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Avviso di convocazione tempestivo e risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione

Un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata.
Avv. Simona Lucianelli 

L'avviso di convocazione è l'atto attraverso il quale l'amministratore informa dello svolgimento dell'assemblea; si tratta di un atto unilaterale la cui efficacia si spiega una volta che giunge all'indirizzo del destinatario.

L'art. 66 disp. att. c.c. comma 1, distingue l'assemblea "ordinaria", convocata a cura dell'amministratore annualmente per discutere e decidere le materie rientranti nelle attribuzioni indicate dall'art. 1135 c.c. - specie in ordine alle fondamentali statuizioni di indirizzo e di controllo di cui ai nn. 1), 2) e 3) - e l'assemblea "straordinaria", convocata quando l'amministratore lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, specificando che, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

L'ordine del giorno, contenuto nell'avviso di convocazione sempre ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. comma 3, deve avere un contenuto specifico, ovverosia deve informare i condomini, con sufficiente completezza, circa gli argomenti da trattare in assemblea.

I temi trattati dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 16898/2021 del 29.10.2021 riguardano, appunto, la corretta convocazione dei condomini e il contenuto dell'ordine del giorno ai fini della legittimità della delibera assembleare.

Avviso di convocazione e ordine del giorno: il caso sottoposto al Tribunale di Roma.

Un gruppo di condomini ha convenuto in giudizio il Condominio X al fine di chiedere al Tribunale di Roma di dichiarare nulla o annullare una delibera assembleare tenuta in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno la "nomina dell'amministratore".

Gli attori hanno fondato l'impugnazione principalmente su due asseriti vizi di carattere formale: il primo, relativo al difetto di convocazione all'assemblea con l'anticipo dei cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. comma 3, e il secondo riguardante il contenuto dell'ordine del giorno, a detta degli attori non sufficientemente specifico.

In merito all'avviso di convocazione, gli attori hanno sostenuto che gli avvisi erano stati inseriti dal portiere nelle cassette, modalità non idonea ai fini della presunzione di conoscenza dell'atto; il Condominio ha però dimostrato di aver altresì inviato l'avviso tramite raccomandata entro il termine previsto dalla legge e ha prodotto l'avviso di spedizione nonché la busta restituita al mittente per compiuta giacenza, a seguito del tentativo di consegna.

Gli attori hanno poi lamentato che l'assemblea, convocata per votare la nomina dell'amministratore, ha invece anche revocato l'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Roma, andando oltre all'oggetto indicato nell'o.d.g. e dunque incorrendo in un vizio di legittimità.

Basta l'avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione

La decisione del Tribunale di Roma.

Il Giudice ha rigettato l'impugnazione attorea a causa dell'infondatezza dei motivi di impugnazione.

In primo luogo, il Tribunale osserva che il Condominio ha rispettato il termine dei cinque giorni prima della data dell'adunanza; infatti, come già ribadito più volte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'avviso di convocazione è un atto unilaterale recettizio a cui si applica la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1135 c.c.

Nel caso di specie, il Condominio ha prodotto le lettere raccomandate unitamente alle ricevute di invio da parte di Poste Italiane, nonché la stampa della ricerca, operata sempre sul sito Poste Italiane, circa l'esito delle spedizioni; la ricevuta, pur mancando l'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione.

A sua volta la certezza della spedizione fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario (sul punto, Cass. Civ. Ord. n. 511/2019, sent. 24015/2017).

Il Condominio ha dovuto quindi provare l'avvenuto recapito della missiva ai destinatari, i quali avrebbero potuto solo dimostrare di non aver potuto ricevere l'atto per cause indipendenti dalla propria volontà, circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.

In merito, invece, alla doglianza relativa all'asserita esorbitanza della decisione assembleare impugnata rispetto al contenuto dell'ordine del giorno, il Tribunale di Roma ha evidenziato, in primis, che non è necessario che l'ordine del giorno sia analitico e specifico, bensì è indispensabile che, ricevendo l'avviso di convocazione, i condomini possano comprendere gli argomenti da trattare in assemblea.

In secondo luogo il giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso specifico, la revoca dell'amministratore in carica, seppur nominato dall'Autorità Giudiziaria, è premessa necessaria della delibera di nomina del nuovo amministratore e dunque non vi è stata alcuna esorbitanza del contenuto della delibera rispetto al perimetro dell'o.d.g..

Il termine di invio dell'avviso di convocazione.

Dei due temi trattati dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 16898/2021, di certo quello che ha sollevato più dubbi interpretativi è quello relativo all'invio dell'avviso di convocazione e del calcolo del termine di cinque giorni prima rispetto all'adunanza dei condomini.

L'invio dell'avviso di convocazione deve sempre rispettare le modalità previste dalla legge, ovverosia tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano; entro il termine di cinque giorni prima dell'adunanza dei condomini, questi ultimi devono aver ricevuto l'avviso di convocazione, non essendo sufficiente che in questo lasso temporale l'amministratore abbia inoltrato l'avviso (Trib. Roma 09/06/2009).

Se la raccomandata non viene consegnata per momentanea assenza del destinatario, ai fini del computo dei termini si considera la data di immissione, nella cassetta delle lettere, dell'avviso di giacenza della lettera presso l'ufficio postale, a prescindere dal giorno in cui avverrà l'effettivo ritiro (Cass. Civ. Ord. n. 24041 del 30.10.2020).

La decorrenza del termine è infine riferita alla data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione, e non a quella della seconda, che solitamente è prevista per il giorno successivo, anche quando, come spesso accade, la prima convocazione va deserta e l'assemblea si svolge effettivamente nella data della seconda convocazione

Ecco il modo migliore per avere certezza assoluta dell'invio di un atto

Sentenza
Scarica TRIBUNALE DI ROMA n. 16898 29/10/2021
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