Con sentenza n. 31826 del 27 ottobre 2022, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio secondo cui: "allorché più condomini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili.
Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini; peraltro, allorché detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., oppure a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ove lamenti che sia l'esecuzione del titolo formatosi inter alios ad incidere sulla sua posizione."
Controversia tra condomini per immissioni moleste e ripristino facciata
I proprietari di distinti appartamenti siti in un edificio condominiale avevano citato in giudizio il proprietario di un locale al piano terra adibito ad attività di ristorazione nonché il titolare del ristorante stesso, al fine di ottenere la cessazione delle immissioni moleste provenienti dal locale nonché il ripristino della facciata dell'edificio con l'eliminazione delle canne fumarie installate, oltre al risarcimento dei danni.
In primo grado le domande attoree venivano rigettate, mentre in appello venivano in parte accolte con condanna della proprietaria dei locali al piano terra ad eseguire le opere di adeguamento di due canne fumarie al fine di renderle conformi al regolamento del Comune nonché all'eliminazione di una terza canna fumaria.
L'appello non veniva proposto da tutti i nove attori del giudizio di primo grado bensì soltanto da due di essi. Uno dei condòmini non appellanti, ritenendosi pregiudicato dalla decisione della Corte d'Appello, decideva di ricorrere in Cassazione, ma la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso in quanto proposto da soccombente in primo grado rimasto contumace in sede di gravame.
Vediamo i motivi della decisione della Corte di Cassazione.
Il ricorso in Cassazione del condomino non appellante è inammissibile.
Il condomino ricorrente in Cassazione ma rimasto contumace in appello lamentava una lesione della sua proprietà a causa della statuizione della Corte d'Appello che aveva disposto una regolarizzazione e ricollocazione delle canne fumarie.
In particolare, a dire del predetto condomino non appellante, la diversa collocazione delle canne fumarie ordinata dalla Corte territoriale determinava un danno al suo appartamento in quanto pregiudicato sia dalla canna fumaria già esistente sul lato nord del fabbricato sia dalla collocazione aggiuntiva lato mare della canna fumaria del forno pizze.
Il ricorrente affidava il ricorso a tre motivi:
- gli appellanti avevano introdotto una domanda nuova con riguardo alle distanze delle canne fumarie con violazione del divieto di ius novorum e la Corte d'appello era incorsa in ultrapetizione avendo disposto una regolarizzazione e ricollocazione delle canne fumarie, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- violazione delle norme in materia di distanze con riferimento alla lesione della proprietà del ricorrente;
- violazione delle norme in materia di distanze legali tra le canne fumarie e le finestre stabilita in 10 metri dal regolamento comunale.
La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha considerato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso sull'assunto che il condomino soccombente in primo grado rimasto contumace in appello non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condòmini.
Legittimazione ad agire dei singoli condomini e litisconsorzio processuale
Ogni condomino è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri condòmini:
- le azioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva nella specie, la domanda di cessazione delle immissioni moleste provenienti dal ristorante);
- le azioni a difesa della cosa comune (nella specie, la domanda di ripristino dello "status quo ante" del muro condominiale illegittimamente alterato dalla installazione delle canne fumarie).
Quando più condòmini, come nel caso di specie, agiscono nello stesso processo a difesa dei rispettivi diritti di proprietà esclusiva nonché di quelli comuni inerenti all'edificio, si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. per ragioni di connessione oggettiva per cui le domande vengono trattate unitamente pur mantenendo la loro autonomia tale che il giudice potrà conoscere della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri.
Litisconsorzio necessario e litisconsorzio facoltativo
Quando in un processo vi sono più attori e/ o più convenuti si ha litisconsorzio che può essere:
- necessario: quando la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti. Se il processo è promosso da alcune o contro alcune soltanto delle parti, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio;
- facoltativo: più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste una connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende dalla risoluzione di questioni identiche.
Nel caso di specie, per ragioni di connessione oggettiva (cessazione delle immissioni moleste provenienti dal ristorante ed eliminazione delle canne fumarie installate sul muro condominiale) i condòmini avevano proposto un'unica domanda volta per l'appunto al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
Il litisconsorzio così determinato, ossia la presenza di più attori in giudizio, è da considerare facoltativo in quanto ciascun condomino, a tutela della propria proprietà o della cosa comune, avrebbe potuto proporre singole e separate cause Si tratta di cause c.d. scindibili, ossia separabili, che conservano anche in secondo grado la loro autonomia con la possibilità che l'appello venga proposto solo da alcuni attori e dunque solo per alcune domande.
Effetti sulle domande non impugnate in caso di appello parziale
Allorquando l'impugnazione venga proposta soltanto da alcune parti e non da tutte:
- nel caso di litisconsorzio necessario: sarà necessario procedere all'integrazione del contraddittorio;
- nel caso di litisconsorzio facoltativo: si dovrà procedere soltanto, ex art. 332 c.p.c., alla notifica dell'impugnazione alle altre parti le quali potranno o rimanere contumaci oppure costituirsi in giudizio.
Le pronunce sulle domande non impugnate ossia su quelle formulate dalle parti rimaste contumaci in secondo grado, divengono irrevocabili. Conseguentemente, non rileva l'eventualità che l'esito favorevole dell'appello possa riflettersi anche nella sfera giuridica di coloro che non hanno avanzato appello i quali non potranno proporre ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello stante il difetto di soccombenza sostanziale non essendo stati "parti" nel giudizio di secondo grado e quindi destinatarie della sentenza di gravame.
Qualora, dunque, come nella specie, un condomino rimasto contumace in appello ritenga di essere pregiudicato dalla sentenza pronunciata in appello tra le altre parti, non potrà proporre ricorso in Cassazione, in quanto non avendo proposto appello rimane soggetto al giudicato sostanziale della sentenza di primo grado.
La sentenza d'appello, invece, è suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata soltanto tra le parti in causa ossia tra gli effettivi appellanti e appellati.
È ammissibile l'opposizione di terzo o l'opposizione di terzo all'esecuzione
Come può tutelarsi, allora, il condomino rimasto contumace in appello la cui sentenza pregiudichi i suoi diritti?
Nella specie, il condomino non appellante ma ricorrente in cassazione non intendeva lamentare una soccombenza conseguente all'accoglimento di una domanda in appello, bensì le modalità della condanna alle opere di ripristino, riposizionamento ed adeguamento delle canne fumarie.
La Corte di Cassazione ha ribadito, pertanto, che ove la sentenza d'appello tra le parti in causa pregiudichi in qualche modo i diritti del condomino rimasto contumace questi non può proporre ricorso in Cassazione ma è legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c.
Ed ancora, nel caso in cui l'esecuzione del titolo formatosi tra i condòmini appellanti e la parte appellata incida sulla proprietà del condomino rimasto contumace in appello, questi potrà eventualmente proporre un'opposizione di terzo all'esecuzione, nelle forme di cui all'art. 619 c.p.c.