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Carta prepagata condominiale: non può sostituire il conto corrente

La carta prepagata non può sostituire il conto corrente condominiale, poiché l'obbligo di apertura del conto è inderogabile e garantisce una gestione più sicura e tracciabile dei fondi.
Avv. Mariano Acquaviva 

È noto a tutti che il condominio debba dotarsi di un conto corrente. Così l'art. 1129, comma settimo, c.c.: «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio».

Si tratta di un obbligo assolutamente inderogabile per l'amministratore, tant'è vero che il suo mancato rispetto costituisce una grave irregolarità che giustifica il ricorso alla revoca giudiziale. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: la carta prepagata con Iban può sostituire il conto corrente?

Mettiamo il caso che l'amministratore, appena nominato, non possa recarsi in banca né alle poste per aprire un conto intestato al condominio. Per sopperire anche solo momentaneamente, è possibile utilizzare una carta prepagata con iban?

La scelta potrebbe peraltro essere dettata anche da ragioni di tipo economico: è noto infatti che le carte prepagate, anche quando dotate di Iban, abbiano un costo annuo irrisorio a fronte di un plafond a volte notevole; al contrario, un conto corrente è molto più oneroso.

Per non parlare, poi, dei condomini minimi o, comunque, con non più di otto proprietari, per i quali non sussiste nemmeno l'obbligo di nominare un amministratore. In casi del genere, la carta prepagata può sostituire il conto corrente? Analizziamo la questione.

Carta prepagata con Iban: può sostituire il conto corrente?

L'articolo 1129, settimo comma, c.c. sopra citato è molto chiaro: le somme devono transitare su un conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio.

Non sono quindi ammesse ulteriori strumenti che, pur garantendo la tracciabilità dei pagamenti, consentono di gestire il denaro del condominio.

La ragione è piuttosto ovvia: il conto corrente, seppur più oneroso, garantisce una migliore amministrazione dei fondi della compagine.

Il conto corrente non ha limiti (a differenza del plafond previsto per le prepagate), consente di beneficiare di servizi preclusi ad altri strumenti (come libretto degli assegni, carta di credito, ecc.) e, in definitiva, è maggiormente sicuro della carta prepagata, la quale è una ricaricabile che può essere più facilmente smarrita o hackerata.

Pertanto, nonostante la carta prepagata sia più economica, deve ritenersi che la norma di legge che impone l'apertura del conto corrente sia inderogabile.

Tanto si evince anche dalla lettura dell'ultimo comma dell'art. 1138 c.c., a tenore del quale «Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137».

Cosa succede se l'assemblea vota per la prepagata?

Trattandosi di norma imperativa, l'assemblea non può stabilire il contrario, ad esempio imponendo all'amministratore di sostituire il conto corrente con una carta prepagata. La deliberazione sarebbe radicalmente nulla.

Condominio minimo: può dotarsi di prepagata al posto del conto?

L'obbligo di aprire un conto corrente postale o bancario si applica a qualsiasi tipologia di condominio, quindi anche a quelli costituiti da soli due proprietari.

Il conto corrente condominiale, se esiste… non basta

In queste ipotesi, però, bisogna distinguere a seconda del tipo di gestione condominiale, e cioè se l'amministratore sia stato nominato o meno. Vediamo perché.

Condominio senza amministratore: c'è l'obbligo del conto corrente?

L'amministratore è obbligatorio solamente negli edifici condominiali con più di otto proprietari diversi. In tutte le altre ipotesi la nomina è meramente facoltativa.

Orbene, poiché l'art. 1129 c.c. stabilisce che l'obbligo di aprire un conto corrente postale o bancario intestato al condominio grava in capo all'amministratore, deve ritenersi che, in assenza di tale figura, venga meno anche l'obbligo di apertura del conto.

Possiamo quindi concludere affermando che:

  • solamente i condomini che hanno nominato un amministratore sono obbligati ad avere un conto corrente, bancario o postale;
  • l'amministratore non può mai sostituire il conto con una carta prepagata, nemmeno se dotata di Iban, quand'anche fosse stato autorizzato dall'assemblea.

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