In presenza di un complesso immobiliare, ad esempio costituito da appartamenti, villette e terreni, per i vari proprietari nasce, inevitabilmente, l'esigenza di provvedere alla manutenzione e gestione delle strade di accesso, degli impianti comuni (ad esempio quello d'illuminazione) e di ogni altro bene che possa riguardare l'interesse generale. È in ragione, perciò, di questa necessità che si costituisce un consorzio d'urbanizzazione.
Si tratta, in particolare di un ente, non riconosciuto, con caratteristiche simili a quelle del condominio, in cui l'organo deliberativo è sempre l'assemblea. A questa è, quindi, affidato il compito di assumere provvedimenti nel rispetto della maggioranza.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, un deliberato espresso dall'adunanza di un consorzio era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Latina. Poiché questi aveva deciso per l'annullamento della votazione e poiché il successivo procedimento in Appello si era concluso col medesimo esito, è stato necessario ricorrere in Cassazione per apporre un punto alla vicenda.
Ne è scaturita la recente ordinanza n. 30879 del 19 ottobre 2022, con la quale gli Ermellini hanno chiarito quale maggioranza è necessaria per deliberare validamente in un consorzio d'urbanizzazione.
Approfondiamo meglio, però, il caso concreto.
Assemblea consorzio d'urbanizzazione: quale maggioranza? Il caso concreto.
In un consorzio d'urbanizzazione nel Lazio, nel 2015, l'assemblea, a maggioranza dei presenti, aveva preso alcune decisioni riguardanti l'ente.
Secondo alcuni partecipanti, però, la votazione era annullabile poiché assunta in difetto del quorum stabilito all'uopo dal regolamento del consorzio. In ragione di ciò, esse era impugnata dinanzi al competente Tribunale di Latina.
In sede d'istruttoria emergeva che la decisione era stata assunta con il voto favorevole di 65 consorziati su 353 e che questi rappresentavano 984 millesimi sui 4839 complessivi. Insomma, si era dato spazio alla maggioranza dei presenti e non a quella in ragione del valore totale delle proprietà.
Secondo, quindi, la parte attrice era stato violato il quorum previsto dall'art. 1105 cod. civ., cui rimandava il regolamento del consorzio.
A quel punto, il Tribunale di Latina, con sentenza del 2018, accoglieva la domanda ed annullava il deliberato.
La vicenda si spostava, quindi, in sede di Appello, dove il consorzio appellante mirava a capovolgere l'esito del primo procedimento. Purtroppo per il ricorrente, ciò non avveniva. Anche in seconda istanza era confermato l'annullamento del deliberato.
La lite è stata, perciò, incardinata in Cassazione, dove si è evidenziata la presunta illegittimità della sentenza di appello. Secondo gli Ermellini, però, i giudici di merito sono stati impeccabili e il ricorso è stato respinto in quanto inammissibile.
Comunione: quale maggioranza per le deliberazioni?
Per il codice civile, in materia di comunione, a proposito del quorum deliberativo necessario per esprimere delle decisioni vincolanti per tutti in tema di amministrazione della cosa comune, è previsto che il voto sia espresso dalla maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle rispettive quote (art. 1105 cod. civ.). Non è, quindi, possibile assumere dei provvedimenti validi con un quorum diverso e inferiore. In caso contrario, infatti, il deliberato sarebbe annullabile.
Nel caso in commento, però, non si sta parlando di una comunione, ma di un consorzio d'urbanizzazione. Si tratta, cioè, di un ente con caratteristiche analoghe ad altre fattispecie (come la stessa comunione e/o il condominio), ma sostanzialmente diverse. Ebbene, anche per il consorzio de quo vige la regola della maggioranza di cui agli artt. 1105 e 1136 cod. civ.?
Gli Ermellini, con l'ordinanza in esame, hanno risposto a questo quesito.
Consorzio d'urbanizzazione: quale maggioranza per le deliberazioni?
Secondo la Cassazione, il consorzio d'urbanizzazione, a differenza del condominio e della comunione, si costituisce soltanto per volontà dei partecipanti.
Per gli Ermellini, quindi, ciò che è stabilito nel regolamento, ivi compreso in materia di disposizioni concernenti la maggioranza necessaria a deliberare nell'interesse dei vari consorziati, è frutto della libera autonomia delle parti.
In quanto tale, essa può, tranquillamente, derogare alle disposizioni previste in circostanze analoghe in tema di comunione e/o condominio e prevedere che l'assemblea dei consorziati decida per tutti, semplicemente, con la maggioranza dei presenti «fonte primaria della disciplina dei consorzi di urbanizzazione, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo, nessun ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 c.c., dettati dal codice civile in tema di comunione e condominio di edifici, a che l'atto costitutivo contenga clausole che derogano alle maggioranze indicate da tali norme, giacché tali clausole si muovono in uno spazio di autonomia negoziale liberamente praticabile, rispetto al quale le citate disposizioni del codice civile possono, al più, essere invocate in via suppletiva, al fine di colmare eventuali lacune della disciplina pattizia» (Cass. Sez. 2, 03/10/2013, n. 22641; Cass. Sez. 1, 28/04/2010, n. 10220; Cass. Sez. 2, 04/12/2007, n. 25289; Cass. Sez. 1, 09/02/2007, n. 2877; Cass. Sez. 2, 30/03/2005, n. 6666).
Come è possibile notare nelle affermazioni appena citate, il codice civile può essere invocato dal regolamento anche soltanto in via suppletiva, cioè per integrare le norme del regolamento del consorzio. È in ragione di ciò, quindi, che la domanda di annullamento in commento è stata accolta.
I giudici di merito, infatti, hanno accertato che il regolamento dell'ente, a proposito delle maggioranze necessarie a deliberare, rimandava al codice civile e all'art.1105 c.c. È in virtù di tale interpretazione, che è stato concluso per l'annullamento della delibera impugnata.