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Quando scatta la perdita del bonus ristrutturazione casa?

Non può essere riconosciuta la deducibilità degli oneri se il contribuente non provvede a trasmettere la dichiarazione di esecuzione delle opere con attestazione del loro costo.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
Nov 4, 2019

"Per incassare il bonus ristrutturazioni il contribuente deve trasmettere la dichiarazione entro il termine della denuncia dei redditi" (Cass. civ. sez. trib., 11 luglio 2019, n. 18611).

La vicenda. La contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento relativa a maggiore Irpef per l'anno 2006, a seguito di liquidazione operata ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973. In sostanza, l'Ente impositore non riconosceva quali oneri deducibili le quote annuali dei costi sostenuti da Tizia per la ristrutturazione immobiliare.

I motivi del disconoscimento. L'Amministrazione finanziaria operava il disconoscimento perché "la contribuente non aveva provveduto ad inviare tempestivamente l'attestazione di aver eseguito i lavori e superato il limite di spesa di € 51.465,00, comunicazione indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio, la cui trasmissione risultava richiesta a pena di decadenza ai sensi dell'alt. 1, lett. d), del Dm. n. 41 del 1998".

Il ricorso della contribuente. La contribuente ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ammettendo di non disporre della prova dell'Invio della comunicazione anzidetta, ma contestando che la dichiarazione di esecuzione delle opere e dei costi sostenuti era stata comunque\predisposta ai sensi di legge ed era stata pure esibita all'Ufficio finanziario, seppur dopo aver ricevuto l'invio dell'avviso di irregolarità. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento.

La risposta dell'Agenzia dell'Entrate. Il Fisco, tuttavia, nel giudizio di secondo grado, osservava che sebbene la norma di cui all'art. 1, lett. d), del Dm. n. 41 del 1998, nel richiedere come indispensabile l'invio della dichiarazione di valore per potersi avvalere della deduzione, non prevede il termine entro cui debba provvedersi a pena di decadenza, è anche vero che la dichiarazione avrebbe dovuto essere inviata in tempi "ragionevoli", peraltro indicati specificamente, in una direttiva regionale dell'Agenzia delle Entrate del 2007, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i lavori sono terminati.

La CTP accoglie il ricorso dell'Agenzia ed evidenzia che pertanto, avendo la contribuente esibito la dichiarazione di valore addirittura dopo l'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ufficio, doveva ritenersi che Tizia fosse decaduta dalla possibilità di avvalersi della deducibilità dei costi di ristrutturazione immobiliare.

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Il ragionamento della Cassazione., L'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. n. 41 del 1998 prevede che il contribuente, per potersi avvalere, nei limiti previsti, della deducibilità degli oneri sostenuti per interventi di ristrutturazione edilizia debba tra l'altro trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di € 51.645,69, dichiarazione di esecuzione dei lavori con indicazione del loro costo, sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. L'art. 4 del D.M. dispone, poi, che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2.

Non può essere riconosciuta la deducibilità degli oneri, pertanto, se il contribuente non provvede a trasmettere la dichiarazione di esecuzione delle opere con attestazione del loro costo.

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Del resto, l'Amministrazione finanziaria, con proprie circolari (nn. 57/1998 e 131/1998), aveva indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono state eseguite.

Dunque, a parere dei giudici, è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio.

Diversamente da ciò, nel caso di specie, la contribuente aveva domandato nella dichiarazione dei redditi di potersi avvalere del beneficio, a cui non aveva evidentemente diritto, non avendo ancora trasmesso la dichiarazione di valore, o comunque non era in grado di provare di averlo fatto, e pertanto la detrazione non poteva esserle riconosciuta, avendo l'odierna ricorrente violato il disposto di cui all'art. 4 del D.M. n. 41 del 1998.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato.

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