"La destinazione dell'immobile ad uso asilo determina l'esercizio di un'attività che rientra tra quelle specificatamente vietate dal regolamento condominiale, essendo l'asilo una scuola ove si pratica notoriamente anche musica e canto". Con tal principio, la Corte di Appello di Milano (sentenza n. 2268 del 31 luglio 2018) ha disposto la chiusura di un asilo che si trova al primo piano di un condominio.
LA QUESTIONE. A seguito delle notizie apparse dagli organi di stampa specializzata, è emerso chela "Locomotiva di Momo", nido e scuola materna privata convenzionata con il Comune di Milano è finita nel mezzo di un contenzioso con i condomini, disturbati dal vociare dei bambini e dal via vai di genitori e figli in quel cortile che separa il cancello d'ingresso dalla struttura.
In tal vicenda, i titolari del nido d'infanzia operativo a Milano dal 1996, avevano firmato un contratto per la locazione di un immobile commerciale, di 700mq, ubicato nel condominio di Milano.
La struttura, pur essendo inserita al piano rialzato di un condominio, gode di un suo accesso separato ed è interamente insonorizzata.
Nel mese di gennaio 2012, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile e, poco dopo, le titolari dell'attività erano state informate dalla proprietaria che il condominio aveva deliberato la sua contrarietà all'apertura della struttura.
La proprietaria, a quel punto, citava in causa il condominio chiedendo al giudice la nullità della delibera.
Il condominio rilevava che quell'immobile non poteva essere utilizzato come un asilo nido perché era sempre stato ufficio, di conseguenza ciò avrebbe violato una norma del Regolamento Condominiale che precisava che non si potevano modificare le destinazioni d'uso indicate nel rogito.
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