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Bonus facciate, ok per pavimenti di balconi e “cielini”

L'Agenzia delle Entrate con la riposta ad interpello n. 411 afferma che sì, anche i pavimenti ed i “cielini” sono ammessi alla detrazione del bonus facciate.
Redazione 
26 Set, 2020

Agenzia delle Entrate: pavimenti di balconi e "cielini" rientrano nel bonus facciate

Con la Risposta ad interpello n. 411 l'AdE afferma che sì, anche i pavimenti ed i "cielini" rientrano nel bonus facciate, la detrazione introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) per i lavori sulle facciate.

Dalla circolare n. 2E del 14 febbraio 2020 in poi l'Agenzia ha dato ai contribuenti varie soluzioni interpretative. Uno degli aspetti che ispirano più interrogativi attiene ai balconi: quali lavori rientrano e quali no?

In particolare nell'interpello in esame il contribuente si chiede e chiede all'Ufficio se rientrano nel bonus: la rimozione della pavimentazione esistente; l'impermeabilizzazione ed il rifacimento della pavimentazione; la rimozione e la riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e la successiva tinteggiatura; la rimozione e la riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e la successiva tinteggiatura.

Bonus facciate e balconi nella legge e nei provvedimenti dell'AdE

Il bonus facciate è in sintesi la detrazione del 90% introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1 co. 219-224, L. n. 160/2019) finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e posti nelle zone comunali A e B.

Non sono previsti limiti massimi di spesa e la detrazione va ripartita in pari quote in dieci anni.

Tra i lavori ammessi alla detrazione la legge espressamente ammette anche quelli sui balconi. Infatti, si prevede che "221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".

La citata circolare n. 2E ha chiarito in proposito che vi rientrano "il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi".

Bonus facciate: per quali interventi?

Successivamente la risposta ad interpello n. 185 del 12 giugno 2020 ha ammesso gli "interventi sul balcone, comprensivi di rifacimento del parapetto in muratura, del sotto-balcone, del frontalino, della pavimentazione e verniciatura della ringhiera metallica" trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.

Oggi, con la risposta in esame, la n. 411, l'AdE, dopo avere richiamato quanto stabilito dalla Legge di Bilancio e dalla Circolare n. 2E, ribadisce e chiarisce ulteriormente che sì, sono ammesse al bonus facciate anche "le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura".

Ricordiamo che deve comunque trattarsi di interventi eseguiti su facciate esterne, cioè visibili dall'esterno (anche parzialmente, v. le risposte ad interpello n. 348 e 296/2020).

Ricordiamo infine che anche il bonus facciate è ammesso, in alternativa alla fruizione diretta, all'opzione sconto/cessione del credito di cui al Decreto Rilancio (art. 121 D.L. n. 34/2020).

Bonus facciate anche le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati

Quindi, per chi sostiene le spese relative ai suddetti interventi è possibile, invece di utilizzare direttamente la detrazione, optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono anche optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di ulteriore cessione.

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