Il Bonus facciate è un'agevolazione della manovra di Bilancio del 2020 (articolo 1, commi 219-223, legge n. 160/2019) che è stata prorogata e ha subito delle variazioni nel corso degli anni.
La manovra di Bilancio del 2021 ha ridotto l'agevolazione dal 90% al 60% ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Per le modalità applicative e di controllo, la norma introduttiva stessa (comma 223) rinvia al decreto interministeriale n. 41/1998 riguardante le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio attualmente disciplinate dall'articolo 16-bis del Tuir.
In considerazione del detto rinvio al regolamento attuativo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, contenuto nel citato articolo 1, comma 223, della legge di bilancio 2020, anche con riferimento al ''bonus facciate'', se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non è perso; infatti il contribuente potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa esecutrice dei lavori.
La questione è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 214 del 14 febbraio 2023.
La vicenda esaminata prendeva l'avvio quando una contribuente, comproprietaria al 50 per cento di un'unità immobiliare, nel corso del 2021, realizzava degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne dell'immobile; la stessa contribuente, pur volendo fruire del Bonus facciate, a fronte della fattura emessa dal fornitore, indicava nella causale tutti i riferimenti normativamente previsti ma, per ''mero errore'' utilizzava un bonifico ordinario e non quello c.d. ''parlante''.
In tal caso - come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate - la contribuente non perde l'agevolazione: infatti qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico potrà fruire della detrazione ma solo se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore dal contribuente sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa. Tale modalità, precisa l'Agenzia, non va tuttavia intesa come una alternativa al pagamento mediante bonifico "parlante" ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.