Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La legge non vieta le assemblee condominiali in modalità mista, valide se rispettano i requisiti

La legge prevede la possibilità che la riunione condominiale possa essere convocata e possa svolgersi in modalità telematica.
Avv. Marco Borriello 
9 Apr, 2025

A partire dal recente periodo pandemico, è stata prevista la possibilità di svolgere l'assemblea condominiale in video conferenza o, come altrimenti detto, da remoto. Si tratta di una modalità, certamente, molto comoda, soprattutto per quelli che hanno oggettive difficoltà a raggiungere il luogo della riunione e che non vogliono rinunciare alla discussione.

A quanto pare, però, non tutti sono d'accordo con questa procedura, al punto da voler impugnare il deliberato formatosi a seguito di una riunione svoltasi in modo non tradizionale. È accaduto ciò, anche nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Taranto e culminato con una recente sentenza del 11 marzo 2025.

Dinanzi all'ufficio pugliese, infatti, le proprietarie di due appartamenti di un edificio aveva impugnato un'assemblea tenutasi nell'aprile del 2023, poiché il consesso era stato convocato e si era svolto in parte attraverso la partecipazione diretta presso lo studio dell'amministratore e in parte mediante collegamento da remoto, secondo le modalità indicate nell'avviso.

A detta, quindi, della parte attrice, il deliberato così formatosi era invalido poiché non c'era alcuna legge che consentiva la partecipazione e lo svolgimento di un'assemblea condominiale in modalità, cosiddetta, mista.

Pertanto, al Tribunale di Taranto è spettato il compito di precisare se assemblea, svolta in parte in presenza e in parte da remoto, è valida.

Assemblea condominiale svolta in videoconferenza: cosa dice la legge?

In tema di assemblea condominiale, le disposizioni di attuazione del codice civile prevedono che la riunione possa essere convocata e possa svolgersi in modalità telematica, cioè tramite collegamento da remoto «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione…(art. 66 co. 3 disp. att. cod. civ.)».

In assenza di un'esplicita previsione all'interno del regolamento condominiale, la facoltà di collegarsi dal proprio smartphone e/o dal proprio personal computer per discutere degli argomenti all'ordine del giorno deve, però, essere avallata dalla maggioranza dei condòmini «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.

In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione (art. 66 co. 6 disp. att. cod. civ.)».

Il consenso della maggioranza allo svolgimento della riunione in videoconferenza può essere raccolto in concomitanza della riunione convocata, ad esempio, precisando nell'avviso che ciascun avente diritto può dissentire da tale modalità entro un certo termine e che in assenza di contestazione, il silenzio sarà interpretato come consenso «È fondamentale che si acquisisca il consenso dei condomini a tale forma di riunione o prevedendola nel regolamento condominiale ovvero, in alternativa, acquisire quandanche e tempestivamente in concomitanza della singola riunione, il consenso della maggioranza dei condomini (per testa).

La giurisprudenza di merito che già si è espressa sul punto osserva che nell'avviso di convocazione, l'amministratore dovrà indicare, oltre ai requisiti per il collegamento e di abilitazione alla riunione a distanza, anche l'avvertenza che ciascun condomino potrà far pervenire il proprio dissenso entro un certo termine ed in difetto il silenzio si interpreterà come consenso allo svolgimento con modalità da remoto o, comunque, mista; solo nel caso in cui abbiano a pervenire manifestazioni di dissenso che costituiscano la maggioranza degli aventi diritto al voto, dovrà reinviare nuovo avviso per informare che la riunione si terrà solo in presenza (revocando la precedente abilitazione)» (sentenza del Tribunale di Padova 18 marzo 2022 n.551).

Avv. alessandro gallucci Presidente e assemblea on-line: quando si sceglie?

Assemblea svolta in modalità mista: è legittima?

La legge contempla la possibilità di svolgere una riunione condominiale in videoconferenza. Invece, non prevede, esplicitamente che l'assemblea si tenga in parte in presenza ed in parte da remoto. Tuttavia, tale circostanza non è ritenuta decisiva per affermare che una riunione tenutasi in modalità mista sia invalida.

A consolidare questa conclusione, ci ha pensato il Tribunale di Taranto con la sentenza in commento. Secondo l'ufficio pugliese, infatti, non c'è alcun divieto legislativo in tal senso e tanto meno l'art. 66 disp. att. cod. civ., impone che la riunione possa essere svolta solo da remoto o solo in presenza «Vero che l'art. 66 disp. att. c.c. non prevede espressamente la possibilità di una assemblea in modalità mista ma non vi è una disposizione che la vieta.

Come osserva parte della giurisprudenza di merito, l'uso della disgiuntiva "o" e l'obbligo della indicazione della piattaforma elettronica sulla quale "si terrà" la riunione (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.) non sembrano necessariamente imporre che l'assemblea si tenga per "tutti" i condomini con modalità di videoconferenza»

Insomma, per il Tribunale di Taranto, nel momento in cui non c'è un dissenso della maggioranza dei condòmini e l'assemblea è stata convocata nel pieno rispetto dei requisiti di validità, sia sostanziali che formali, il pedissequo deliberato è valido anche se la riunione si è tenuta in modalità mista «L'assemblea deve soltanto essere convocata in modo formale, con il medesimo anticipo previsto per le riunioni in presenza.

Inoltre, è necessario garantire che tutte le informazioni siano trasparenti e che tutti i condomini abbiano la possibilità di intervenire e votare».

Per questi motivi, l'impugnazione assembleare proposta dalla parte attrice non è stata accolta.

Sentenza
Scarica Trib. Taranto 11 marzo 2025
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento