L'espressione "vista e piaciuta" è sovente richiamata nelle clausole dei contratti di compravendita, soprattutto ed in particolare di beni mobili usati o di beni immobili, ed è foriera di non poche ed irrilevanti insidie per l'acquirente.
L'esperienza e la prassi insegnano che non sempre si presta la dovuta e doverosa attenzione alla lettura delle condizioni di vendita, a volte sopraffatti dalla bramosia dell'acquisto, motivo per cui una breve trattazione sull'argomento può rappresentare il giusto campanello d'allarme o, quanto meno, un'occasione per comprendere i limiti che la presenza di tale formula all'interno di un atto comporta all'esercizio dei propri diritti.
Obblighi del venditore e garanzia dei vizi
In via preliminare appare opportuno ricordare che l'art. 1490 Cod. Civ. rubricato "Garanzia per i vizi della cosa venduta" recita «Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa».
Detta norma racchiude e circoscrive, dunque, i vizi che rilevano ai fini del diritto di garanzia in favore del compratore individuandoli espressamente nella inidoneità all'utilizzo oppure nella significativa riduzione del valore o, ancora, nella assenza delle qualità promesse o essenziali.
Ribadito l'obbligo di garanzia che grava sul venditore il quale impone - appunto - che il bene venduto sia esente da vizi è opportuno evidenziare la diversa natura che, quest'ultimi, possono rivestire.
In proposito è utile rappresentare che, infatti, esistono due diverse tipologie di vizi: apparenti ed occulti.
Con riferimento ai primi, sono definiti apparenti tutti quei vizi che, come emerge dalla stessa denominazione, sono visibili e, comunque, riconoscibili con la normale diligenza del buon padre di famiglia.
Diversamente, per vizi occulti si intendono tutti quelli che non possono essere individuati ictu oculi la cui sussistenza emerge e si ravvisa solo in occasione ed a seguito dell'utilizzo del bene.
A titolo esemplificativo, nella ipotesi di compravendita di un'auto, rientrano nella prima categoria eventuali imperfezioni della carrozzeria o degli interni, mentre sono considerati certamente come occulti quelli che attengono ad elementi che attengono al corretto funzionamento, quali il motore o la batteria, i cui difetti possono insorgere solo con l'uso del bene.
Al contempo è utile sottolineare che proprio in considerazione della diversa natura dei vizi, il termine di otto giorni dettato a pena di decadenza per l'esercizio del diritto di garanzia, come individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 Cod. Civ., subisce una diversa decorrenza.
Invero, qualora i vizi siano visibili, la denuncia dovrà essere avanzata al venditore entro otto giorni dalla consegna del bene invece, nell'ipotesi di vizi occulti tale termine dovrà essere calcolato dal giorno della loro scoperta.
Limitazioni alla garanzia: diritti e responsabilità del compratore
L'acquirente o il meglio noto "compratore" può accettare limitazioni alla garanzia prevista a sua tutela.
Tuttavia, la norma di cui all'art. 1490 Cod. Civ. è formulata di tal guisa che la decisione di restringere la garanzia riconosciutagli dalla Legge debba essere consapevole tutelandolo nella fattispecie in cui il venditore abbia agito in malafede, ovvero omettendo scientemente vizi a lui noti.
A contempo, il successivo art. 1491 Cod. Civ. prevede, quale fatto idoneo ad escludere la garanzia, la conoscenza dei vizi del bene da parte del compratore al momento della stipula del contratto come anche nella ulteriore circostanza per la quale i vizi erano facilmente riconoscibili e sempre che il venditore non ne abbia assicurato l'assenza.
È di tutta evidenza come, pertanto, la condotta delle parti, tanto del compratore che del venditore, assuma una innegabile rilevanza in tema di vizi, motivo per cui una indagine sotto tale profilo è indefettibile per valutare se possa dirsi esclusa la garanzia.
Tanto premesso, venendo alla formula de qua, qualora in un contratto sia inserita la clausola "vista e piaciuta", secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex pluribus multis Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, n.21204) può essere intesa solo con riferimento ai vizi apparenti e non può estendersi ai vizi occulti o, comunque, valere quale rinuncia anche per quest'ultima situazione.
Ed ancora, la presenza della clausola de qua non esime il venditore dalla garanzia dei vizi occulti neppure se essi non siano imputabili al contegno o all'opera del venditore ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.
A conferma del richiamato assunto, è appropriato riportare una recente pronuncia della Giurisprudenza di merito secondo cui «In tema di vendita di cose mobili, la clausola contrattuale 'vista e piaciuta' secondo cui il bene viene provato e visionato e la vendita viene effettuata nello stato in cui esso si trova, non assume il significato di impegno del compratore ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e di rinuncia alla garanzia per i vizi, anche occulti, ma ha il più limitato scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede» (Tribunale Trieste sez. I, 29/06/2021, n.397).