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Vernice difettosa e parquet con bolle: a chi spetta la prova dei vizi della vernice?

Il venditore si può difendere sostenendo che le problematiche sono dovute all'errato utilizzo della vernice?
Avv. Marco Borriello 
13 Giu, 2023

Secondo, la legge il venditore deve garantire che la cosa venduta è immune da vizi (art. 1490 cod. civ.). Il compratore, infatti, deve ricevere un bene idoneo all'uso per cui lo ha acquistato e privo di difetti che ne diminuiscano, apprezzabilmente, il valore. Se dovesse accadere il contrario, all'acquirente spetterebbero varie possibilità.

Potrebbe, innanzitutto, risolvere il contratto (cosiddetta actio redibitoria) oppure pretendere una riduzione/restituzione del corrispettivo pagato (cosiddetta actio quanti minoris). In tutti i modi, il compratore potrebbe agire in risarcimento verso il venditore (art. 1495 cod. civ.).

Ha trattato questa fattispecie la recente sentenza n. 387 del 24 maggio 2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila nell'ambito del quale procedimento è emerso un aspetto molto interessante da chiarire: in tema di azione risarcitoria per vizi della cosa venduta, a chi spetta la prova dei difetti del bene?

Non mi resta che approfondire il caso concreto per verificare come ha risposto a questa domanda l'ufficio abruzzese.

Vernice difettosa e parquet con bolle: a chi spetta la prova dei vizi? Fatto e decisione

Nel maggio 2017, per tre fatture non pagate, aventi ad oggetto la fornitura di vernice per parquet, la ditta fornitrice chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo presso il Tribunale di L'Aquila a carico del committente inadempiente. Quest'ultimo, però, non accettava il provvedimento e proponeva opposizione con domanda riconvenzionale.

Nell'ambito del processo ordinario, allo scopo di contrastare le pretese avverse, la parte opponente invocava la garanzia per i vizi della cosa venduta. In particolare, secondo la tesi dell'istante, la vernice fornita si era rivelata difettosa. Il parquet dove era stata apposta, infatti, era risultato pieno di bolle.

Per questo motivo, l'opponente, oltre alla revoca del decreto opposto, chiedeva un risarcimento di circa 7000 euro oltre ai danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.

Il creditore, invece, costituitosi ritualmente, nel merito, si difendeva sostenendo che le problematiche narrate nell'atto introduttivo erano state dovute all'errato utilizzo della vernice de quo. Quest'ultima, perciò, era immune da vizi e alcun addebito poteva essere attribuito alla parte opposta.

Accettazione dell'opera, vizi e conseguenze

A seguito dell'istruttoria, caratterizzata anche dall'escussione di alcuni testimoni, il Tribunale adito ha rigettato l'opposizione. Secondo, infatti, l'ufficio abruzzese, nonostante ne avesse l'onere, il compratore non aveva fornito alcuna prova dei vizi del prodotto in contestazione. Anzi, dalle testimonianze era emerso che sul parquet trattato vi erano molteplici errori di posa.

A questo punto, oltre al rigetto e alla conferma del decreto opposto, la condanna al pagamento delle spese processuali è stata inevitabile.

Prova dei vizi e responsabilità del compratore nella vendita di beni difettosi

La sentenza in commento fa tesoro della giurisprudenza sull'argomento che, in tema di obbligo di garanzia del venditore, attribuisce al compratore l'onere di provare che la cosa acquistata presenta dei difetti tali da giustificare, ad esempio, una richiesta di risarcimento del danno «l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redibitoria".

Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate da Cass. sez. Unite n. 13533/2001» (cfr. Cass. Civ. sez. II, ord. 15/11/2022 n. 33612).

Nel caso in esame, il compratore non ha fornito alcuna prova dei denunciati vizi della cosa acquistata. Ecco perché l'opposizione è stata respinta.

Sentenza
Scarica Trib. L Aquila 24 maggio 2023 n. 387
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