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La redazione del verbale d'assemblea di condominio e la sua illeggibilità: le ricadute sulla validità della deliberazione

Che cosa accade se nel caso di verbale manoscritto lo stesso risulti in tutto o in parte illeggibile ?
Avv. Alessandro Gallucci 

L’ultimo comma dell’art. 1136 c.c. recita: “ delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore”.

Il così detto verbale dell’assemblea di condominio è documento fondamentale, essenziale per meglio dire, per avere notizia delle decisioni riguardanti le parti comuni dello stabile che i condomini, nel corso degli anni, hanno deciso di adottare.

La legge non dice nulla di preciso in merito alla mancata redazione del verbale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con l’arcinota sentenza n. 4806/05, hanno avuto modo di specificare che debbono “ qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali”.

Se si aderisce a quella tesi che vede nel verbale un elemento essenziale della deliberazione non può non concludersi che la deliberazione non seguita da verbalizzazione debba essere considerata nulla.

Non è sufficiente redigere un verbale per concludere che la deliberazione è valida. Questo documento deve contenere un Minimum d’informazioni necessarie a verificare, tra altre cose, la correttezza delle operazioni che hanno portato alla deliberazione, l’assenza di votazioni in conflitto d’interesse, ecc.

In tal senso è parere costante in seno alla giurisprudenza di legittimità che “ è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806, cit.)” (così Cass. 10 agosto 2009 n. 18192).

Non esiste un metodo standard per la verbalizzazione delle decisione dell’assise. In quest’ottica ad esempio è stato affermato che, “ non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dal’’art. 1136 c.c.(sent. 10 agosto 2009 n. 18192)” (Cass. 19 novembre 2009 n. 24456).

Così come non esiste uno schema preciso per la verbalizzazione delle decisioni, allo stesso modo non v’è traccia nelle disposizioni legislative del mezzo con cui deve redigersi il verbale. Ciò vuol dire che sarà legittimo sia scriverlo a mano che dattiloscriverlo.

Che cosa accade se nel caso di verbale manoscritto lo stesso risulti in tutto o in parte illeggibile?

Con illeggibilità non deve intendersi la semplice difficoltà a comprendere l’altrui scrittura ma lo totale impossibilità di comprendere che cosa ci sia scritto su quel documento. Per dirla più chiaramente: gli errori grammaticali anche grossolani non possono portare nessuna conseguenza. L’uso di una grafia inintelligibile, invece, può portare alla dichiarazione d’invalidità della deliberazione.

Resta quindi da chiedersi se si dovrà parlare di nullità o annullabilità della deliberazione sottesa.

A parere di chi scrive una decisione assembleare riversata in un verbale assolutamente incomprensibile, tale da non poter essere interpretato in nessun modo, uno scarabocchio per esagerare, dovrebbe essere considerata nulla in quanto si tratterebbe di deliberazione priva degli elementi essenziali.

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