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Assemblea condominiale: la mancanza del verbale della prima convocazione non invalida lo svolgimento della seconda convocazione

Che cosa accade se della prima convocazione andata deserta non vi sia traccia nel verbale d'assemblea?
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

[…]

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio”.

Ciò è quanto recita l’art. 1136, primo e terzo comma, c.c. Si tratta delle così dette assemblee di prima e seconda convocazione.

In sostanza il legislatore, per far si che i condomini riescano a decidere, ha previsto che se non vi riescono la prima volta possono tentare, sempre nell’ambito della medesima riunione in una data diversa ma con minori quorum deliberativi.

Il riferimento è a quelle materie per le quali il codice non prevede uno specifico quorum (es. approvazione rendiconto).

Laddove sia specificamente prevista una maggioranza (es. nomina amministratore) essa vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Per prassi, s’è soliti far “andare deserta” la prima convocazione per consentire così una più facile deliberazione in seconda istanza.

Le due date, solitamente, sono fissate con l’avviso di convocazione che per legge deve essere inviato ai condomini almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea in prima convocazione.

Dello svolgimento dell’assemblea, così come del mancato svolgimento, deve essere redatto il verbale (art. 1136, settimo comma, c.c.).

Che cosa accade se della prima convocazione ”andata deserta” non vi sia traccia nel verbale d’assemblea? La riunione in seconda istanza è invalidata da una simile mancanza? Tanto chiedevano venisse accertato e dichiarato dei condomini che si erano rivolti al Tribunale di Bologna lamentando l’omessa redazione del verbale della prima convocazione.

In ragione di ciò chiedevano, dunque, che venisse dichiarata l’illegittimità della decisione assunta in seconda convocazione. Il Tribunale adito ha respinto questa doglianza.

In particolare, si legge in sentenza, “ la mancanza del verbale della prima convocazione non inficia la validità dell'assemblea in seconda convocazione (Cass. 3682/96), né impedisce che di fatto l'assemblea si sia tenuta.

Peraltro, nel caso di specie, l'avviso era inviato contestualmente per la prima e la seconda convocazione (con indicazione dei due giorni).

Non vi sono prove addotte dall'attore che l'amministratore nemmeno si recò il giorno della prima convocazione, e che è falso quanto allegato dal condominio, ovvero che l'assemblea andò deserta.

Dovevano essere gli attori a dimostrare che la convocazione ricevuta per la prima assemblea fu del tutto fittizia” (Trib. Bologna 11 gennaio 2011).

In sostanza la semplice irregolarità formale, salvo prova di vere e proprie illegittimità, non inficia la validità dell’assemblea tenutasi in seconda convocazione.

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