Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 568 del 7 giugno 2023, è tornato ad affrontare un argomento di notevole interesse non solo per chi vive in condominio ma, in generale, per ogni consumatore: quello delle bollette troppo alte e dei consumi anomali registrati dal contatore. Il giudice abruzzese ha chiarito come difendersi in queste ipotesi e, soprattutto, come va ripartito l'onere della prova. Approfondiamo la vicenda.
Bollette esagerate e consumi sproporzionati: fatto e decisione
Il condominio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dalla società fornitrice di luce e gas lamentandosi perché:
- la creditrice non aveva rispettato il beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi imposto dall'art. 63, comma secondo, c.c., avendo ottenuto il titolo per agire contro l'intera compagine;
- in merito alla pretesa creditoria, la stessa era infondata in quanto, con riferimento a un certo periodo, il consumo era stato pari a zero perché il contatore era stato chiuso mentre, riguardo alla restante parte, le fatture non erano state affatto ricevute o, comunque, erano state contestate.
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 568 del 7 giugno 2023, ha rigettato l'opposizione confermando il credito vantato dalla società.
Per ciò che concerne la presunta violazione dell'art. 63, comma secondo, c.c. (a mente del quale «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini»), il giudice abruzzese ricorda come la norma non riguardi la formazione del titolo esecutivo (sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, ecc.) - che ben può essere richiesto nei confronti dell'intera compagine condominiale - ma la sola fase di attuazione dello stesso, imponendo ai creditori di far valere, in via coattiva, quel titolo nei confronti dei condòmini solventi solo dopo aver invano tentato l'esecuzione forzata nei confronti di quelli morosi.
Per ciò che concerne il merito della pretesa e, in particolar modo, il riparto dell'onere probatorio, il Tribunale di Teramo rammenta come, in caso di contestazione dei consumi, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore, mentre tocca all'utente dimostrare che l'anomalia dei consumi registrati è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
Nel caso di specie, il condominio non ha fornito alcuna prova adeguata a soddisfare tale onere probatorio, essendosi limitato solamente a eccepire il mancato recapito delle fatture e la contestazione dell'importo di quelle ricevute, senza però dare effettivo sostegno alle proprie ragioni.
In conclusione, secondo il Tribunale di Teramo, posto che la mancata ricezione del documento contabile (id est, fattura) non integra motivo legittimante il mancato pagamento, deve rilevarsi come, anche in questa circostanza, l'opponente non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, in quanto utente della fornitura.
Come sopra evidenziato, infatti, il condominio, per sostenere la tesi dell'esorbitanza del consumo addebitatogli, avrebbe dovuto produrre in giudizio quantomeno le fatture relative agli anni precedenti e riferite al medesimo periodo stagionale di quelle contestate, consentendo così un raffronto da cui evincersi l'anomalia delle fatture oggetto di contestazione.
Bollette troppo alte: considerazioni conclusive
La sentenza in commento del Tribunale di Teramo si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.
Tra le tante, è appena il caso di richiamare le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 34701/2021, con la quale ha chiarito la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in materia di fornitura di beni: in caso di contestazione dei consumi, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore, mentre spetterà all'utente dimostrare che l'anomalia dei consumi registrati è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
In particolare, si legge in massima che «in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti all'adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite».