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La bolletta acqua non è sempre una prova ai fini dei consumi addebitati all'utente

Secondo la Cassazione, la bolletta o la fattura non prova il servizio di erogazione dell'acqua e soprattutto le quantità utilizzate dall'utente.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
8 Lug, 2019

La vicenda. L'ente (acquedotto), sin dal 1988 forniva acqua al Comune; quest'ultimo, riteneva di avere diritto alla somministrazione gratuita, in ragione del fatto che le opere realizzate per poter procedere alla fornitura dell'acqua alla Piana della Capitanata sottrarrebbero vasti terreni preziosi per l'economia locale.

Nel 1992, interveniva tra le parti una convenzione, destinata a regolare la fornitura d'acqua e il relativo corrispettivo, in ordine alla quale il predetto Comune chiedeva al Ministero competente che venisse riconosciuto il suo diritto alla somministrazione gratuita, vedendosi, tuttavia, opporre un diniego. Nel 2003, a seguito di ulteriori morosità, la società di fornitura idrica, chiedeva, sulla base di n. 13 fatture emesse ed inviate tra il 1999 e il 2002, un decreto ingiuntivo al Tribunale per l'importo di circa 153 mila euro.

Proposta dal Comune opposizione, la stessa veniva rigettata dal competente Tribunale. In secondo grado, in riforma dell'impugnata sentenza, veniva disposta la revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'assenza di prova in ordine all'esistenza ed entità del credito azionato in via monitoria.

Difatti, secondo la Corte territoriale, la prova documentale sufficiente per la pronuncia del provvedimento monitorio non risultava, invece, idonea a costituire riscontro del diritto azionato dal creditore ingiungente, soprattutto in presenza di specifica contestazione dell'opponente che investiva "an" e "quantum" del credito.

Il ragionamento della Cassazione. In tal giudizio, secondo la Corte territoriale, le tredici fatture versate in atti, "in quanto documenti di provenienza unilaterale della stessa parte che ha inteso utilizzarle e in presenza di oggettiva contestazione in ordine all'effettiva erogazione del servizio, sia nell'«an» che nel «quantum», non erano sufficienti per l'effettiva dimostrazione del credito azionato".

In particolare, la Corte territoriale si era attenuta al principio secondo cui la "fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. civ.,11 marzo 2011, n.5915).

Del resto, secondo gli ermellini, le prove asseritamente obliterate dal giudice di appello offrono riscontro, al più, all'esistenza dell'erogazione d'acqua e alla non gratuità della stessa, ma non pure all'entità dell'erogazione (ciò che costituisce ragione sufficiente ad escludere l'accoglimento della domanda di pagamento, essendo rimasta indeterminata l'entità del credito pecuniario azionato).

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Per l'effetto, è stato confermato il provvedimento della Corte territoriale di revoca del decreto ingiuntivo pari a quasi 153 mila euro a carico del Comune.

Contestazione bolletta del gas. Senza la prova del credito, deve essere annullata

Difatti, secondo la Cassazione, nella specie, ciò che manca è proprio la prova dell'entità del credito pecuniario azionato (non potendo valere, nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., le fatture poste alla base del provvedimento monitorio), evenienza che ha comportato il rigetto della pretesa azionata.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

CONTESTAZIONE BOLLETTE ACQUA

RIFERIMENTI NORMATIVI

645 C.P.C. OPPOSIZIONE A D.I.

PROBLEMA

A seguito di ulteriori morosità, la società di fornitura idrica, chiedeva, sulla base di n. 13 fatture emesse, un decreto ingiuntivo al Tribunale per l'importo di circa 153 mila euro.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.

LA MASSIMA

L'utente ha sempre la possibilità di contestare le risultanze delle bollette che ritiene non dovute o eccessive; in tale ipotesi, egli non deve fornire la prova delle ragioni per cui gli importi fatturati sono esorbitanti rispetto all'effettivo consumo, non avendo la possibilità e/o capacità di controllare eventuali perdite agli impianti o altri difetti di funzionamento (come ad esempio quelli del contatore).

Tuttavia il consumatore deve quantomeno fornire degli "indizi", delle presunzioni di non corrispondenza della bolletta all'effettivo consumo.

Ne consegue che le bollette, in quanto documenti di provenienza unilaterale della stessa parte che le ha redatte (ossia la società fornitrice) e in presenza di una oggettiva contestazione in ordine all'effettiva erogazione del servizio da parte dell'utente, non sono sufficienti per l'effettiva dimostrazione del credito.

Cass. civ., sez. III, ord. 2 luglio 2019, n. 17659

Aumento in bolletta "acqua"? utente rimborsato!

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. III ord. 2 luglio 2019 n. 17659X
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