Rispondiamo al quesito di un nostro lettore, che è stato convocato, quale condòmino, alla prossima Assemblea del suo Condominio; la stessa si svolgerà nel cortile condominiale.
Punto "dolente", ad avviso del nostro lettore, gli argomenti all'OdG: rendiconto con morosità e abbattimento barriere architettoniche a favore di un condòmino portatore di handicap.
Vediamo quindi se l'Assemblea in cortile o en plein air, cioè in spazi aperti, si concilia con un trattamento dei dati personali in linea con le prescrizioni della normativa privacy e del Garante.
Il luogo "idoneo" per tenere le Assemblee
Perché è così importante il «luogo della riunione», cioè il posto in cui si riunisce un'Assemblea di Condominio? Tanto importante che SE LA CONVOCAZIONE NON LO INDICA, LA DELIBERA È NULLA?
Perché anche il luogo di svolgimento dell'Assemblea va ad integrare i principi per la corretta convocazione e tenuta dell'Assemblea, insieme al tempo, all'Ordine del Giorno (OdG) ed al doppio quorum - non la doppia maggioranza, come purtroppo spesso leggiamo, ovvero il quorum delle teste E del valore.
Rispettare questi principi permette di ottenere una delibera VALIDA; violarli espone il Condominio ad impugnative e spese legali.
Tuttavia, dirà il lettore, cosa c'entra il luogo dove ci riuniamo? Saranno ben più importanti le cose di cui si discute…
Vero, gli argomenti all'OdG sono i protagonisti dell'Assemblea, perché tutti i condòmini hanno diritto a dire la loro su ciascun punto, salvo poi accettare il quid deliberato dalla maggioranza.
Ma come posso "dire la mia" se non sono MESSO NELLE CONDIZIONI DI PARTECIPARE? Cioè, se l'Assemblea si tiene in un luogo a me scomodo o irraggiungibile o in altro modo "non idoneo"?
E cosa vuol dire "idoneità" del luogo di riunione?
La Cassazione lo ha spiegato in una nota sentenza che costituisce ad oggi diritto vivente: «se il Regolamento non stabilisce la sede, l'Amministratore ha il potere di scegliere quella più opportuna per le riunioni, ma con il duplice limite che essa sia nei confini della città ove è ubicato l'edificio e che il luogo sia idoneo, fisicamente e moralmente, a consentire a tutti i condòmini di esser presenti e di partecipare ordinatamente alla discussione» (Cassaz., sent. 22 dicembre 1999, n. 14461).
Già, purtroppo però esiste anche la riservatezza del dato personale …
È la privacy, baby!
Perché, allora, il cortile condominiale non sarebbe idoneo per lo svolgimento di un'Assemblea condominiale?
Non è necessario essere esperti di privacy e protezione dei dati per cogliere immediatamente le criticità di un'Assemblea condominiale che non si svolga a porte chiuse o in un luogo ove non sia consentito l'accesso ai non aventi diritto a partecipare all'Assemblea.
Il nostro lettore ha colto nel segno: chiunque potrebbe affacciarsi alla finestra, anche da Condominii antistanti o limitrofi, e "accedere" illecitamente ai dati personali - o ai dati particolari - di cui l'Assemblea sta parlando.
E se sul cortile affacciano solamente finestre del Condominio della cui Assemblea si tratta? Riflettiamo su un punto: e se nel Condominio, come spesso accade, abitassero inquilini?
Il conduttore, ad esempio, ha accesso ai documenti giustificativi (art. 1130 bis c.c.), ma può partecipare e deliberare in Assemblea solamente in riferimento al servizio di riscaldamento / raffrescamento (art. 10 L. 392/78), tant'è che, quando è ammesso a partecipare all'Assemblea, gli si permette di rimanere unicamente per il tempo necessario a discutere del relativo punto e per la votazione, poi lo si allontana, perché egli non ha diritto a partecipare alla discussione e votazione su altri punti.
Con l'Assemblea in cortile o altro luogo aperto cui il conduttore ed i suoi colleghi titolari di altri diritti reali/personali di godimento possano "accedere", si vanifica - o meglio dire, si viola - la prescrizione legale.
Non solo. Secondo la disciplina della privacy, ogni trattamento deve avere una finalità e deve essere svolto avendo come punto di inizio e punto di fine la PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - questo intendiamo quando parliamo di privacy by design e by default.
Ora, in che modo si possono proteggere i dati personali di cui si discute durante un'Assemblea condominiale se la stessa viene svolta in luogo APERTO?
Dove la parola "aperto" ci fa intendere che NON ABBIAMO IL CONTROLLO DELL'ACCESSO AL DATO, il quale è invece uno dei punti - cardine della disciplina normativa.
Proprio su questa testata pubblicavamo, pochi mesi fa, il commento alla sentenza del Tribunale di Torino che ha sanzionato un Amministratore per aver comunicato la morosità di una condòmina ad altra condòmina lungo la strada.
Rammentiamo che l'Assemblea la convoca l'Amministratore e i bilanci li compila l'Amministratore, ma le spese legali delle impugnative di delibera, in caso di soccombenza, le pagano i condòmini, TUTTI (tranne ovviamente colui che ha vinto), perché non c'è dissenso alle liti che tenga tra condòmini e Condominio.
Vogliamo proprio tenere l'Assemblea en plein air? Cerchiamo di compiere uno sforzo, nel partecipare, per non alzare la voce, possibilmente non fare nomi, non esprimere opinioni sulle persone, non parlare se non dello stretto indispensabile che serve alla discussione ed alla delibera, cioè cerchiamo di "anonimizzare" il dato personale… sperando che basti.