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Avviso di convocazione: è valida la notifica con le poste private

L'amministratore condominiale può affidarsi al servizio postale privato per la consegna della raccomandata contenente l'avviso di convocazione.
Avv. Mariano Acquaviva 
26 Giu, 2025

La Corte di Cassazione (9 giugno 2025, n. 15346) ha stabilito che l'avviso di convocazione è validamente notificato attraverso le poste private, non essendo necessario il ricorso al servizio garantito da Poste Italiane S.p.a.

Tanto si evince non solo dalla legge speciale ma anche dal disposto di cui all'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., il quale lascia libera scelta all'amministratore a proposito dello strumento da utilizzare per la notifica della raccomandata. Approfondiamo la vicenda processuale.

Notifica avviso convocazione a mezzo poste private: fatto e decisione

Il ricorso sottoposto alla Suprema Corte si snoda in molteplici doglianze, una delle quali riguarda il difetto di notificazione dell'avviso di convocazione: a detta dei ricorrenti, l'atto sarebbe stato trasmesso dall'amministratore tramite servizio postale privato, inidoneo a garantire la corretta ricezione della raccomandata, al contrario delle Poste Italiane S.p.a.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, in via preliminare per essere stato introdotto tardivamente - solo con la prima delle memorie ex art. 183, Vi co., c.p.c. (allora in vigore) - nel merito perché l'art. 66 disp. att. c.c. ratione temporis applicabile, non prescriveva particolari modalità di notifica, lasciando ampia libertà all'amministratore.

D'altronde, anche volendo applicare la vigente disciplina - che, com'è noto, impone il ricorso alla raccomandata, alla pec, al fax o alla consegna a mano -, ugualmente non troverebbe accoglimento la presunta inidoneità della notifica effettuata tramite poste private.

Secondo l'ordinamento giuridico italiano, infatti, vige il principio di equivalenza del ricorso al gestore del "servizio postale universale" o ad un operatore postale privato, agli effetti dell'uso della posta raccomandata per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, in forza della disciplina legislativa succedutasi a far tempo dal d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (art. 4) con riguardo alla liberalizzazione dei servizi postali.

Per la Suprema Corte, inoltre, la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale è regolata dalla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. sicché, in caso di inoltro a mezzo raccomandata - anche tramite posta privata -, si applicano le norme concernenti il servizio postale per la consegna dei plichi e non quelle relative alle notificazioni degli atti giudiziari ex artt. 138 e ss. c.p.c. (Corte Cost., n. 52/2014).

Arch. Carmen Granata La notifica preliminare per lavori condominiali

Notifica avviso convocazione a mezzo poste private: considerazioni conclusive

La sentenza in commento si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza (cfr. Trib. Roma, 18 febbraio 2022, n. 2636), la quale ha valorizzato il dato normativo vigente.

In particolare, con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 il legislatore ha perfezionato il processo di liberalizzazione del mercato postale consentendo ai fornitori di servizi postali privati la possibilità di raccogliere, trasportare, smistare e distribuire gli invii postali fino a due chili.

Successivamente, la l. 4 agosto 2017, n. 124, abrogando il citato art. 4, d. lgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore delle Poste italiane S.p.a. quale fornitore del servizio postale universale.

Di conseguenza, anche gli operatori postali privati diversi dal predetto fornitore sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di Poste.

Ciò precisato, giova ricordare che la notifica tramite servizio postale privato debba rispettare ogni altra formalità prescritta dalla legge.

Nello specifico, è necessario che l'avviso sia non solo inviato ma anche ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

Secondo la Corte di Cassazione (30 giugno 2021, n. 18635), i giorni vanno calcolati a ritroso, escludendo quello in cui deve tenersi l'assemblea (dies ad quem) ma includendo quello in cui l'avviso è ricevuto (dies a quo).

Ai fini della verifica del rispetto del termine dei cinque giorni si prende quindi in considerazione non già la data di spedizione dell'avviso ma quello del ricevimento della raccomandata.

Se il destinatario non è in casa per la consegna della raccomandata, ciò che conta è che l'avviso di giacenza sia stato inserito nella cassetta almeno cinque giorni prima della riunione in prima convocazione (Cass., 13 dicembre 2022 n. 36379).

All'avviso di convocazione, infatti, si applica la presunzione di conoscenza degli atti scritti, la quale opera per il solo fatto di essere giunti all'indirizzo del destinatario (art. 1335 cod. civ.).

Perciò, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione è sufficiente che il condominio dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Poco importa, poi, che l'avviso di giacenza sia stato erroneamente compilato dal portalettere: ciò che rileva è che sia stato depositato nella cassetta postale del destinatario e che questi si messo nelle condizioni di sapere che c'è un atto in giacenza in attesa di essere ritirato.

Allegato
Scarica Cass. 9 giugno 2025 n. 15346
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