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Caduta rovinosa sui gradini condominiali, un caso pratico di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Responsabilità del condominio per cadute sui gradini: come dimostrare il nesso di causa e ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di insidie invisibili e condizioni pericolose.
Avv. Laura Cecchini 

Nella trattazione delle richieste risarcitorie, avanzate da terzi, per danni causati da parti comuni dell'edificio non si può prescindere dal compiere una attenta disamina della documentazione probatoria dello stato dei luoghi prodotta in atti e, anche, delle prove testimoniali dedotte ed assunte, per poter ricostruire la dinamica dell'evento ed imputare la responsabilità al condominio, quale custode.

Sulla questione è di certo interesse la pronuncia resa dal Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 2212 del 19 novembre 2024) la cui motivazione è scrupolosa ed articolata nella valutazione delle prove acquisite ai fini della dimostrazione del nesso di causa tra l'episodio lesivo occorso ed il bene condominiale, con particolare riferimento alle condizioni dello stesso, tali da configurare una insidia, non percepibile ed imprevedibile.

Caduta sui gradini condominiali: responsabilità del condominio per danni da insidia

L'attrice ha convenuto in giudizio il condominio per veder condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti a seguito della rovinosa caduta a terra sui gradini del marciapiede antistante l'edificio, di proprietà dello stesso, in quanto riservati al transito pedonale per l'ingresso, a causa della sconnessione della pavimentazione.

In proposito, l'attrice ha argomentato, nel dettaglio, che la perdita di equilibrio era intervenuta in considerazione della presenza di un distacco del pavimento, non visibile per ridotta illuminazione e per la presenza di vegetazione.

La medesima attrice ha, altresì, riferito e documentato che la caduta le ha comportato la frattura della tibia e del perone, come comprovato dal certificato di ricovero del pronto soccorso depositato in atti.

Il condominio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa, all'uopo sostenendo che l'evento era da attribuirsi alla condotta posta in essere dalla attrice la quale non avrebbe osservato alcun prudenza.

Il Giudice ha istruito la causa con prove testimoniali ed esperimento di CTU medico-legale, accogliendo la domanda per i motivi in appresso spiegati.

Responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 Cod. Civ.

Prima di entrare nel merito della fattispecie de qua, è confacente ricordare che il condominio è investito dell'obbligo di custodia dei beni e dei servizi comuni.

Per tale motivo, incombe sul condominio il dovere di approntare e realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti ed impianti comuni per impedire il verificarsi di danni, a causa di condizioni di degrado delle stesse, unitamente a quello di vigilare, periodicamente, come - a titolo meramente esemplificativo - nella ipotesi di eventi atmosferici di significativa gravità ed entità.

Al contempo, è utile precisare che, di consueto, il condominio stipula una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, a copertura dei danni che possono derivare dalle parti comuni dell'edifico a terzi o a cose.

Sulla scorta di quanto osservato, è pertinente rammentare che, invero, la responsabilità del condominio rientra nella previsione normativa di cui all'art. 2051 Cod. Civ, in aderenza alla quale "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Il disposto richiamato è chiaro nell'attribuire e riconoscere al condominio, quale custode, un titolo di responsabilità di natura oggettiva per i danni originati da precarietà delle parti comuni, che discende dal potere sulla cosa, congiuntamente alla sua disponibilità, che impone ogni e più opportuno onere di intervento.

Nella vicenda che ci occupa, non vi è contestazione sulla proprietà comune dell'area antistante l'ingresso dell'edificio ove sono ubicati i gradini su cui è caduta l'attrice, per cui è senza dubbio corretto il richiamo della dedotta responsabilità del condominio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 Cod. Civ.

In conseguenza, avendo il condominio la custodia dei gradini, sullo stesso grava l'obbligo di controllo e di manutenzione al fine di evitare che il normale uso di tale pertinenza dell'edificio possa essere fonte di pericolo per i condomini medesimi o per i terzi.

Il danneggiato avrà, pertanto, l'onere di dimostrare il fatto dannoso ed il nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, mentre il condominio dovrà dimostrare l'evento si è verificato per caso fortuito, con tale nozione comprendendo anche la condotta del danneggiato.

Danni da cose in custodia. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.

Accertamento del nesso di causa tra caduta e condizioni dei gradini

Tanto premesso e riepilogato in punto di diritto, dalle risultanze della istruttoria espletata è stata confermata la ricostruzione della dinamica esposta dalla attrice, poiché è emerso che la caduta è stata determinata da perdita di equilibrio dovuta all'improvviso distacco della pavimentazione dei gradini, sui quali vi era scarsa illuminazione e folta vegetazione che nascondeva lo stato di disconnessione ed inclinazione degli stessi.

Sul punto, preme evidenziare come dette circostanze e condizioni assumano carattere causale esclusivo dell'evento e, per l'effetto, sono atte a configurare una insidia per la invisibilità oggettiva e, dunque, imprevedibilità, determinando una situazione di pericolo occulto non eludibile con l'ordinaria diligenza.

A tal riguardo, non vi può essere esitazione alcuna sulla presenza della insidia contestata, avvalorata tanto dalle fotografie dello stato dei luoghi esibite, che dalle prove testimoniali assunte, non prevedibile in quanto non visibile per lo stato degradato del pavimento e la ridotta luminosità, non evitabili neppure con l'ordinaria diligenza.

A conforto, la Giurisprudenza è unanime nel riconoscere «La responsabilità del sinistro occorso a causa dell'improvvisa rottura del gradino delle scale dell'androne condominiale va correttamente ascritta al condominio ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità ed in assenza della eventuale prova liberatoria del caso fortuito da parte del condominio» (Tribunale Bari sez. III, 11/05/2022).

Nella controversia de qua, l'attrice ha adeguatamente provato il nesso di causa tra l'evento lesivo intervenuto e lo stato precario dei gradini e, soprattutto, l'apporto causale determinante di questi nella dinamica della caduta.

Alla luce di quanto sopra osservato, è giusta e conforme al diritto la sentenza in commento.

Sentenza
Scarica Trib. Catanzaro 19 novembre 2024 n. 2212
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