La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza nr. 34 del 16 gennaio 2023, ha affrontato l'ennesimo caso di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia. Questa volta si è trattato della caduta di un pedone provocata da una buca sul marciapiede condominiale a uso pubblico.
Il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità esclusiva del condominio, colpevole di non aver curato la manutenzione del manufatto e di non aver segnalato la buca per evitare che qualcuno potesse farsi del male.
La Corte d'Appello, in parziale riforma della pronuncia impugnata, attribuisce invece metà della responsabilità al pedone stesso, stabilendo quindi il principio secondo cui c'è concorso di colpa se si inciampa mentre si guardano le vetrine.
A detta del collegio salernitano, infatti, l'evento era stato favorito dalla distrazione del danneggiato, il quale rovinava al suolo nonostante la buca fosse ampiamente visibile, tanto più se si considera che il fatto era avvenuto in pieno giorno. Approfondiamo la vicenda in questione.
La responsabilità per il danno provocato da cose in custodia
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è di natura oggettiva e prescinde da una condotta del custode, postulando piuttosto (e soltanto) una potestà di fatto sulla cosa determinativa del danno, ossia un effettivo potere fisico che implichi il governo e l'uso della cosa stessa.
Secondo la giurisprudenza, è custode di un bene chi «di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione» (Cass. n. 4279 del 2008). Il rapporto di custodia postula l'effettivo potere sulla cosa e, quindi, non solo la sua disponibilità giuridica ma, insieme ad essa, la disponibilità materiale.
È proprio siffatta complessiva situazione (che, in quanto tale, radica di per sé il carattere oggettivo del titolo di responsabilità, senza che abbia rilievo alcuno il comportamento, diligente o meno, del custode) che giustifica il criterio di imputazione della responsabilità stessa, in quanto essa implica, ex ante, il dovere, giuridico, di impedire che la cosa stessa non arrechi danni a terzi (Cass., n. 22839 del 2017).
Marciapiede privato a uso pubblico: la responsabilità del Comune
Tanto precisato in via preliminare, la Corte d'Appello di Salerno respinge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal condominio, a suo dire estraneo alla vicenda in quanto il manufatto era a uso pubblico, cioè percorribile da chiunque e non solo dai condòmini.
Per la corte salernitana, il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. non può essere riconosciuto in capo all'ente comunale rispetto alle strade private aperte al pubblico transito.
E infatti, nonostante il Codice della strada imponga all'ente pubblico di esercitare anche sui tratti di strada privati i poteri/doveri di vigilanza finalizzati a garantire che la circolazione dei veicoli e dei pedoni avvenga in condizioni di sicurezza, tali poteri non escludono che la custodia sulla cosa sia giuridicamente e materialmente esercitata, in via immediata e diretta, dal privato proprietario della strada o, nel caso di specie, del proprietario del marciapiede, attribuendo all'ente pubblico una mera funzione di controllo sull'operato del privato.
La posizione dell'ente pubblico è quindi tale da poter attivare, al massimo, una responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., là dove si vengano a determinare omissioni o carenze nel controllo e/o vigilanza sull'operato del proprietario, oppure colpevoli errori nell'assunzione delle decisioni in materia di manutenzione, gestione della strada medesima (cfr. Cass., ord. n. 6141/2018).
Non sussiste quindi alcun obbligo del Comune di provvedere esso stesso alla manutenzione dei fondi privati, derivando piuttosto il dovere di:
- segnalare ai proprietari le situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada;
- adottare i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio;
- come extrema ratio, permanendo l'eventuale negligenza dei proprietari dei fondi finitimi nel rimuovere le situazioni di pericolo, chiudere la strada al traffico (Cass., n. 22330 del 2014).
Ebbene, chiarito che l'ente pubblico può rispondere del danno da caduta su una strada privata a uso pubblico solamente per una responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. dovuta all'omessa vigilanza, nel caso di specie il Comune non può essere in alcun modo ritenuto responsabile, atteso che esso non è parte del procedimento, con la conseguenza che nei suoi confronti nessun tipo di condanna può pronunciarsi.
La responsabilità del condominio proprietario del marciapiede
Da quanto appena detto deriva che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è imputabile solamente in capo al condominio in qualità di proprietario del marciapiede a uso pubblico.
Il condominio, infatti, avrebbe dovuto provvedere sicuramente alla manutenzione e alla custodia del marciapiede la cui buca, causa dell'infortunio, era ben visibile dai rilievi fotografici prodotti in primo grado.
Il concorso di colpa del pedone distratto
Pur tuttavia, a parere del collegio salernitano non può tralasciarsi che la persona danneggiata, in pieno giorno e nel mentre portava buste della spesa, distratta dalle vetrine dei negozi, sia precipitata a seguito di una sua disattenzione, in quanto l'insidia non era di certo imprevedibile e inevitabile.
L'insidia, che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. deve avere i connotati della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità del pericolo (Cass., n. 11802/2016; Cass., n. 9092/2001), nel caso di specie non poteva dirsi totalmente imprevedibile ed inevitabile proprio perché, se il danneggiato avesse posto maggiore attenzione e cautela nell'esercizio ordinario e diretto del bene e, soprattutto, se l'osservazione della strada percorsa fosse stata ancora più minuziosa e accorta perché aveva le mani occupate dalle buste della spesa, sicuramente non sarebbe occorso in alcun infortunio.
Deve quindi essere affermato, nella fattispecie, il concorso di colpa nella produzione dell'evento, nella misura del 50%.