Si tratta del caso affrontato dal Tribunale di Bergamo con la decisione n. 386 del 15 febbraio 2022.
Nullità delle delibere per luogo e ora diversi
Il condomino ha domandato la nullità o comunque l'annullabilità delle delibere dell'assise condominiale perché tenute in luogo e ora diverse.
L'azione è stata promossa non con citazione ma con ricorso. Prima della fase decisionale il ricorrente ha presentato rinuncia alla domanda ma non anche alle spese, così che la rinuncia non ha avuto effetti, non potendo essere sottoposta a condizione, ed il giudice ha potuto risolvere il caso di specie.
Validità del ricorso rispetto alla citazione
In primo luogo il Tribunale ha osservato che l'aver introdotto la causa con ricorso al posto di utilizzare il mezzo ordinario della citazione non assume alcuna rilevanza e non è una doglianza meritevole di essere accolta.
L'impugnativa della deliberazione dell'assemblea di condominio, pur irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, non è radicalmente inammissibile, avuto riguardo al principio di conservazione degli atti processuali (Cass. S.U. n. 8491/2011: "In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato").
Il convenuto, non sollevando alcuna eccezione in merito e avendo preso la difesa sulle questioni esposte dal ricorrente, ha di fatto determinato la sanatoria dei vizi dell'atto introduttivo del giudizio.
Difetti di convocazione: luogo e ora errati
Osserva il Tribunale che l'assemblea si è pacificamente tenuta in luogo ed ora diversi rispetto a quelli indicati nell'avviso di convocazione, rendendo così impossibile la partecipazione del condomino impugnante.
A nulla rileva l'avviso di spostamento inviato via mail, semmai avrebbe dovuto essere comunicato nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione (raccomandata postale, pec, fax o raccomandata a mani). Le ricerche svolte da altro condomino presso l'abitazione dell'impugnante il giorno stesso della riunione ovvero il consenso espresso da quest'ultimo allo svolgimento della riunione in sua assenza sono circostanze non dimostrate, in parte neppure tempestivamente allegate (il riferimento è al consenso del condominio assente), sulle quali si vorrebbe chiamare a deporre testi incapaci, quali sono gli altri condomini, e che peraltro sono anche irrilevanti, dato che il nuovo avviso "a voce" da parte di altro condomino sarebbe comunque irrituale e tardivo.
Normativa sull'avviso di convocazione assembleare
Si ricorda la norma in tema di avviso di convocazione, l'art. 66 disp. Att. c.c., che per la parte qui di interesse così recita: "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
Il Tribunale conclude che il vizio, in quanto afferente alla convocazione, è di mera annullabilità. Di qui, e solo per questo motivo, con assorbimento degli altri, l'annullamento della deliberazione impugnata.
Scelta del luogo per l'assemblea condominiale
Riprendendo la lettura dell'art. 66 disp. Att. c.c., si può notare come il legislatore non ponga limiti alla scelta relativa ai luoghi della convocazione assembleare se non prescrivendo che vi sia la specifica indicazione del luogo, per ogni assemblea ordinaria o straordinaria senza indicazione od obbligo circoscritto di un luogo ben preciso. Sovente avviene nello studio dell'amministratore o presso le parti comuni dell'edificio.
L'alternativa potrebbe essere una disciplina convenzionale, per mezzo del regolamento di condominio, con la previsione di una clausola che abbia l'indicazione del luogo dove poter discutere gli ordini del giorno, tenendo la debita riunione del condominio, qualora ad esempio vi fosse una ubicazione presso l'edificio atto a contenere agevolmente la riunione.
Sul caso di specie, la Suprema Corte con la sentenza n. 14461 del 22/12/1999 aveva disposto che, in assenza di una disciplina regolamentare, "l'amministratore di condominio ha infatti il potere di scegliere la sede più opportuna, a patto che sia all'interno dei confini della città dove è ubicato e che il luogo risulti idoneo a consentire a tutti di partecipare alla discussione".
Libertà di fissare l'ora di convocazione dell'assemblea
L'amministratore è libero di fissare l'ora di convocazione dell'assemblea. La convocazione in ora notturna non rende impossibile la partecipazione alla stessa
È opinione dominante che l'avviso di convocazione è inefficace se non contiene il giorno, l'ora ed il luogo della riunione (Cass. 22 dicembre 1999 n. 14461).
"È prassi generale, fondata su una tacita intesa tra i condomini, dettata da evidenti ragioni pratiche, quale la scarsa partecipazione alle assemblee condominiali e la conseguente notevole difficoltà nel raggiungimento delle maggioranze numeriche e di valore prescritte dal primo e dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., fissare le assemblee di prima convocazione in orari impossibili, che non consentano l'effettivo svolgimento delle riunioni, e così sostanzialmente tenere le sole assemblee di seconda convocazione, che pertanto rimangono tali ai fini del computo delle relative maggioranze.
D'altra parte, il codice, pur prevedendo e disciplinando diversamente i due tipi di assemblee, non prescrive che l'assemblea di prima convocazione sia necessariamente tenuta, quale condizione per l'esistenza e la regolarità dell'assemblea di seconda convocazione, né detta norme che ne facilitino lo svolgimento.
Il codice rimette alla volontà dei partecipanti al condominio la relativa regolamentazione e il singolo condomino non può pretendere, contro la volontà della maggioranza dei partecipanti stessi, quindi fino a quando una diversa disciplina non sia recepita dal regolamento condominiale, che l'assemblea di prima convocazione abbia effettivo svolgimento, sia pure al solo fine della verifica della mancanza del numero legale, e che per il suo inizio venga fissata una determinata ora anziché un'altra" (Corte di appello di Roma 22 gennaio 1997 in Cass. 22 gennaio 2000 n. 697).