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Chi deve partecipare alle assemblee del supercondominio?

Assemblee del supercondominio: con l'entrata in vigore della riforma la partecipazione sarà regolata in modo diverso.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

"Occorre, innanzitutto, evidenziare (cfr., ad es., Cass. n. 7286 del 1996 e Cass. n. 2305 del 2008) che i singoli edifici costituiti in altrettanti condomini vengono a formare un "supercondominio" quando talune cose, impianti e servizi comuni (viale d'ingresso, impianto centrale per il riscaldamento, parcheggio, locali per la portineria o per l'alloggio del portiere, ecc.) contestualmente sono legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, con più edifici, appartengono ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati" […] (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340).

Queste le parole con le quali lo scorso mese di febbraio la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il proprio, ormai consolidato, orientamento sul supercondominio.

Conseguenza di questa presa di posizione, a trarla sono sempre gli ermellini, è che le assemblee del supercondominio sono regolate dalle norme che disciplinano quelle del condominio "normale".

Ulteriore conseguenza, pertanto, è che "all'assemblea del "supercondominio" devono partecipare tutti i proprietari delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici, con la conseguenza che le disposizioni dell'art. 1136 c.c., in tema di formazione e di calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale dello stesso "supercondominio", rispettivamente configurati da tutte le unità comprese nel complesso e da tutti i proprietari" (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340).

=> In arrivo alcuni correttivi alla riforma

Dal 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della "riforma" del condominio, la partecipazione all'assemblea del supercondominio sarà regolata in modo completamente diverso.

Vediamo come.

Si legge nei commi terzo e quarto dell'art. 67 disp. att. c.c. (così come modificato dalla legge n. 220/2012) che:

"Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice (i casi di supercondominio n.d.A.), quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore.

In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.

Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.

La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea".

Nomina del rappresentante per l'assemblea ordinaria del supercondominio

Come si può leggere dalle norme, per evitare assemblee numerosissime e confusionarie, s'è provveduto a cercare di risolvere quel problema creandone altri in momenti precedenti al suo svolgimento.

Il rischio, concreto, vista la burocratizzazione del procedimento di partecipazione è che le assemblee ordinarie dei supercondominii diverranno sempre più rare.

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Enrico
Enrico 22-01-2018 14:30:48

A vostro parere è leggittima o comunque possibile l'elezione di rappresentanti dei condominiiin un supercondominio qualora i condomini siano meno di sessanta? E l'eventuale elezione di rappresentanti in questo caso è nulla o annullabile?

rispondi
Icpergol
Icpergol 23-01-2018 16:06:32

Chiedo all'egregio avvocato Galluci: se la deliberazione è nulla, lo sono anche le delibere successive in cui siano coinvolti i "pseudo rappresentanti"?
Per sancire la nullità delle delibere bsogna comunque passare per la conciliazione e poi eventualmente per il tribunale?

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Avv. Alessandro Gallucci
Avv. Alessandro Gallucci 25-01-2018 18:18:35

Sì, la mediazione è obbligatoria nelle cause riguardanti l'impugnazione delle delibere condominiali. Sono nulle, secondo la più recente giurisprudenza, tutte quelle delibere prese da assemblee dei rappresentanti che, invece, avrebbero dovuto essere adottate dalle assemblee dei condòmini.

rispondi
Francesco
Francesco 25-05-2019 15:33:06

Buongiorno. Chiedo all'avvocato Gallucci se in un supercondominio anche l'amministratore del proprio condominio può essere nominato amministratore del supercondominio.grazie

rispondi
Marcello Dante
Marcello Dante 02-11-2020 16:47:49

Buongiorno,
una domanda per il gentile avvocato Gallucci: abito in un condominio adiacente ad un secondo condominio, il quale, per giungere alle unità abitative, usufruisce del viale di ingresso (dotato di cancello automatico) di nostra esclusiva proprietà. Infatti l'altro condominio ha solo il diritto di passaggio, ed il loro amministratore afferma che il cancello ed il viale necessitano di essere amministrati come supercondominio. Corrisponde al vero anche se l'altro condominio NON è comproprietario del cancello e del viale? La ringrazio e Le auguro buona serata.

rispondi
GIANCARLO PERTILE
GIANCARLO PERTILE 08-06-2021 07:48:37

Buongiorno,
1)nel supercondominio l'amministratore può essere nominato da un'assemblea composta da tutti i condomini o lo possono fare solo le assemblee dei delegati?
2) Sempre nel supercondominio Può essere la stessa persona delegata per più condomini ?

Grazie in anticipo per la risposta

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