giudiziale originaria. Gli ermellini non sono stati dello stesso avviso.

Si legge in sentenza che " si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (v. Cass., sentt. n. 17457 del 2009; n. 21017 e n. 7579 del 2007)" (Cass. 23 gennaio 2012 n. 867).

In sostanza: chiedere lo scioglimento del condominio e poi modificare la domanda in scioglimento della comunione è cosa legittima poiché tale cambiamento rappresenta una precisazione di quanto domandato e non un cambiamento radicale delle pretese.

Una domanda sorge spontanea: siamo sicuri che per quanto affini, comunione e condominio siano così interconnessi da non far sorgere differenze se viene richiesta una cosa piuttosto che un'altra?

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