L'art. 16, secondo comma, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 (conv. L. 3 agosto 2013 n. 90) ha introdotto per la prima volta una agevolazione fiscale ai fini IRPEF per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, inizialmente prevista per gli acquisti agevolabili effettuati nelle annualità 2013-2016 è stata oggetto di successive proroghe e, da ultimo, è stata confermata anche dalla Manovra 2020 (art. 1, comma 175, L. 27 dicembre 2019, n. 160).
Si tratta, nello specifico, di una detrazione prevista ai fini delle imposte sui redditi ripartibile in dieci quote annuali sino a un importo massimo pari a euro 10.000,00.
Al fine di usufruire della detrazione, prevista dal bonus mobili, occorre il previo sostenimento di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.
Ciò significa che può accedere a tale beneficio esclusivamente il condominio che ha sostenuto costi per lavori di ristrutturazione edilizia delle parti condominiali comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. (a esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
Presupposti per usufruire della detrazione fiscale
La Legge di Bilancio 2020 ha confermato precise condizioni per poter beneficiare della detrazione pari al 50%, delle spese sostenute per gli interventi eseguiti dai condomini:
- lavori di ordinaria amministrazione di cui all'art. 3, lett. a), D.P.R. n. 380/2001 e straordinaria amministrazione di cui all'art. 3, lett. b), D.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni dell'edificio residenziale;
- le opere di ristrutturazione agevolate devono essere avviate dal 2019;
- gli interventi di recupero edilizio devono essere avviati prima dell'acquisto degli arredi.
La prova dell'inizio dei lavori può essere rappresentata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl.
Per gli interventi per i quali non è prevista una formale comunicazione o il rilascio di titoli abilitativi, la dimostrazione dell'inizio dei lavori di recupero edilizio può essere fornita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011.
Diversamente, ai fini dell'ottenimento della detrazione, non rileva la prova del sostenimento dei costi per i lavori di ristrutturazione prima delle spese effettuate per l'arredo dell'immobile (in tale senso, istruzioni al modello REDDITI PF 2020, p. 87).
Interventi agevolabili su parti comuni condominiali
La guida di aggiornamento, relativa al bonus mobili ed elettrodomestici, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate nello scorso febbraio, individua specifiche categorie di lavori agevolabili eseguiti su parti comuni el condominio, che comprendono interventi di manutenzione straordinaria, quali:
installazione di ascensori e scale di sicurezza;
realizzazione dei servizi igienici;
sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- costruzione di scale interne;
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unita? immobiliare;
Rientrano nella manutenzione straordinaria la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a cambiare una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, nonché gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio:
- l'installazione di una stufa a pallet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.
Detrazioni fiscali per acquisti legati alla ristrutturazione condominiale
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre.
Lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus
In linea generale, gli interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi dall'applicazione dello "sconto" ai fini IRPEF.
Con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali, sono compresi fra le opere agevolabili anche:
- tinteggiatura pareti e soffitti;
- sostituzione di pavimenti;
- sostituzione di infissi esterni;
- rifacimento di intonaci;
- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni;
- riparazione delle grondaie;
- riparazione delle mura di cinta.
Procedura e documentazione per usufruire della detrazione fiscale
Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale per l'acquisto di beni e arredi è subordinata all'espletamento di una procedura alquanto articolata, poiché scandita da rigorosi oneri comunicativi e di conservazione di copiosa documentazione.
Il primo adempimento riguarda il sostenimento della spesa che, pur in assenza di una previsione normativa al riguardo, si ritiene debba essere effettuato a mezzo bonifico bancario o postale, recante l'indicazione del codice fiscale del soggetto che intende beneficiare della detrazione e che procede al versamento.
Ulteriore onere è previsto per gli interventi finalizzati al miglioramento energetico in termini di risparmio.
In tali casi la comunicazione deve essere inviata telematicamente all'Enea entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o di collaudo, utilizzando il sito www.acs.enea.it.
Soltanto nei casi in cui, la tipologia e la complessità dei lavori richiede una più ampia e articolata descrizione degli interventi effettuati sulle parti comuni è previsto l'invio della comunicazione a mezzo raccomandata.
Precisi oneri di conservazione della documentazione sono prescritti per usufruire dell'agevolazione fiscale.
Devono, infatti, essere conservati: la ricevuta del bonifico e/o di avvenuta transazione, la documentazione di addebito sul conto corrente, nonché le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati.
La ricevuta del bonifico e/o di avvenuta transazione, la documentazione di addebito sul conto corrente, nonché le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati.