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Le infiltrazioni che rendono inutilizzabile il box auto legittimano la risoluzione del contratto di compravendita

Se le infiltrazioni nel box compaiono a 4 anni dalla vendita, è ammessa la risoluzione della compravendita.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

"Scatta la risoluzione della compravendita anche se le infiltrazioni d'acqua che rendono inutilizzabile il box auto si manifestano a ben quattro anni dalla sottoscrizione. E ciò perché l'articolo 1490 c.c. non prevede in modo esplicito che debbano essere coevi alla consegna del bene i vizi della cosa venduta che fanno scattare lo scioglimento del contratto, mentre va considerato comunque originario il difetto d'impermeabilizzazione del garage interrato costruito vicino a un terrapieno". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1143 del 17 marzo 2017 in merito al difetto d'impermeabilizzazione del box auto.

Infiltrazioni dovute a gravi difetti e risarcimento dei danni: il condominio è responsabile ma può rivalersi sull'impresa costruttrice

=> Infiltrazioni d'acqua e danno esistenziale. Ipotesi giurisprudenziali

I fatti di causa. La società Beta aveva acquistato dalla Società Gamma due box al secondo piano Interrato in Monza (MI) al prezzo concessivo di euro 61.000 oltre lva. In uno dei Box, a far tempo dall'aprile 2010, si erano verificate infiltrazione d'acqua.

Successivamente la venditrice aveva effettuato, nel mese di maggio 2010, un intervento con un impermeabilizzante liquido che non aveva risolto il problema.

Premesso ciò, la società Beta con citazione ha convenuto in giudizio la Società Gamma chiedendo dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto per inidoneità del bene compravenduto all'uso cui era destinato, ai sensi degli artt. 1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta) e segg. e ai sensi dell'art. 1669 c.c. (Rovina difetti si cose immobili).

Costituendosi in giudizio, la società convenuta ammetteva l'esistenza di infiltrazioni nel box di parte attrice, contestando tuttavia l'applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 1669 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di risoluzione del contratto.

In primo grado, il giudice adito (Tribunale di Monza) rigettava la domanda di risoluzione del contratto compensando le spese tra le parti.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Corte di Appello di Milano n. 1143 del 17 marzo 2017
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