Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Per limitare la destinazione d'uso dell'immobile basta il richiamo al regolamento condominiale nel rogito.

Chi compra l'appartamento accetta il regolamento contrattuale richiamato nel rogito anche se esso non risulta trascritto.
Avv. Maurizio Tarantino 

Regolamento condominiale. È sufficiente richiamarlo nel rogito per porre limiti alla proprietà esclusiva di ciascun condomino

Chi compra l'appartamento accetta il regolamento condominiale di natura contrattuale richiamato nel rogito anche se esso non risulta trascritto nell'atto di acquisto: basta il semplice riferimento contenuto nel contratto per far ritenere approvate dall'acquirente le relative regole, comprese quelle che pongono limiti alla proprietà esclusiva, come ad esempio l'obbligo di adibire gli immobili dell'edificio soltanto allo svolgimento di libere attività professionali”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n.19212 del 28 settembre 2016 in merito alla limitazione della destinazione d'uso di un immobile.

I fatti di causa. Con atto di citazione, Tizio e Caio (condomini e usufruttuari di due unità immobiliari adibite a studi legali) chiamavano in giudizio Sempronia (proprietaria dell'immobile limitrofo) e la Società Beta. In particolare, gli attori lamentavano il comportamento di Sempronia che aveva locato l'appartamento alla Società Beta per essere adibito a centro estetico.

Secondo gli attori, il regolamento di condominio prevedeva che gli appartamenti dovevano essere adibiti esclusivamente allo svolgimento di libere professioni; inoltre, contestavano il fatto che l'attività in concreto esercitata dal centro estetico determinava all'interno del condominio la diffusione di musica ad alto volume e l'utilizzo smodato delle strutture dell'edificio.

Per tali ragioni, gli attori chiedevano che venisse accertata l'illegittimità della destinazione d'uso dell'unità immobiliare in questione e la condanna delle convenute alla cessazione della predetta attività. In primo grado, il giudice adito respingeva la domanda degli attori in quanto la società convenuta disponeva di regolare documentazione amministrativa del mutamento di destinazione.

In secondo grado, la Corte territoriale confermava la precedente pronuncia. Avverso tale sentenza, gli attori promuovevano ricorso per cassazione.

Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale. Si parla di regolamento contrattuale per indicare un regolamento condominiale che limita i diritti che i singoli condomini hanno sulle rispettive proprietà individuali o sulle parti comuni amplia i poteri di uno o più condomini attribuisce maggiori diritti a uno o più condomini.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Corte di Cass.Civ. con la sent. n.19212 del 28 settembre 2016
  1. in evidenza

Dello stesso argomento