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Autorizzazioni amministrative e alterazione del decoro architettonico: l'assenza del consenso di tutti i condomini legittima il diniego

Modifica decoro architettonico, nessuna autorizzazione amministrative senza il consenso di tutti i condomini.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

L’esecuzione d’interventi manutentivi sulla facciata dell’edificio condominiale può essere soggetta al preventivo rilascio dell’autorizzazione amministrativa all’uopo necessaria. Per completezza è utile ricordare che l’attività edilizia può essere:

a)libera (una comunicazione in tal caso è sempre consigliabile);

b)sottoposta a permesso di costruire

c)necessitante di D.I.A., Super D.I.A. o S.C.I.A.

In questi ultimi tre casi si tratta di comunicazioni al competente ufficio tecnico comunale finalizzate al rapido riscontro dei requisiti tecnico amministrativi degli interventi che il richiedente intende andare a svolgere.

Nel caso del condominio bisogna ricordare che qualunque genere d’opera sulle parti comuni, sia essa innovativa o meno, non può, se non con il consenso di tutti i partecipanti, alterare il decoro dell’edificio.

In quest’ottica giova rammentare che per decoro " deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007) e che l’alterazione dello stato dei luoghi deve sostanziarsi in“un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”(così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

In tale contesto, questo almeno è il responso fornito dal T.A.R. Lombardia con una pronuncia dell’agosto 2010, gli uffici competenti a valutare il rilascio o il diniego del titolo abilitativo devono verificare se le opere da eseguirsi siano in grado d’alterare il decoro dell’edificio e se questa alterazione sia stata accettata da tutti i condomini. Diversamente non possono concedere l’autorizzazione richiesta.

Questo il testo della sentenza con cui il Tribunale amministrativo Lombardo s’è pronunciato nei termini appena esposti:

Considerato che:

- l'intervento edilizio incide sulla facciata dell'edificio la quale costituisce una parte comune oggetto di compossesso proindiviso;

- le opere oggetto del permesso di costruire danno luogo ad una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, c. 2, c.c., comportando una alterazione del decoro architettonico del fabbricato - inteso quale "estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia" (v. Cassazione civile, sez.

II, 25 gennaio 2010, n. 1286; sentt. 8731/98; 16098/03) - in quanto vanno a modificare l'architettura generale e l'aspetto estetico dell'edificio;

- legittimamente, pertanto l'amministrazione ha subordinato il rilascio del titolo abilitativo all'assenso dei comproprietari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6529; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 27 febbraio 2006, n. 81; T.A.R. Campania Napoli, sez.

II, 27 maggio 2005, n. 7295), adottando un provvedimento adeguatamente motivato e supportato da coerenti risultanze istruttorie, con conseguente infondatezza delle censure proposte” (T.A.R. Lombardia 27 agosto 2010 n. 4414).

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