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Lastrico solare danneggiato dell'installazione dei pannelli solari: responsabilità e risarcimenti

Chi risponde dei danni del lastrico solare a causa dei pannelli solari?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Pannelli solari del singolo condomino

L'art. 1122-bis c.c. prevede per il singolo condomino la facoltà di installare pannelli solari sul lastrico solare comune. Così dispone la norma: "È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato".

Prima di poter procedere all'intervento, il condomino deve dare una preventiva comunicazione all'amministratore: questi convoca l'assemblea di condominio per discutere su questo argomento.

"Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi".

Si ritiene che il posizionamento di questo impianto comporti sempre una modifica della situazione del lastrico, stanti le dimensioni dell'impianto.

L'assemblea non può vietare al condomino di installare questi impianti, potendo solo imporre determinati accorgimenti quando l'opera impatti sulle parti comuni.

Spese installazione pannelli solari

L'assemblea può stabilire adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio o subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

Se le prescrizioni dell'assemblea non valgono a garantire integralmente la salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio, se il condomino è stato scrupoloso nell'applicarle, non può essere tacciato di alcuna responsabilità, andando esente da risarcimento danni, essendo la matrice di imputazione della sola assemblea, non potendo quindi essere in capo al condomino che si è comportato diligentemente

Se, indipendentemente dalle prescrizioni assembleari, l'impianto del singolo crea danni, è solo quest'ultimo a essere tenuto al ristoro. Si pensi ad esempio al caso in cui per errato posizionamento leda la superficie del lastrico o per cattiva o inadeguata manutenzione ne crolli una parte.

Ove l'assemblea abbia domandato di prestare idonea garanzia, si ritiene che il ristoro debba essere limitato alla medesima garanzia e non possa andare oltre.

Naturalmente il condomino, presa la decisione di istallare l'impianto, si rivolge ad imprese specializzate. La progettazione e le modalità di esecuzione devono essere specificate all'amministratore nella preventiva comunicazione.

Se l'esecuzione dell'intervento da parte dell'azienda non è a regola d'arte, ove si verifichino danni, il condomino può agire nei confronti dell'impresa per gravi difetti di costruzione a norma dell'art. 1669 c.c.

Si pensi al caso in cui si vada a rovinare la tenuta dell'impermeabilizzazione del tetto o del lastrico solare, da cui derivano danni da infiltrazioni.

La giurisprudenza si è pronunciata sui vizi costruttivi dei lastrici solari di entità tale da provocare infiltrazioni di acqua agli appartamenti sottostanti e sui vizi di posa (Cass., 28 marzo 1997, n. 2775; Cass. 11 dicembre 1992 n. 13112; Cass. 24 agosto 1991 n. 9082; Cass. 8 aprile 1986 n. 2431).

Trattandosi di vizi di costruzione, per avvalersi dell'art. 1669 c.c. le infiltrazioni non devono comunque essere di piccola portata o contenute.

Anche le errate previsioni progettuali o prescrizioni esecutive del committente che siano state accettate o condivise dall'appaltatore si qualificano come vizi costruttivi (Cass., 27 febbraio 1991, n. 2123).

Nella normalità dei casi si ha l'azione di risarcimento danni del condominio nei confronti del condomino a cui fa seguito, nello stesso o in altro giudizio, l'azione di quest'ultimo nei confronti dell'impresa per garanzia e manleva.

lastrico solare uso esclusivo

Lastrico solare e pannelli condominiali

Se il lastrico non è condominiale ma ad esempio è del venditore-costruttore che si è riservato la proprietà, non si può prescindere dal volere di quest'ultimo.

Si tratta di bene di proprietà individuale, per il quale non opera la facoltà del pari diritto d'uso del bene comune ex art. 1102 c.c. Questo sia che i pannelli siano di proprietà comune, sia di titolarità singola.

Infine i pannelli solari possono essere di proprietà comune. L'assemblea delibera la loro installazione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1120 c.c., "I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

  1. ...;
  2. le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici..."

Occorre quindi il rispetto della maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio anche in seconda convocazione.

In questo caso, trattandosi di bene condominiale, ove da esso derivi un danno alle altre parti comuni o alle unità immobiliari di singola proprietà, ne risponde integralmente il condominio. Il relativo onere economico viene ripartito secondo la tabella di proprietà, ai sensi dell'art. 1123 primo comma c.c.

Spetta all'amministratore procedere a tutti gli adempimenti amministrativi, ad esempio la pratica relativa all'allaccio alla rete elettrica, per rendere operativo e funzionante l'impianto fotovoltaico comune.

Ove non vi ottemperi può essere chiamato al risarcimento del danno subito dal condominio, ad esempio per agevolazioni o detrazioni fiscali operative fino a una certa data, perse per negligenza del mandatario dello stabile (Trib. Reggio Emilia 21 giugno 2018).

L'applicazione dell'art. 1126 c.c. riguarda tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti al lastrico solare

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