Il collasso del fabbricato verso l'interno risulta un rischio diverso da quelli coperti dalla polizza stipulata contro le esplosioni: i fenomeni differiscono sotto il profilo fisico e meccanico.
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“La compagnia assicuratrice non risarcisce il danno alla abitazione derivato dalla implosione dello stabile condominiale dovuta a cedimento strutturale dello stesso, atteso che l'implosione non può essere assimilata alla esplosione.” Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza del 21 settembre 2016 n. 5523 in merito al risarcimento danni da cedimento strutturale.
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I fatti di causa. Con atto di citazione la società Alfa conveniva in giudizio la società Beta chiedendone la condanna al pagamento del massimale di Euro 95 mila euro oltre agli interessi, in adempimento della polizza assicurativa contratta sull'appartamento di sua proprietà, che nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1998 era interamente crollato, causando numerose vittime.
In primo grado il Tribunale adito rigettava la domanda, escludendo che la fattispecie fosse compresa nel rischio assicurato. Avverso tale pronuncia la società Beta proponeva appello.
L'assicurazione dello stabile. Attualmente, nessun Condominio, nemmeno dopo l'approvazione della così detta riforma del condominio (L. 220/2012) è obbligato a stipulare una polizza assicurativa condominiale; l'unica eccezione, sono le eventuali prescrizioni contenute in una deliberazione o nel regolamento assembleare o contrattuale.
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