Arriva sempre il momento in cui è necessario vendere un proprio immobile. Potrebbe, ad esempio, essere necessario per acquisire liquidità da investire in un appartamento più grande e confacente alle mutate esigenze familiari. Oppure, il trasferimento di un bene potrebbe trovare ragione nell'opportunità di vendere il cespite prima che lo stesso, per l'età del fabbricato, possa perdere eccessivo valore.
In questi come in altri casi, l'incarico per la cessione potrebbe essere affidato all'agenzia immobiliare. In alternativa, il proprietario potrebbe decidere di agire e gestire la cessione personalmente. In tale ipotesi, oltre all'ormai inevitabile canale online per promuovere l'immobile, potrebbe essere opportuna l'affissione di un cartello "vendesi" sul portone oppure sulla facciata del condominio.
Pertanto, diventa importante capire se il condòmino di turno può agire in tal senso o se, invece, ha bisogno di un'autorizzazione condominiale. Inoltre, è bene comprendere in quali circostanze l'apposizione di una targa "vendesi" sul condomino possa arrecare un qualsivoglia pregiudizio.
Entriamo, quindi, nel merito dell'approfondimento, non prima, però, di aver individuato la norma di riferimento.
Utilizzo del portone condominiale per cartelli vendesi
Quando si parla di beni comuni e di uso degli stessi, l'articolo del codice civile d'interesse è il seguente «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 cod. civ.)».
Da questa disposizione di legge discende, quindi, la possibilità di utilizzare il portone d'ingresso del condominio o anche la facciata del medesimo per apporvi il fatidico cartello "vendesi".
Non sembra affatto che un uso come quello appena descritto possa impedire l'utilizzo del bene da parte degli altri proprietari e tanto meno che si possa verificare l'illegittima alterazione della destinazione del cespite comune.
Ad ogni modo, ad avallare questa conclusione pare sia intervenuta persino la Suprema Corte di Cassazione. Infatti, in una sentenza nemmeno tanto risalente, gli Ermellini affermano che l'apposizione di targhe e tende nel prospetto dell'edificio condominiale costituisce espressione del diritto di comproprietà dei condomini su detta parte comune, corrispondendo alla normale destinazione di essa e, pertanto, non può essere assoggettata a divieto o subordinata al consenso dell'amministratore condominiale (Cass. civ. sent. n. 12298/2003 e n. 9311/1993)».
Inoltre, nella decisione appena richiamata è stata dichiarata l'illegittimità del regolamento condominiale, approvato con delibera a maggioranza, all'interno del quale era previsto che l'apposizione in contestazione poteva avvenire soltanto previa autorizzazione.
Alla luce, quindi, delle precedenti considerazioni, per pubblicizzare l'intenzione di cedere il proprio appartamento in condominio, appare legittima l'apposizione del cartello "vendesi" sulla facciata o sul portone del fabbricato, fermo restando i dovuti accorgimenti, come vedremo in seguito.
Impatto del cartello vendesi sul decoro del condominio
Il concetto di decoro architettonico di un palazzo, inteso come l'insieme delle linee e delle parti dell'edificio che lo connotano da un punto di vista estetico e indipendentemente dal pregio che tali elementi possono avere, è più volte richiamato all'interno di varie disposizioni del codice civile.
Tuttavia, si tratta di un valore tutelato dalla legge, soltanto in relazione ad opere sui beni comuni o utilizzazioni della proprietà individuale che possano inficiarne l'integrità.
Onestamente, quindi, pensare che un cartello "vendesi" possa alterare e danneggiare il decoro architettonico del condominio, anche in ragione della temporaneità della sua affissione nonché alla luce delle dimensioni della targa in esame, appare a dir poco improbabile.
Pertanto, seguendo queste osservazioni, l'apposizione in esame sembra possibile e legittima senza alcun preventivo consenso dell'assemblea e senza rischiare alcuna ripercussione.
Targa vendesi sul condominio: eventuali pregiudizi
Nei paragrafi precedenti si è osservato che l'affissione di un cartello "vendesi" rientra nell'uso, normalmente, consentito a tutti i proprietari sul bene comune.
Si è visto, persino, che la stessa Cassazione si è pronunciata favorevolmente su tale circostanza, precisando, altresì, che l'apposizione in questione non necessita, nemmeno, dell'autorizzazione dell'amministratore.
Abbiamo, inoltre, valutato anche il problema del decoro del fabbricato ed è emerso che un cartello di piccole dimensioni nonché temporaneamente presente sul cespite condominiale non può, certo, pregiudicare, irrimediabilmente, l'estetica del fabbricato.
Detto ciò, il condòmino che è interessato a pubblicizzare le proprie intenzioni di vendita non può ignorare gli eventuali pregiudizi che, in concreto, potrebbe provocare al bene comune.
Ad esempio, un'affissione sulla facciata del fabbricato, magari appena ritinteggiata di nuovo, mediante l'utilizzo di tasselli di sostegno montati col trapano, potrebbe essere considerato un danno permanente, per quanto piccolo, al bene comune.
La stessa conclusione potrebbe essere raggiunta anche qualora il cartello in esame dovesse essere affisso mediante l'utilizzo di colla in grado di danneggiare l'intonaco.
In questo, come in altri casi analoghi, l'invito che si può rivolgere al soggetto interessato è quello di adottare un metodo di affissione che sia meno invasivo possibile in relazione all'integrità della facciata e del fabbricato.
Diversamente, il responsabile resterebbe esposto alle rivendicazioni della collettività, magari, semplicemente, indispettita dalla negligenza con la quale è stato trattato il bene comune.