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Cavi elettrici dal giardino del vicino: cosa posso fare se sono pericolosi?

L'impianto elettrico deve restare conforme agli standard di sicurezza attuali, perché il bene primario da tutelare, cioè l'incolumità delle persone, è imprescindibile.
Avv. Marco Borriello 
31 Dic, 2024

In alcuni immobili, la fornitura dell'energia elettrica avviene per il tramite di derivazioni interrate che passano attraverso proprietà adiacenti. Si tratta di una situazione che può generare timore tra i residenti, preoccupati dal fatto che i cavi possano essere pericolosi. Proprio ciò che è accaduto nel caso culminato con la recente sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1075 del 09 dicembre 2024.

Infatti, nella predetta ipotesi, un immobile, con annesso giardino, era attraversato, da tempo immemore, da alcuni cavi elettrici interrati che consentivano la fornitura di energia elettrica al vicino compendio immobiliare. Ebbene, a detta del proprietario del cosiddetto fondo servente, tali cavi dovevano essere rimossi, poiché pericolosi. In ragione di questa premessa, era citato il vicino allo scopo di ottenere la detta rimozione.

La vicenda si è, pertanto, spostata in Tribunale dove, in prima istanza, la domanda del proprietario del fondo servente è stata respinta. Secondo, infatti, il giudice di prime cure, ogni pretesa diretta alla rimozione dei cavi e/o alla loro messa in sicurezza doveva essere rivolta al gestore del servizio elettrico e non al proprietario del fondo dominante che non aveva, invece, alcuna competenza e legittimazione a riguardo.

Perciò, alla citata Corte di Appello di Messina è spettato il compito di risolvere, almeno per ora, la diatriba.

Approfondiamo, dunque, quanto è accaduto dinanzi all'ufficio peloritano.

Cavi elettrici pericolosi dal giardino del vicino: a chi rivolgersi?

In tema di cavi elettrici e di azioni legali dirette alla rimozione e/o alla modifica degli stessi, per consolidata giurisprudenza, opportunamente citata dalla Corte di Appello di Messina, la legittimazione passiva in giudizio spetta all'ente erogatore del servizio «la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'impianto di distribuzione del gas e le sue derivazioni verso le proprietà private, ivi compresi tubi e contatori, sono di proprietà dell'ente erogatore del gas stesso, che si qualifica quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione (v. ex multis, Cass. 16 settembre 2019, n. 22998). Analogo principio è stato affermato quanto alla fornitura di energia elettrica e di acqua (v. Cass. 23 marzo 1980, n. 1991)».

Tuttavia, se discute di derivazioni finali, cioè di cavi all'interno della proprietà privata e, quindi, successivi al contatore di allaccio, si tratta di condutture private ed ogni legittimazione processuale e responsabilità spetta al privato «la Suprema Corte distingue - ai fini della legittimazione passiva in caso di azione negatoria in fattispecie concrete analoghe alla presente: a) l'ipotesi in cui la domanda riguardi le tubazioni sino all'esterno della proprietà (es. tubazioni lungo i muri perimetrali dell'edificio) b) da quello in cui oggetto della richiesta siano i contatori e la derivazione finale di tale impianto all'interno della proprietà dei singoli utenti.

Nel secondo caso, si è in presenza di una condotta di un privato occupante l'altrui proprietà (cfr. ad esempio Cass. n. 27564/2014), tenendo anche conto del fatto che le diramazioni dal contatore sino alle singole unità immobiliari sono di proprietà del condominio o dei singoli condomini (cfr. anche art. 1117, n. 3, c.c.), non dell'azienda erogatrice del servizio, il cui impianto, per quanto sopra già evidenziato, termina all'allacciamento con il contatore privato».

Pertanto, tornando al caso in commento, alla luce delle precedenti affermazioni, la citazione in giudizio del vicino proprietario del fondo dominante, cioè dell'immobile a cui servivano i cavi che attraversavano il fondo dell'attore, era stata correttamente proposta e, in ciò, il Tribunale in primo grado aveva errato nel negare tale legittimazione in luogo dell'ente erogatore dell'energia elettrica.

Cavi elettrici dal giardino del vicino e difformità rispetto alla normativa attuale: quali effetti?

Nel caso in commento, i cavi elettrici che attraversavano il giardino dell'attore da tempo immemore e che servivano all'utenza del vicino compendio immobiliare, erano stati realizzati ed interrati nel pieno rispetto della normativa dell'epoca.

Per la Corte di Appello di Messina, però, tale circostanza non era sufficiente a legittimarne la collocazione alle condizioni attuali.

Per l'ufficio peloritano, infatti, l'impianto deve restare conforme agli standard di sicurezza attuali, perché il bene primario da tutelare, cioè l'incolumità delle persone, è imprescindibile «se è vero che un impianto costruito in conformità alla normativa vigente al momento della sua realizzazione poi successivamente mutata non è considerato automaticamente non a norma, resta fermo che in ogni caso tale impianto debba rispettare gli ordinari principi di sicurezza idonei ad evitare danni a cose o persone.

Infatti, in materia di sicurezza degli impianti e della responsabilità conseguente il responsabile (sia esso il proprietario dell'impianto o il datore di lavoro, per gli impianti aziendali) deve garantire che l'impianto rimanga conforme agli standard di sicurezza, anche se originariamente costruito secondo le normative di riferimento all'epoca della realizzazione: sicché, ove non lo sia più rispetto all'evoluzione delle tecnologie e dei regolamenti, l'aggiornamento e adeguamento dello stesso alle nuove norme di sicurezza non è facoltativo, ma costituisce un obbligo, dovendosi sempre tutelare il bene primario dell'incolumità delle persone».

Pertanto, è in ragione di queste argomentazioni che la Corte di Appello di Messina, appurate le difformità delle conduzioni rispetto agli standard normativi attuali, ha accolto l'appello. Essa ha, perciò, condannato il proprietario dell'immobile a cui servivano i cavi elettrici a provvedere entro breve termine ed a proprie spese a regolarizzare i medesimi nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, fatta salva l'eventuale modifica del tracciato degli stessi ove mai necessaria a tale scopo.

Sentenza
Scarica App. Messina 9 dicembre 2024 n. 1075

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