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Ascensore rumoroso. Le soluzioni giurisprudenziali

Ascensore rumoroso in condominio: come affrontare il problema del rumore e ottenere risarcimenti per immissioni intollerabili, garantendo un ambiente abitativo sereno e conforme alle normative.
Ivan Meo 
7 Mag, 2015

L'ascensore rientra nella categoria degli impianti a funzionamento discontinuo. Il rumore prodotto dal suo funzionamento spesso può essere fastidioso.

Edificio tranquillo con impianto ascensoristico rumoroso. La Cassazione con sentenza 25019/2013, ha stabilito che il condominio deve insonorizzare l'ascensore rumoroso nell'edificio tranquillo in zona residenziale in quanto, “il giudice può dichiarare intollerabili le emissioni acustiche discostandosi dagli standard delle norme ambientali ma motivando sul caso dell'isolato”.

Il caso analizzato dalla Corte si riferiva alla mancata isonorizzazione di un impianto ascensoristico presente all'interno di palazzo signorile, sito in una zona residenziale, in cui il motore del medesimo impianto era collocato in un sottotetto adibito a vano tecnico.

Per tali motivi la condomina la condomina aveva deciso di adire le vie legali al fine di far dichiarare illegittime le immissioni acustiche provenienti dall'ascensore condominiale e condannarlo alla realizzazione di tutte le opere di isonorizzazione al fine di diminuire la rumorosità dell'impianto.

I giudici di legittimità stabiliscono che “i criteri per la determinazione di limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensità e – di riflesso – la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., con la conseguenza che, in difetto di altri eventuali elementi, il loro superamento è idoneo a determinare la violazione di tale norma”.

Inoltre, continua la Corte, “i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 884 c.c., delle immissioni”.

Porte dell'ascensore rumorose. La stessa Corte di Cassazione -ordinanza 14 dicembre 2011, n. 26898- ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad una condomina che aveva lamentato l'intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall'impianto d'ascensore, giudicate particolarmente invasive nelle fasi di apertura e chiusura delle porte e nelle ore notturne.

In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità delle correlative immissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 844 c.c., mentre, per converso, il superamento i detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza affini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz'altro illecito.

I giudici di legittimità, hanno precisato che “la diretta ed immediata esposizione, in ragione della vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano superiori a quelle normativamente fissate a tutela indifferenziata della collettività, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria»: la ricorrente, solo perché «particolarmente sensibile, non poteva essere costretta a continuare a tollerare immissioni che, anche se discontinue, erano da presumersi dannose (in riferimento alle conseguenze di improvvisi risvegli notturni, anche per persone in normali condizioni di salute psico-fisica)”. (Ascensore troppo rumoroso? Il giudice può dire si anche se i rumori sono in linea)

L'ascensore vetusto non va insonorizzato. Non sempre, però, il condominio è tenuto ad adottare interventi per il contenimento del rumore.

Per esempio, in un caso deciso dal Tar Piemonte – Torino con sentenza n. 620, del 17-04-2014, si è disposto “l'annullamento dell'ordinanza del Comune che ordinava al condominio ad adottare interventi per il contenimento del rumore dell'impianto ascensore, laddove nel provvedimento impugnato manca ogni indicazione circa la praticabilità di interventi di contenimento che abbiano ad oggetto l'ascensore, data anche la vetustà dell'edificio, dovendosi osservare che l'applicabilità della normativa sopravvenuta in tema di inquinamento acustico è limitata alle parti rinnovate dell'impianto e che, dagli atti del giudizio civile, risulta che la parte sostituita dell'ascensore è a norma, ha verosimilmente ridotto il rumore e non è stata individuata dal consulente quale causa attuale delle problematiche acustiche, identificate per lo più in aspetti strutturali dell'immobile.” Accertato che l'ascensore è troppo vecchio perché si applichino le norme per la lotta all'inquinamento acustico, bisogna anche preliminarmente verificare se gli interventi di contenimento del rumore disposti siano effettivamente praticabili e compatibili con la condizione dell'impianto e dell'edificio, entrambi vetusti.

La vetustà dell'intero palazzo implica una scarsa insonorizzazione e ciò implica che anche altri impianti in esso contenuti siano fonte di rumore proprio per l'età dell'edificio stesso. (Si all'installazione dell'ascensore anche se si deprezza l'appartamento)

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