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Con la vendita dell'immobile viene ceduto anche il bonus verde

Con circolare n. 13/E del 31 maggio l'Agenzia delle Entrate ha fornito una guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 
4 Giu, 2019

Con circolare n. 13/E del 31.05.2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi, esponendo le condizioni per l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali, la documentazione necessaria per il riconoscimento del beneficio e alcuni chiarimenti.

Con riferimento al c.d. "bonus verde" l'Agenzia ha specificato che, in caso di cessione dell'immobile, il beneficio fiscale viene trasferito all'acquirente, sulla falsariga di quanto già previsto in materia di recupero edilizio e risparmio energetico. Viene in ogni caso prevista la possibilità di derogare alla cessione.

Bonus verde: modalità di compilazione del modello 730/2019

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 31.05.2019, ha fornito numerosi chiarimenti sulle agevolazioni applicabili nel periodo d'imposta 2018. Il documento, in particolare, fornisce precisazioni in relazione al riconoscimento degli incentivi mantenendo uno schema espositivo che segue i quadri del modello 730/2019.

In materia di bonus verde, l'Agenzia ribadisce la possibilità di applicare un massimale di spesa separato nel caso in cui il contribuente sostenga spese sulla proprietà individuale e sulle parti comuni del condominio.

Rispetto alle modalità di pagamento dei lavori, l'Agenzia delle Entrate richiede che i versamenti vengano effettuati tramite strumenti tracciabili.

I chiarimenti in materia di bonus verde. Come noto, a decorrere dal 2018 (e ad oggi fino al 31.12.2019) i contribuenti possono applicare una detrazione pari al 36% sui lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

La detrazione, nel limite massimo di 5.000 euro annuali, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal condomino.

Detrazione e cessione dell'immobile. Secondo quanto chiarito dalla circolare in commento, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione residua è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.

In caso di decesso dell'avente diritto, invece, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Documentazione necessaria per il riconoscimento del beneficio fiscale. Il contribuente dovrà conservare la seguente documentazione:

  1. Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  2. Documentazione attestante il pagamento con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici bancario o postale;
  3. Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  4. Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.

    In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tuttala documentazione inerente la spesa sostenuta;

  5. In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Limite di detrazione e interventi su parti comuni.

La detrazione, come noto, è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale. Il limite è riferito ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, pertanto al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

=> Alberi e giardini pensili rientrano nel bonus verde

In caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 5000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Pertanto, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione per le spese effettuate sul proprio immobile e per la parte di competenza delle spese condominiali nel limite massimo di 5.000 euro per ognuna delle tipologie di intervento.

In caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 5000 euro per ciascuna unità immobiliare. Pertanto, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione per le spese effettuate sul proprio immobile e per la parte di competenza delle spese condominiali nel limite massimo di 5.000 euro per ognuna delle tipologie di intervento.

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