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Caduta di frammenti dal cornicione: non sempre il condominio deve pagare i danni

L'importanza del nesso causale tra lo stato del bene comune e le lesioni riportate dal passante.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
Giu 14, 2022

Secondo l'articolo 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato arrecato "dalla cosa".

Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto nella cosa. Il condominio è certamente custode dei beni comuni esemplificativamente indicati dall'art. 1117 c.c. (ad esempio, tetto, fondamenta, muri maestri, suolo, impianti comuni, cornicione). Di conseguenza come custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo della forza maggiore, del fatto del terzo e del fatto del danneggiato.

Tuttavia non è possibile dimostrare la responsabilità del condominio, se non si può provare il nesso causale tra lo stato del bene comune e le lesioni riportate dopo una caduta.

Quindi, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di frammenti di cornicione di un condominio è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra il fenomeno del "crollo" di parti cementizie e il danno fisico riportato. È questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 2118 del 25 gennaio 2022.

Nesso di causalità tra la caduta di frammenti di cornicione e il danno fisico riportato dal passante: la vicenda

Un uomo citava davanti al Tribunale un condominio affinché fosse accertata la responsabilità della collettività condominiale per l'omessa manutenzione del casseggiato e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

L'attore sosteneva che, mentre attraversava a piedi il corridoio del caseggiato, veniva colpito da pezzi di intonaco e cemento, distaccatisi dal cornicione, e nel tentativo di evitarli scivolava a terra riportando gravi lesioni.

Si costituì in giudizio il condominio, contestando la domanda dell'attore; istruita la causa, il Tribunale dava ragione ai condomini, ritenendo non provato il fatto.

La Corte d'Appello, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo condivisibili le considerazioni del Tribunale circa il difetto di prova.

Il "presunto danneggiato ricorreva in cassazione sostenendo che, a prescindere dalle disposizioni testimoniali, il fatto storico della caduta non era stato contestato dai condomini e, conseguentemente, non si poteva mettere in discussione il suo diritto al risarcimento.

Del resto, sempre secondo il ricorrente, a prescindere dalle divergenze delle dichiarazioni dei testi sul momento e le modalità della caduta, le testimonianze avevano confermato il medesimo fatto e, cioè, che egli era caduto a terra.

Conferma della non responsabilità del condominio

La Cassazione ha dato ragione al condominio; secondo i giudici supremi infatti non sono rinvenibili vizi di alcun genere nella motivazione del giudice di merito che è apparsa logica ed esaustiva. Come ricorda la Cassazione, la Corte d'appello ha esaminato il materiale istruttorio e ha evidenziato che, con riferimento alle deposizioni di due testimoni e al verbale di pronto soccorso, emergevano molteplici incongruenze e contraddizioni che non hanno consentito di ritenere provata né la dinamica del sinistro né il nesso causale tra il danno e l'asserita caduta di calcinacci.

Inevitabile quindi che il ricorso sia risultato inammissibile; del resto il ricorrente ha richiesto una rivalutazione dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità.

In ogni caso spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dì controllarne l'attendibilità e di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.

Quindi la tesi secondo cui, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stato sufficiente la prova del fatto storico della caduta è risultata errata.

Sentenza
Scarica Cass. 25 gennaio 2022 n. 2118
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