Nella relazione ministeriale è stato precisato come alcune associazioni prevedano nei loro atti costitutivi e/o nei loro statuti, dei privilegi per i soci fondatori senza limiti di tempo, ovvero dispongano una durata degli organi direttivi in grado di impedire, di fatto, un ricambio al vertice dell'associazione.
Che cosa sono le associazioni di amministratori? Le associazioni, che raggruppano gli amministratori di condominio degli edifici, possono definirsi come organismi a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Ciò non toglie che l'esercizio della professione (intellettuale) - per come definita dalla legge 4/2013 -possa essere svolta anche in forma individuale.
Amministratore di condominio professione non ordinistica. La circolare suggella la tesi per la quale l'attività di amministratore condominiale rientra nell'ambito della legge 4 del 2013, e, dunque, delle professioni non ordinistiche. Nel nostro caso, infatti, l'esercizio della professione è condizionato dal possesso di dati requisiti normativi, come quelli segnati dall'articolo 71 bis disposizioni di attuazione del codice civile, ma non è prevista un'autorità pubblica che ne controlli il rispetto.
È poi compito delle associazioni del settore garantire piena coincidenza tra i requisiti minimi necessari per l'iscrizione con quelli stabiliti dalla legge stessa.
Quale natura abbia la professione e come esercitarla? L'esercizio della professione e' e rimane libero, fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
Unica condizione "formale" posta dalla legge di riferimento è quella di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile agli estremi della presente normativa.
L'inadempimento alla superiore condizione viene fatto rientrare tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
I requisiti di pubblicità delle associazioni. Le compagini associative - a cui non sfuggono quelle che raggruppano gli amministratori - sono tenute a rendere conoscibile all'esterno i seguenti dati informativi:
- atto costitutivo e statuto;
- precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell'associazione;
- requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- assenza di scopo di lucro.
Le attestazioni per la qualità del servizio prestato dall'amministratore. Nel caso in cui l'obiettivo associativo sia anche quello di certificare e/o attestare la qualità del servizio prestato dal proprio associato verso i clienti (nel nostro caso i condòmini), l'associazione sarà tenuta a dispensare, all'esterno, ulteriori informazioni: sempre informate ai criteri di chiarezza, trasparenza e veridicità.
L'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 prevede, infatti, che: I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
In quest'ultimo caso, le associazioni sono obbligate a garantire la conoscibilità dei seguenti punti informativi:
- il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.
- Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa ha poi il compito (o meglio la responsabilità) di garantire, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4/2013, la correttezza delle informazioni fornite nel sito web, laddove riconducibile a quanto sopra.
La formazione professionale di cui al DM 140/2014. Dall'altra parte, Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti (che, nel nostro caso fa riferimento alle previsioni di cui al DM 140).
Va detto anche che la legge in considerazione, in questo caso, prevede l'adozione di un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con cui stabilirsi le regole di vigilanza sulla condotta professionale degli associati, previa definizione delle sanzioni disciplinari da irrogare agli associati in caso di violazioni.
Gli errori da evitare. Ora, se questi sono i presupposti normativi per ottenere l'iscrizione, ovvero se questi sono gli elementi e le condizioni poste dal legislatore per lo svolgimento dell'attività associativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha segnalato gli errori che si "dovrebbero" evitare sul piano pratico e operativo.
Una di questi è la mancanza di dialettica democratica interna tra gli associati.
La dialettica democratica. La "dialettica democratica" interna tra gli associati è un prerequisito richiesto ai sensi dell'art.2, comma 2 della legge 4/2013, a mente del quale: «Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione».
Nella relazione ministeriale intitolata "Errori più frequenti (ultimo aggiornamento 6 ottobre 2016)", è stato precisato come alcune associazioni prevedo nei loro atti costitutivi e/o nei loro statuti, dei privilegi per i soci fondatori senza limiti di tempo, ovvero dispongano una durata degli organi direttivi in grado di impedire, di fatto, un ricambio al vertice dell'associazione.
Tale stato delle cose è stato ritenuto accettabile, in fase iniziale, al fine di consentire all'Associazione di potersi affermare nel settore di appartenenza, ma è apparso non tollerabile oltre.
La nuova circolare del 2018 rimodula il termine di durata allungandolo di un anno. Ebbene: con la circolare 3708/2018 il Ministero torna sulla questione, ivi precisando che essa: «... si debba sostanziare in un periodo di rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all'elezione.
In tale prospettiva, si ritiene accettabile tendenzialmente un periodo di non oltre 5 anni di durata delle cariche sociali (ndr, nel 2016 il limite temporale era stato prefissato in 4 anni). Si considerano, parimenti, ragionevoli status particolari per taluni soci fondatori, sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi vertice dell'associazione, a condizione, però, che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell'organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni».
Il controllo e le verifiche. Al Ministero dello Sviluppo Economico, a questo punto, l'onere di verificare il rispetto della predetta "dialettica democratica" all'interno delle associazioni professionali che caratterizzano il nostro panorama professionale-formativo.
L'articolo 10, ultimo comma, della legge in commento prevede, in punto, che: « La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».
Circolare 1 ottobre 2018 nr 3708