La comunione ereditaria si verifica “ quando ad una stessa persona sono chiamati a succedere più individui (coeredi) […] Alla comunione ereditaria sono applicabili tutti i principi sanciti in tema di comunione ordinaria, concretando essa un'ipotesi di contitolarità di diritti su beni indivisi” (definizione tratta da Dizionario giuridico Simone https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=329&dizionario=1).
Ciò vuol dire che i coeredi, che divengono proprietari pro quota, di determinati beni, possono decidere di continuare a mantenere i beni in comunione per un tempo indeterminato, possono decidere di cederli, oppure di dividerli in modo tale, se possibile, di goderne in via esclusiva per la parte che diverrà di loro proprietà. La domanda sorge spontanea: come si può addivenire alla divisione? Le modalità sono due:
a) per via convenzionale, ossia attraverso un accordo tra le parti che decidono quali beni o parti di essi debbano andare in proprietà esclusiva ad uno di essi;
b) per via giudiziale attraverso una domanda tesa ad ottenere la divisione attraverso una sentenza. In tal caso, ai sensi dell’art. 729 c.c., “ l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte”.
In questo contesto, a secondo la più recente giurisprudenza – che comunque s’inserisce nel solco delle precedenti pronunce di legittimità – “a fronte della non contestazione della valutazione della consistenza delle quote, deve farsi riferimento al sorteggio quale criterio ordinario per garantire il più possibile l'imparzialità in sede di attribuzione delle porzioni ai singoli condividenti, ricorrendo, peraltro, nella specie il presupposto di un accordo delle parti in ordine alla sorte sul progetto di visionale e la aleatorietà dell'esito del sorteggio conseguenza naturale del procedimento” (Cass. 30 agosto 2012 n. 14713).
In sostanza se le parti hanno ritenuto congrua la valutazione delle quote senza manifestare alcun accordo sull’assegnazione di una specifica parte del bene oggetto della divisione, il giudice deve procedere con l’assegnazione per sorteggio in quanto, pur non essendo tassativo, questo metodo rappresenta, per legge, quello che garantisce più di altri la casualità dell’assegnazione a fronte di altre metodologie che, sia pur meno aleatorie, possono difettare della stessa obiettività.
Vale la pena ricordare che ai sensi del primo comma dell’art. 1111 c.c. Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
In questo contesto dev’essere sempre tenuto presente che “ la divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti” (art. 1114 c.c.).
In definitiva la ratio della divisione della comunione sta nella possibilità per ognuno di uscirne pur mantenendo una parte del bene che rappresenti la propria quota di riferimento.