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Caduta causata da pavimento bagnato: la disattenzione non è caso fortuito

Il custode, per superare la presunzione di colpa, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
Avv. Mariano Acquaviva 
2 Mag, 2023

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1657 del 12 aprile 2023, ha ribadito ancora una volta quali sono i confini della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia. Nel caso di specie, è stato affermato che la caduta causata dal pavimento bagnato è imputabile al titolare dell'immobile in cui l'evento è avvenuto, a nulla rilevando la presunta disattenzione della vittima, la quale non è idonea a integrare quel "caso fortuito" di cui parla l'art. 2051 cod. civ. al fine di escludere la responsabilità del custode. Analizziamo la vicenda.

Pavimento bagnato, caduta e risarcimento: fatto e decisione

L'attore agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico procuratogli dalla caduta causata dal pavimento bagnato non segnalato.

Per la precisione, la vittima dell'incidente si trovava all'interno di un negozio di abbigliamento allorquando, dopo aver pagato alla cassa, avviandosi verso l'uscita, perdeva l'equilibrio a causa del pavimento appena lavato, rovinando a terra e fratturandosi una gamba.

Il primo grado terminava con l'accoglimento delle ragioni dell'attrice. Avverso la sentenza proponeva impugnazione la compagnia assicuratrice del danneggiante, chiamata in causa per tenere indenne l'assicurato.

Secondo l'appellante, le conseguenze dannose della caduta erano da ascriversi alla responsabilità esclusiva del danneggiato, il quale non avrebbe prestato attenzione al pavimento che era stato da poco lavato.

A parere del collegio partenopeo l'impugnazione non merita accoglimento. Le testimonianze hanno infatti confermato come le operazioni di pulizia del locale non fossero state in alcun modo segnalate, cosicché l'attore non aveva avuto modo di accorgersene.

Secondo la Corte d'Appello di Napoli, infatti, in tema di responsabilità da cose in custodia, «qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso» (così anche Cass., ord. 20/10/2015, n. 21212; Corte d'Appello Bari, sent. del 11/01/2023).

Nella fattispecie, l'istante in primo grado aveva senz'altro dimostrato l'intrinseca pericolosità della cosa con la quale ha interagito, nonché l'obiettiva insidiosità dello scenario in cui si è verificato il sinistro.

Per quanto riguarda, invece, la presunta disattenzione della vittima, la corte partenopea richiama quell'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale, nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato (ad esempio, per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali (così Cass., sent. 27/06/2016, n. 13222).

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Responsabilità del custode: considerazioni conclusive

In realtà, che la disattenzione non integri caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. non è principio totalmente pacifico.

Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (ord. n. 37059 del 19 dicembre 2022; ord. n. 36901 del 16 dicembre 2022), la condotta colposa della vittima (come la disattenzione, appunto), può valere a integrare il caso fortuito solo se presenta caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della res al rango di mera occasione dell'evento di danno.

Insomma: la distrazione della vittima può escludere la responsabilità del custode solo se è macroscopica, come avviene nel caso di chi inciampa in una buca visibile e presente su un tratto di strada ben noto al danneggiato.

Tanto non si può dire, invece, per chi scivola sul pavimento appena lavato e non segnalato all'attenzione della clientela.

Sentenza
Scarica App. Napoli 12 aprile 2023 n. 1657
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