La vicenda. L'appartamento interno del condominio di proprietà di Tizio risultava concesso in locazione abitativa a Caio con espressa facoltà per il conduttore di adibirlo ad uso "affitta camere o bed & breakfast".
Detto ciò, secondo il condominio tale previsione violava il Regolamento condominiale contrattuale e trascritto in Conservatoria sin dal 1978 ed in particolare laddove vietava di destinare qualsiasi abitazione ad uso locanda o pensione.
Ed ancora, secondo il condominio, nel contratto di compravendita, Tizio dichiarava di accettare anche il regolamento per i propri aventi causa a qualsiasi titolo.
Per i motivi esposti, il condominio invitava Caio al rispetto del regolamento del Condominio, ribadendo che l'attività di B&B non era consentita.
Successivamente, con altra missiva, il condominio diffidava ancora il conduttore alla destinazione dell'appartamento a tale attività.
A seguito di ciò, si verificavano episodi spiacevoli con ingresso di persone non autorizzate nello stabile.
Per tali motivi, il condominio citava in giudizio il proprietario e il conduttore al fine di accertare l'illiceità dell'attività di bed &breakfast o comunque di qualsivoglia attività ricettiva di ordinarne la cessazione, di condannare gli stessi in solido per molestie e turbative.
Continua [...]