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Braga di raccordo tra condominio e privato: a chi appartiene?

L'attribuzione delle spese di riparazione della braga di raccordo tra la diramazione privata e la fecale condominiale è stata oggetto di chiarimento in Cassazione.
Avv. Marco Borriello 
2 Giu, 2022

Nell'insieme di motivazioni che potrebbero giustificare l'impugnazione di un deliberato assembleare, c'è sicuramente quella riguardante l'attribuzione delle spese di riparazione di un bene comune. Sto parlando, cioè, di un onere, generalmente, accollato ai vari proprietari in proporzione al valore millesimale dei rispettivi immobili.

Ebbene, può accadere che un singolo proprietario si ritenga estraneo alla spesa. Ciò, ad esempio, in ragione della natura, dell'ubicazione e dell'utilità dell'elemento oggetto di intervento.

Ad ogni modo, nel caso in commento, la lite è sorta in merito al rifacimento di una condotta fognaria. Secondo la tesi del contestatore di turno si trattava di un bene non appartenente, pro quota, al medesimo e, in quanto tale, non rientrante tra le sue competenze e/o responsabilità.

Con l'occasione, però, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15302 del 13 maggio 2022 che ha risolto la vertenza, ha avuto, altresì, modo di ricordare a chi appartiene la braga di raccordo tra la tubatura comune e la diramazione privata e a chi spetta l'onere di provvedere alla sua riparazione.

Adesso, però, è bene approfondire il caso concreto.

Braga di raccordo tra il condominio e il privato. Il caso concreto

In un condominio anconetano, con un'assemblea del dicembre del 2008, la maggioranza aveva approvato il bilancio consuntivo e la sua ripartizione. Nell'occasione, il costo che si era reso necessario per riparare la condotta fognaria condominiale era stato suddiviso tra i vari proprietari.

Secondo, però, uno dei condòmini, questa spesa non gli spettava poiché, a suo dire, si trattava di una condotta che non serviva il suo appartamento, bensì un'altra parte del complesso condominiale. Insomma, la decisione impugnata era illegittima e, perciò, andava annullata.

Il Tribunale di Ancona e la successiva Corte di Appello rigettavano, però, la domanda. Secondo i magistrati invocati in prima istanza, la votazione era stata corretta, vista la natura comune del bene e la giusta divisione operata di conseguenza alla riparazione.

Nonostante ciò, il condòmino insisteva nella propria tesi, ricorrendo in Cassazione.

Ebbene, gli Ermellini non hanno riscontrato alcuna violazione di legge da parte della Corte di Appello. Per questo motivo, il ricorso è stato respinto e il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio sol perché il condominio non ha svolto alcuna attività difensiva.

Condotta fognaria: è sempre un bene comune?

In giurisprudenza, è pacifico che la condotta fognaria di un fabbricato sia di natura condominiale e questa conclusione non muta, in nessun modo, a seconda dell'allocazione verticale o orizzontale della tubatura.

La Cassazione in commento non si discosta da questa affermazione, lì dove precisa che «ai sensi dell'art. 1117, n. 3), c.c., sono oggetto di proprietà comune, e, quindi, in applicazione dell'art. 1123 c.c., giustificano l'obbligo per i condomini di concorrere alle spese inerenti alla loro conservazione o rifacimento, gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale: rientrano, quindi, tra le spese necessarie per le parti comuni quelle relative sia alla colonna verticale sia alla conduttura posta nel sottosuolo dell'edificio, che, raccogliendo i liquami provenienti dagli scarichi dei singoli i appartamenti, sono funzionali all'uso di tutti i condomini».

È per questo motivo che l'azione intrapresa dal ricorrente non ha avuto esito positivo. È corretto, perciò, suddividere tra tutti i condòmini i costi di riparazione di una fecale e/o della tubatura orizzontale che raccoglie gli scarichi e li convoglia verso il collettore comunale.

Diversa, invece, sarebbe stata la conclusione, se l'intervento avesse riguardato la cosiddetta braga di raccordo tra la diramazione privata e la conduttura verticale condominiale. In tal caso, infatti, le spese di competenze non sarebbero state attribuite alla collettività.

Rottura braga di raccordo tra condominio e privato: chi paga?

Si è visto che, in condominio, la condotta fognaria, verticale o orizzontale, rientra, a norma di legge e per pacifica opinione giurisprudenziale, nei beni comuni. In quanto tale, le spese di riparazione o i danni provocati dall'omessa manutenzione della condotta sono a carico di tutti i condòmini e tra questi sono divisi senza alcuna esclusione.

L'anzidetta conclusione, muta, radicalmente, nel caso in cui l'intervento interessi la braga di raccordo tra la tubatura proveniente da un immobile privato e la fecale condominiale. In tal caso, infatti, si tratta di un elemento che appartiene al singolo condòmino cui serve «Si è altresì osservato che, mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all'uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045 /2010 cit.; Sez. 2, Sentenza n. 5792/2005 cit; Sentenza n. 583/2001 cit; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 10584 del 2012 non massimata)».

Perciò, in caso di rottura di una braga come quella descritta, la riparazione non sarà a carico del condominio, ma dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario dell'appartamento a cui è utile.

Sentenza
Scarica Cass. 13 maggio 2022 n. 15302
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