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Bacheca condominiale su WhatsApp: è valida?

L'amministratore può costituire una chat di gruppo dedicata alla condivisione delle notizie che riguardano il condominio?
Avv. Mariano Acquaviva 
4 Giu, 2025

La bacheca condominiale consente di condividere le informazioni principali inerenti alla gestione dell'edificio. In bacheca possono essere affissi avvisi, recapiti telefonici, convocazioni assembleari (che però non possono sostituire quelle da trasmettersi ai singoli condòmini con le formalità stabilite dall'art. 66 disp. att. c.c., potendo quindi al massimo fungere da promemoria) e altre comunicazioni utili; è fatto divieto divulgare i dati personali dei condòmini, comprese le morosità, se la bacheca è accessibile non solo ai partecipanti alla comunione ma a una platea indistinta di persone, come avviene nell'ipotesi di tabella esposta nell'atrio del fabbricato.

La bacheca condominiale non costituisce un obbligo, per cui l'amministratore può ritenersi esonerato dal dovere di istituirne una. Grazie alle moderne tecnologie è possibile ovviare alla mancanza fisica di un luogo di raccolta ed esposizione delle informazioni mediante la creazione di un posto virtuale che ne faccia le veci, come può avvenire, ad esempio, istituendo un sito internet dedicato al condominio - cui accedere mediante credenziali riservate - oppure, più semplicemente e a costo zero -una chat di gruppo per la condivisione delle notizie più rilevanti.

Un amministratore, nostro lettore, si chiede per l'appunto se sia valida una bacheca condominiale WhatsApp, cioè un gruppo in cui solo l'amministratore può pubblicare le notizie maggiormente rilevanti per la compagine.

La risposta non può che essere positiva, limitatamente alla comunicazione di notizie e informazioni per le quali la legge non preveda il rispetto di forme precise, come avviene per il già citato avviso di convocazione assembleare, il quale può essere trasmetto solo via pec, raccomandata, fax o consegna a mano, salvo diversa volontà dei condòmini.

La bacheca condominiale sostituita da un gruppo WhatsApp può invece essere utilizzata per le comunicazioni informali, come ad esempio per avvisare i condòmini degli orari di pulizia delle scale oppure per condividere il numero di telefono dell'amministratore, per richiamare la compagine al rispetto del regolamento o per condividere la documentazione condominiale in formato digitale.

Se il gruppo WhatsApp è ristretto solamente ai partecipanti alla comunione, in esso è possibile condividere anche il nominativo dei morosi, essendo diritto dei proprietari sapere chi è in regola con i pagamenti e chi invece no.

Non è invece possibile condividere altri dati personali: l'amministratore che gestisce la bacheca su WhatsApp non può divulgare informazioni attinenti alla vita privata dei condòmini, come ad esempio date di nascita, residenze e codici fiscali, sebbene ad esse si possa risalire tramite consultazione dell'anagrafe condominiale (che, com'è noto, è accessibile a tutti i proprietari).

A tal proposito, è appena il caso di ricordare che anche i numeri di cellulare sono dati sensibili protetti dalla legge; pertanto, l'amministratore che non voglia commettere alcuna infrazione dovrà chiedere il permesso a ciascun condomino prima di procedere con l'inserimento nella chat di gruppo, se condizione per effettuare ciò è la condivisione dell'utenza mobile.

Da tanto deriva che nessun condomino può essere costretto a partecipare alla chat condominiale, anche se è stata istituita come servizio sostitutivo della bacheca; ciò significa che l'amministratore non può inserire "d'ufficio" i condòmini all'interno del gruppo WhatsApp.

L'altra faccia della medaglia è costituita dalla possibilità, per colui che gestisce la chat comune, di rimuovere coloro che ostacolino la funzione per la quale il gruppo virtuale è stato istituito; l'amministratore è quindi legittimato ad espellere l'utente che condivida contenuti inappropriati o comunque non pertinenti.

È legittima la convocazione assembleare tramite whatsapp?

Dunque, poiché l'amministratore non è costretto a creare una chat condominiale, egli è libero di non farvi partecipare coloro che si rendono responsabili di condotte riprovevoli o comunque poco consone alla finalità del gruppo.

Il condomino "ostracizzato" non può contestare la scelta in nessuna sede non essendovi, come detto, l'obbligo di costituire un gruppo WhatsApp per la condivisione delle notizie condominiali.

Ovviamente, il condomino che - volente o nolente - non partecipa alla bacheca virtualmente istituita ha diritto a ricevere le informazioni istituzionali, come l'avviso di convocazione e il verbale assembleare se assente.

L'omessa comunicazione di altre notizie - condivise sul gruppo WhatsApp a cui il condomino non partecipa per scelta o per volontà di chi lo gestisce - può essere valutata in sede giudiziale per l'eventuale responsabilità civile dell'amministratore: sebbene nessuna disposizione del corpus normativo condominiale imponga a quest'ultimo di trasmettere avvisi attinenti alla compagine, è pur vero che il richiamo alle norme sul mandato (art. 1129, co. 15, c.c.) estende all'amministratore l'obbligo di eseguire l'incarico «con la diligenza del buon padre di famiglia», imponendogli quindi la massima lealtà, collaborazione e buona fede nei confronti dei mandanti, con conseguente dovere di comunicare - secondo le modalità che consentano la maggiore condivisione possibile - tutte le notizie afferenti all'edificio, anche quelle per le quali non sono stabilite forme particolari.

Dunque, ad avviso dello scrivente, l'amministratore, al fine di non prestare il fianco a contestazioni, non deve escludere nessun condomino dall'eventuale bacheca su WhatsApp che ha deciso di istituire, a meno che l'espulsione non si renda necessaria a causa della condotta del soggetto rimosso.

Gli obblighi derivanti dal mandato, infatti, impongono all'amministratore di condividere tutte le informazioni rilevanti riguardanti il fabbricato, non potendosi limitare ad agire "nell'ombra" e a convocare l'assemblea solo per l'approvazione del rendiconto.

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