In ambito condominiale molto spesso si parla di conflitto di interessi senza reale conoscenza del problema. Il conflitto di interessi, infatti, ricorre qualora risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati condomini.
Non è tanto il conflitto di interesse in sé, quindi, ad essere sanzionato o il vantaggio del singolo votante quanto le ricadute sul condominio stesso.
Conflitto di interessi e onera della prova
È possibile che l'assemblea decida di affidare in appalto i lavori alla ditta di cui è titolare un altro condomino. In tal caso non si può subito di sicuro danno per la collettività condominiale.
L'invalidità della delibera non discende dalla sola partecipazione al voto di condomini portatori di un interesse in conflitto con quello del condominio, ma dalla dannosità, anche solo potenziale, della stessa delibera, situazione che ricorre quando essa sia diretta al soddisfacimento di illeciti interessi extracondominiali.
Allo stesso modo non si può configurare il conflitto di interessi per il semplice fatto che un condomino venga nominato direttore dei lavori e responsabile della sicurezza per le opere straordinarie di rifacimento del tetto e delle facciate condominiali, con il concorso del suo stesso voto e dei condomini che gli hanno conferito delega o nel caso in cui l'assemblea riconosca un compenso aggiuntivo per i lavori straordinari condominiali all'amministratore con i voti di una sua collaboratrice presente in assemblea e portatrice di deleghe.
Conflitto di interessi e diritto di voto
Il semplice fatto che vi sia un vantaggio economico o di altra natura per uno dei partecipanti non impedisce a questi di votare e nessuno può opporsi.
Si deve tenere conto in particolare che in condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto.
Ma laddove la votazione non arrechi alcun danno al condominio, il condomino in conflitto può esercitare il suo diritto al voto.
La Cassazione ricorda che, in materia di conflitto di interessi, la deliberazione assembleare sarà invalida soltanto se risulti dimostrata una chiara divergenza tra l'interesse del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini i quali non si siano astenuti ed abbiano perciò con il loro voto concorso a formare la maggioranza assembleare.
In ogni caso è onere di colui che impugna la delibera per l'esistenza di un conflitto fornire la c.d. prova di resistenza, cioè provare che la decisione sarebbe stata diversa escludendo il voto del soggetto in conflitto (Cass., sez. II, 11/02/2019, n. 3925).
Conflitto di interessi, assemblea on line e convocazione del condomino controparte in una lite con il condominio
Una recente decisione del Tribunale di Savona si è occupata del problema della convocazione all'assemblea on line di una società condomina in conflitto di interessi con il caseggiato.
I condomini nella riunione dovevano decidere se appellare o meno la sentenza di primo grado relativa ad una lite di cui era controparte proprio la predetta società.
Nel verbale assembleare veniva dato atto che la predetta condomina non era stata convocata in quanto parte in causa della vertenza legale.
In ogni caso tutti i condomini presenti alla riunione decidevano di rivolgersi alla Corte di Appello.
Questa decisione veniva impugnata dalla società che riteneva la delibera assembleare del 12 gennaio 2021 viziata per la sua mancata convocazione; in ogni caso nelle conclusioni la difesa dell'attrice richiedeva che fosse accertato e dichiarato il mancato ottenimento del preventivo consenso da parte della totalità dei condomini a svolgere l'assemblea condominiale tramite modalità a distanza ("on-line").
Il Tribunale di Savona, nella sentenza n. 941 del 13 dicembre 2021, ha affermato che la mancata convocazione della società non ha reso invalida la delibera atteso che la presenza della controparte processuale alla riunione avrebbe leso il diritto di difesa, condizionando la discussione in merito alla migliore strategia processuale.
Considerazioni conclusive: secondo l'opinione maggioritaria il condomino "in conflitto d'interessi" ha sempre diritto ad essere convocato in assemblea, mentre la possibilità di esercitare il diritto di voto deve essere valutata in concreto e può incidere sulla validità della decisione soltanto se risulta essenziale per raggiungere le maggioranze di legge (Trib. Roma 12 marzo 2019 n.5363; Trib. Roma 10 ottobre 2018 n. 19275). L'opinione sostenuta dal Tribunale di Savona segue un indirizzo minoritario.
In ogni caso la delibera si è svolta il 12 gennaio del 2021, cioè in un periodo in cui la seconda modifica dell'articolo 66 disp. att. c.c (per effetto della legge 27 novembre 2020 n. 159, entrata in vigore il 4 dicembre 2020) era pienamente operativa; di conseguenza per convocare l'assemblea in modalità telematica sarebbe bastato il consenso della maggioranza dei condomini.