L'amministratore gestisce il condominio per conto dei proprietari; costoro, però, non devono necessariamente essere interpellati per l'adozione di ogni tipo di decisione: la legge infatti conferisce all'amministratore determinate attribuzioni che può esercitare autonomamente, senza ricorrere al benestare del consesso.
Tra queste facoltà v'è anche quella di scegliere il fornitore di energia elettrica del condominio? Approfondiamo l'argomento.
Energia elettrica: chi sceglie il fornitore in condominio?
Premesso che sulla questione la legge non si esprime, per prevenire contenziosi è consigliabile che la sottoscrizione del nuovo contratto con il fornitore di energia elettrica - ma lo stesso dicasi per il rinnovo e il cambio di fornitore - sia votata dall'assemblea condominiale.
Sul punto, la Corte di Cassazione (sent. n. 15872/2010) ha chiarito che «la disposizione dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4), obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile».
Per la giurisprudenza, dunque, la firma di un contratto di energia elettrica non potrebbe considerarsi un "atto materiale" e, di conseguenza, l'amministratore non dovrebbe agire senza interpellare l'assemblea.
In ogni caso, è possibile derogare a tale principio - che, come ricordato, non è sancito espressamente da alcuna norma - qualora la stipula di un contratto di fornitura di energia elettrica dovesse ritenersi essenziale e urgente, come nell'ipotesi in cui il condominio si sia appena formato e, quindi, i proprietari stiano cominciando a prendere possesso dei loro appartamenti: l'assenza di energia elettrica nelle parti comuni potrebbe costituire un pregiudizio di non poco conto, ad esempio per raggiungere i piani più alti nel caso in cui l'ascensore non funzionasse.
Dunque, anche in virtù dell'art. 1135 c.c., deve ritenersi che l'amministratore possa scegliere autonomamente il fornitore dell'energia elettrica allorquando ciò sia assolutamente necessario, ovviamente sempre nell'interesse della compagine.
In queste ipotesi non rientra di certo il cambio di fornitore, quand'anche fosse effettuato per ragioni di convenienza economica (miglior tariffa, ecc.): passare da una società a un'altra deve ritenersi un'operazione che esorbiti sempre dalle attribuzioni proprie dell'amministratore.
Quali fornitori può scegliere l'amministratore condominiale?
Quanto detto a proposito della scelta del fornitore di energia elettrica non significa che l'amministratore non possa scegliere autonomamente altre tipologie di fornitori, o meglio di soggetti che garantiscono determinati servizi al condominio.
E così, la giurisprudenza (Trib. Milano, n. 2198/2020) ha stabilito che il contratto di appalto per la pulizia dello stabile e per i servizi connessi (movimento e rotazione sacchi e bidoni, disinfestazione, ecc.) rientra tra gli atti necessari alla gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni che l'amministratore può stipulare da solo, nell'esercizio delle proprie funzioni, senza preventiva deliberazione dell'assemblea né successiva ratifica.
Ma non solo: la giurisprudenza (App. Catanzaro, 28 luglio 2022, n. 914) ha anche ammesso la possibilità che l'amministratore conferisca incarico a un avvocato senza il previo consenso assembleare, ad esempio allorquando occorra agire per recuperare i crediti nei confronti dei morosi oppure difendere il condominio dalle illegittime pretese dei terzi.
Dunque, il fatto che l'amministratore non possa selezionare autonomamente il fornitore di energia elettrica non gli impedisce di poter agire senza consenso assembleare in altre occasioni, sempreché la scelta sia diretta estrinsecazione delle facoltà attribuitegli ex lege.
In queste circostanze, peraltro, l'assemblea può sempre decidere di sconfessare la determinazione dell'amministratore, atteso il disposto di cui all'art. 1133 c.c., a tenore del quale «Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137».