Nella gestione complessa di un fabbricato, può accadere che, tra i tanti beni in comune da mantenere e curare, si trascuri d'intervenire dove, invece, sarebbe necessario. Si pensi, ad esempio, alla pavimentazione di una zona di passaggio, che, per l'usura del tempo, si è disconnessa da tempo.
Magari, l'amministratore non provvede a ripristinare lo stato ottimale del bene, semplicemente perché si tratta di un intervento costoso e perché, essendo noto a tutti il problema, ognuno passa di lì con estrema attenzione e nessuno si fa male.
Invece, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Milano ed appena culminato con la recente sentenza n. 9548 del 5 novembre 2024, l'incidente è accaduto, sebbene fosse noto a tutti i residenti di un edificio che il pavimento del corridoio di accesso al locale deposito rifiuti avesse delle piastrelle rialzate e disconnesse.
Pare, infatti, che un condomino, passando di lì, si sia distratto, sia inciampato e, cadendo, si sia fatto molto male.
Insomma, in questo, come in altri casi analoghi, la persona caduta ha, ugualmente, diritto al risarcimento del danno? In che misura, la conoscenza della pericolosità della cosa comune potrebbe determinare la riduzione dell'indennizzo?
Vediamo come ha risposto a queste domande l'ufficio meneghino?
Danni da caduta e prevedibilità del pericolo: quali effetti sul diritto al risarcimento?
Le cose inanimate, sebbene prive di un loro dinamismo, in ragione della condizione in cui si trovano, possono risultare pericolose come le persone e/o gli animali.
Si pensi, ad esempio, al cornicione di un condominio in pessimo stato di manutenzione dal quale, al primo fenomeno temporalesco, si stacca una parte. Quest'ultima potrebbe cadere, rovinosamente, sulla macchina sottostante, danneggiandola.
In questo, come in altri casi, la responsabilità del custode, nello specifico il condominio proprietario del cornicione comune, è inevitabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Il condominio, infatti, era tenuto alla manutenzione del bene ed a causa di tale omissione, si è verificato l'evento da cui è scaturito il danno.
In tale evenienza, quindi, il custode della cosa non potrà, certo, invocare il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanza in grado di eliminare ogni nesso causale tra il bene e il danneggiamento dell'auto sottostante al cornicione.
Invece, nella diversa ipotesi della caduta per un pavimento sconnesso e/o per una buca presente nella zona pedonabile, sebbene sia evidente l'omessa manutenzione del bene da parte del custode, l'eventuale responsabilità del proprietario potrebbe essere attenuata o, addirittura, del tutto eliminata dall'imprudenza del danneggiato.
Quest'ultimo, infatti, se fosse stato a conoscenza del pericolo della cosa, potrebbe essere accusato di non aver adottato ogni cautela per evitare l'evento lesivo. Una circostanza, questa, che sarebbe in grado di eliminare ogni nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, imputabile, quindi, causalmente ed unicamente alla imprudenza del danneggiato "quanto più la situazione di possibile pericolo è prevedibile e superabile coll'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più allora il comportamento imprudente di costui incide nel dinamismo causale, fino a interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e il danno quando tale comportamento costituisca l'unica causa del danno, escludendo così la responsabilità del custode (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 9/5/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza 21212 del 20/10/2015)".
Tornando al procedimento in commento, è emerso, inequivocabilmente, che l'attore danneggiato fosse a conoscenza, e da tempo, delle pessime condizioni di manutenzione del vialetto di accesso al locale rifiuti del condominio.
Nonostante ciò, lo aveva percorso alle 21.30, con una scarsa illuminazione e in concomitanze con delle condizioni climatiche poco favorevoli (presenza di nevischio). Insomma, è apparsa evidente l'imprudenza che aveva commesso il danneggiato. Tuttavia, il Tribunale ha accolto, seppur parzialmente, la sua domanda di risarcimento.
Vediamo perché.
Caduta per pavimento già disconnesso e mai riparato: il condominio è responsabile?
Nel caso in commento, la responsabilità del condominio proprietario custode del vialetto di accesso al locale rifiuti è apparsa incontestabile.
Il pessimo stato di manutenzione delle piastrelle della pavimentazione era, infatti, evidente e l'ente nulla aveva fatto per ripristinarlo, nonostante fosse noto da tempo il problema e l'opportunità di risolverlo.
Pertanto, la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi e del pericolo che si doveva evitare con la giusta cautela non sono stati sufficienti ad escludere ogni legame causale con l'evento lesivo.
Ciò anche in considerazione del fatto che non si poteva pretendere dai residenti del fabbricato di non recarsi più nel locale rifiuti. "In proposito, è appena il caso di sottolineare che l'esistenza della situazione di oggettivo pericolo (di certo non ascrivibile alla volontà né alla colpa del danneggiato, che anzi aveva più volte tentato di porvi rimedio) non è idonea a escludere la responsabilità del custode, poiché appare evidente che, malgrado tale colpevole e durevole inerzia, i condomini avevano comunque il diritto, se non persino l'obbligo, di continuare a recarsi al locale di conferimento dei rifiuti, esponendosi così inevitabilmente al rischio derivante dalla situazione della disconnessione del pavimento e della scarsa (se non totalmente assente) illuminazione dei locali e dei corridoi che vi conducevano".
Ecco perché il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento, riducendola, però, del 50 per cento, in ragione del concorso di colpa del danneggiato.