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Caduta con lesioni nel cortile: il condominio non è sempre responsabile del danno

In caso di caduta nel cortile condominiale la condotta colposa del danneggiato può escludere la responsabilità del condominio quando ha efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Avv. Dina Colucci 
Apr 19, 2023

L'art. 2051 del codice civile disciplina la responsabilità da cose in custodia prevedendo, pertanto, un criterio di responsabilità che si basa sulla relazione che intercorre fra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a risponderne dello stesso.

Sul custode, grava infatti un dovere di controllo del rischio che scaturisce dalla cosa, pertanto deve considerarsi tale il soggetto che abbia una relazione duratura e continuativa con la cosa tale da rendere anche prevedibili i rischi ai quali la cosa espone i terzi.

La tesi maggiormente sostenuta in dottrina è quella secondo la quale la custodia non è altro che una relazione che si instaura tra un soggetto e la res che legittima nei confronti del primo una pronuncia di responsabilità (Salvi, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica, Zatti, Milano, 1998, 176).

La responsabilità che grava sul custode, che nel caso di specie coincide con il condominio, può essere esclusa nel momento in cui il danneggiato abbia concorso con colpa al verificarsi del danno.

Proprio su tale e aspetto, al centro della sentenza in commento, si è già pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha doverosamente evidenziato che la responsabilità del custode è esclusa a fronte del comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. ord., n. 456/2021).

La responsabilità del custode è esclusa secondo la giurisprudenza nei seguenti casi:

  1. quando il comportamento del danneggiato rappresenta la causa esclusiva del dell'evento dannoso (Cass. n. 5083/1994);
  2. quando il danneggiato non fornisce alcuna prova in merito all'evento dannoso senza evidenziare accuratamente il nesso eziologico che sussiste fra cosa e danno;
  3. quando il danneggiato abbia fatto un uso improprio della cosa (Cass. n. 8106/2006);

Responsabilità del condominio in caso di caduta nel cortile: analisi del caso

Tizio cita in giudizio il condominio sostenendo di ave riportato lesioni personali a causa di una rovinosa caduta avvenuta nel cortile interno dello stabile a fronte di una disconnessione della pavimentazione generata da un tombino della profondità di circa due centimetri, rivendicando il risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali per le lesioni subite.

Il condominio ha contestato in fatto e diritto la responsabilità contestata attivandosi per l'immediata chiamata in causa della compagnia assicurativa.

La sentenza del Tribunale di Napoli n. 1558 del 2023 ha respinto le richieste formulate dal danneggiato effettuando un'attenta ricostruzione dell'esclusione della responsabilità del custode in caso di evento dannoso determinato dal comportamento colposo del danneggiato (Tribunale di Napoli Nord, sez. civ. II, 13.4.2023 n. 1558).

Il giudicante, infatti, ha ricostruito la vicenda giunta al suo esame rilevando come la richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attore va ricondotta alla responsabilità da cose in custodia gravante sul condominio, tale responsabilità si basa sul presupposto che il custode ha l'obbligo di esercitare un potere di sorveglianza sulla cosa, se la cosa sulla quale il custode esercita il potere in questione è alterata o anomala grava sul danneggiato l'onere della prova dell'esistenza del nesso di causalità fra cosa ed evento dannoso (Cass. n. 24529/2009).

Proprio in virtù dell'importanza che assume il nesso causale fra cosa in custodia e danno, che giustifica un addebito di responsabilità in capo al custode, è indispensabile valutare adeguatamente se "l'evento derivi eziologicamente in tutto o in parte anche dal comportamento del danneggiato soprattutto nel momento in cui, l'interruzione del nesso di causalità deriva dal comportamento sopravvenuto del danneggiato quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, sì da privar dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (Cass. 8.7.1998 n. 6640; Cass. 7.4.1988 n. 2737).

Nel caso di specie, pertanto, il mancato accoglimento delle richieste dell'attore, che ha ripotato lesioni in occasione nella caduta nel cortile condominiale, è riconducibile proprio al mancato raggiungimento della prova del nesso di causalità dato che avrebbe dimostrato la responsabilità del condominio.

Infatti dai fatti di causa è emerso non solo che l'evento caduta si è verificato in estate ed in un orario serale ancora illuminato dalla luce, ma soprattutto che la disconnessione della pavimentazione del cortile ove si è verificata la caduta era addebitabile ad un dislivello minimo in prossimità di un tombino perfettamente visibile e che, proprio questo stato dei luoghi, era perfettamente conosciuto dal danneggiato residente al primo piano dell'edificio che si affaccia sul cortile ove sono avvenuti i fatti di causa.

Caduta dissuasore in cortile condominiale. Risarcimento escluso perché la danneggiata doveva prestare un'ordinaria cautela nei luoghi a lei non estranei

Alla luce di tale ricostruzione la sentenza si conclude con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patiti dall'attore, che non ha potuto rivendicare neanche una responsabilità ex art. 2043 c.c. del condominio per insidia o trabocchetto anche perché tale possibilità avrebbe richiesto, per costante orientamento giurisprudenziale, l'assoluta non visibilità del pericolo e l'imprevedibilità dello stesso: condizioni, queste, che non sussistono nel caso in esame.

Da tale ricostruzione dei fatti, quindi, si evince che la responsabilità dell'accaduto, come dimostrano le prove dedotte in giudizio, è riconducibile al comportamento negligente dell'attore che coincide con un evento fortuito che esclude radicalmente la responsabilità del condominio convenuto.

Conclusioni sulla responsabilità del custode e comportamento del danneggiato

Nella fattispecie appena esaminata il comportamento del danneggiato, interrompe il nesso causale fra cosa in custodia (cortile condominiale ed evento) escludendo palesemente la responsabilità del custode, dato che proprio tale comportamento negligente integra il caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. che così dispone "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Proprio all'esatta enunciazione del concetto di caso fortuito ha provveduto la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come "il concetto di fortuito idoneo ad escludere la particolare responsabilità di cui all'art. 2051 non è costituito dall'evento naturalistico imprevisto e imprevedibile esterno che intervenga nel normale processo causale alterandolo dal di fuori, ma anche la stessa condotta colposa tenuta dal danneggiato che abbia avuto una efficacia causale esclusiva nella produzione del danno stesso" (ex multis: Cass. n. 6404/2016; Cass. n. 22807/2009 con nota di FACCI L., L'osservatorio delle corti superiori, in Resp. civ., 2010, 1, 70)

In sintesi non sussiste la responsabilità del custode se la condotta colposa del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità fra cosa ed evento dannoso poiché tale condotta ha assunto, nel caso di specie, efficacia causale propria nella produzione del danno.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 13 aprile 2023 n. 1558
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