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Joy76

Bonus Barriere Architettoniche 75% - Serramenti e Infissi

Leggo qua è là che è possibile usufruire del bonus in oggetto per la sostituzione di serramenti e infissi. 

Mi sono chiesto: sarà davvero così? Vediamo..

 

DL 34/2020

La norma che permette di portare in detrazione la spesa al 75%  (addirittura con sconto in fattura, rara eccezione..) è il famoso DL 34/2020 (quello del Superbonus), convertito in legge 77/2020 e successive modificazioni. Più precisamente l'art. 119-Ter, che al Comma 4 richiama il DM 236/89 (ovvero decreto attuativo della Legge 13/89).

Dio benedica Biblus.acca per averci messo a disposizione la versione coordinata ad Aprile

 

Art. 119-Ter Comma 4

https://biblus.acca.it/download/art-119-121-del-decreto-rilancio-superbonus-110/

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

DM 236/89

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm

Come ben ricordavo...

Art. 1. Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

 

Bene... ora vediamo cosa significa RISTRUTTURAZIONE, termine spesso usato impropriamente, ma che giuridicamente ha un significato ben preciso, definito nello specifico testo.

 

Testo Unico Edilizia - DPR 380/ 2001 - Art. 3

https://www.brocardi.it/testo-unico-edilizia/parte-i/titolo-i/capo-i/art3.html

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

 

D) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

 

La sostituzione degli infissi, non sembrerebbe rientrare nella definizione di ristrutturazione.

Troviamo conferma invece del fatto che rientra nell'edilizia libera

 

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

ai sensi dell’ art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222

e approvato da Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero per la Semplificazione

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_dm_02_03_glossario_edilizia.pdf

 

http://www.italiasemplice.gov.it/media/2528/glossario-edilizia-libera.pdf

Al n. 6 è chiaramente indicato "Riparazione, sostituzione, rinnovamento" di  "Serramento e infisso interno e esterno"

 

AdE Prot. n. 2011/149646

A conferma di, avrei trovato anche un provvedimento di AdE (ma è del 2011), dal quale si evince che la sostituzione di infissi non richiede titolo abilitativo, ma solo di autocertificazione, trattandosi appunto di edilizia libera. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={D96F0B34-1E10-41C9-B322-542CFBB710B8}

 

 

Se andiamo a consultare la più recente

Guida Bonus Mobili 2023

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida+bonus+mobili.pdf/0547b652-341f-d84b-ea0b-d56c1a0b205f

notiamo invece che:

 

GLI INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER AVERE LA DETRAZIONE: • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus.

 

Successivamente, leggendo oltre, si contraddice:

ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS

Manutenzione straordinaria

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso 

 

Su quali basi giuridiche possa affermare ciò, francamente, mi sfugge.

Resta comunque il fatto che, stando al TUE, manutenzione straordinaria e ristrutturazione, sono 2 classificazioni diverse.

 

Complichiamo ulteriormente il quadro, con recente risposta a interpello

Interpello n. 461/2022

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all'interpello+n.+461+del+21+settembre+2022.pdf/55934f09-3f9a-3e0e-cfa3-b40750eb5d3b

L'istante chiedeva se poteva beneficiare del bonus per ampliamento e sostituzione porte, ristrutturazione bagno: sanitari, impianto idrico, elettrico e pavimentazione. Non si tirano in ballo nello specifico infissi esterni, quali finestre e portefinestre, ma qualcosa di attinente (le porte) annoverabili pur sempre tra i serramenti. AdE, in risposta, ha dato via libera per tutto:

 

con riferimento al caso di specie, si osserva preliminarmente che, qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989,l'Istante potrà fruire della detrazione. 

 

..spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. 

 

Nota Bene: Come chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E in linea con le indicazioni fornite con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 e, da ultimo, ribadite con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021: l'interpretazione delle disposizioni contenute del richiamato decreto ministeriale n. 236 del 1989 non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), in quanto aventi natura non fiscale e, di conseguenza, non rientranti nella competenza dell'Agenzia delle entrate.

 

Nota Bene 2: l'interpello chiarirebbe che anche gli appartamenti possono beneficiare del bonus barriere architettoniche, cosa non chiarissima stando alla normativa (che parla solo di unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti e parti comuni dei condomìni).

 

 

Poniamo infine un

Ulteriore Dubbio: 

Alcuni venditori propongono sconto 50/65% e non contemplano il 75% (bonus barriere architettoniche)

Altri lo propongono. Tra questi Leroy Merlin. Se andiamo a vedere:

 

FAQ relative allo sconto

--link_rimosso--

 

Quali sono i requisiti? Rimanda al DM 236/89

Cosa ne può beneficiare? Rimanda al DM 236/89

 

Quali tipologie di abitazione possono usufruirne?

• Casa indipendente unifamiliare;
• casa plurifamiliare senza parti comuni;
appartamento in condominio costruito dopo il 1989.

Solo per gli immobili residenziali situati sul territorio italiano.
Solo le persone fisiche in possesso di requisiti previsti dalla normativa.

 

Proviamo a fare chiarezza sul tema? Ammesso che sia possibile 😅

Modificato da Joy76

Bisogna cambiare materiale e/o tipologia di infisso.

A quel punto si può accedere al 50% del bonus ristrutturazioni oppure al 50% del risparmio energetico oppure al 75% del bonus barriere architettoniche (quest'ultimo se i nuovi infissi risultano sbarrierati, p.e. con le maniglie in basso altezza disabile).

Joy76 dice:

Manutenzione straordinaria

[..]

  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso 

Lo riporta un certo Joy, io mi sono fidato.

Ok, grazie per il tuo utilissimo contributo.

Può partecipare ora qualcun altro che non sia @condo77 ? Oggi non è in particolare forma!

Grazieeeeeeeee

Joy76 dice:

Ok, grazie per il tuo utilissimo contributo.

Può partecipare ora qualcun altro che non sia @condo77 ? Oggi non è in particolare forma!

Grazieeeeeeeee

Chiedi a @Danielabi

Ma sospetto ti dirà la stessa cosa, visto che tu citi l'AdE e anche per me e Daniela in materia di detrazioni è il punto di riferimento.

Guida AdE bonus ristrutturazione, pag 6:

 

Esempi di manutenzione straordinaria:
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
• rifacimento di scale e rampe
• interventi finalizzati al risparmio energetico
• recinzione dell’area privata
• costruzione di scale interne.

 

Tutto chiaro ora?

Modificato da condo77
Joy76 dice:

Hai avuto la tua occasione. Puoi andare.

La mia occasione è stata quando ho sostituito i miei di infissi al 110%.

Inoltre ho fatto anche diversi lavori agevolati con il bonus barriere architettoniche (sempre al 110%, come trainati), con tecnico incredulo prima e meno incredulo poi (post interpello).

So + o - di quel che parlo.

Potrei aggiungere: oltre che personalmente me ne occupo anche professionalmente (potrei e infatti l'ho fatto).

 

Buona notte. 👋

Modificato da condo77

Maronno quanto devo leggere.....ora non ho tempo, nel pomeriggio...

Danielabi dice:

Maronno quanto devo leggere.....ora non ho tempo, nel pomeriggio...

Riassunto dell' #1: ho dei dubbi

Inizia dal #2

😈

Ma stai ancora qua ad inquinare il mio magnifico 3d!?!?

Abbiamo capito che non è alla tua portata: fattene una ragione 😂

Joy76 dice:

Ma stai ancora qua ad inquinare il mio magnifico 3d!?!?

/\/\ l'inquinamento. Sarò strettamente IT.

 

Joy76 dice:

Quali tipologie di abitazione possono usufruirne?

• Casa indipendente unifamiliare;
• casa plurifamiliare senza parti comuni;
appartamento in condominio costruito dopo il 1989.

Anche appartamento in condominio costruito prima del 1989.

 

 

Joy76 dice:

Quali sono i requisiti? Rimanda al DM 236/89

Cosa ne può beneficiare? Rimanda al DM 236/89

Certo, il DM 236/89 è l'alfa e l'omega della rimozione barriere architettoniche

V. https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm

 

Modificato da condo77

Primo:

la definizione degli interventi edili è data dall'art. 3 del TUE; tale articolo è richiamato nell'art. 16bis del Tuir, quindi per AdE il riferimento NON è in relazione alle abilitazioni comunali, ma al tipo di intervento effettuato. Pertanto, che sia in edilizia libera o con Cila, Scia e compagnia non rileva (per il fisco), o meglio, rileva solo per il diritto amministrativo che, esistendo, AdE non puo' ignorare, pertanto chiede fra i documenti da produrre anche l'eventuale abilitazione, ma non mette naso rispetto al fatto che fosse necessaria oppure no tale abilitazione (non le compete)

 

Secondo:

Joy76 dice:

Manutenzione straordinaria

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso 

 

Su quali basi giuridiche possa affermare ciò, francamente, mi sfugge

non capisco il passaggio alla manutenzione straordinaria....l'art. 3 dpr 380/2001 così la definisce:

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.

La sostituzione di infissi con foggia e materiali diversi è una opera o modifica che rinnova e sostituisce parti dell'edificio, mi sembra che rientri nella definizione di manutenzione straordinaria. Quindi il cambio degli infissi che rispondono a determinati requisiti da' diritto al bonus mobili (sono d'accordo con AdE ...😄)

 

Joy76 dice:

Complichiamo ulteriormente il quadro, con recente risposta a interpello

Interpello n. 461/2022

La risposta di AdE si limita a sottolineare che gli interventi prospettati dall'istante (per parti private) rientrano fra quelli indicati dall'art. 16tuir (art. 3 - 380/2001 lettere b,c,d,...), pertanto sono detraibili. Non entra nel merito del DM 236/89, nel senso che chi risponde non puo' sapere se rispecchiano i requisiti stabiliti da tale decreto, nell'interpello non c'è nulla che possa stabilirlo.

I lavori descritti in premessa dall'istante possono rientrare fra quelli di ristrutturazione, perchè scrive:

 hanno avviato interventi finalizzati al collegamento delle due unità immobiliari di proprietà ed   l'eliminazione delle barriere architettoniche al loro interno...

Quindi tali  interventi sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

 

Pero', a mio avviso si dovrebbe anche considerare la data di entrata in vigore del DM relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche (1989) e la data di entrata in vigore del TUE (2001), pertanto l'indicazione che l'abbattimento delle barriere architettoniche si intenda effettuato in occasione di ristrutturazione dell'immobile non sia da considerare in senso restrittivo, riferendosi pedissequamente alla definizione di ristrutturazione del TUE, ma sia possibile anche quando gli interventi siano di manutenzione straordinaria. In buona sostanza, è possibile che gli interventi definiti di ristrutturazione nel 1989 comprendessero anche le manutenzioni straordinarie.

 

Joy76 dice:

appartamento in condominio costruito dopo il 1989.

🙄 be', questa mi sembra fantasia da "Le Roi"...

 

La norma richiama il DM 236/89, il quale parla di ristrutturazione. Non di lavori ordinari o straordinari. Il titolo non c'entra nulla. È la classificazione ad essere diversa. 

 

Segui il filo logico di tutto il costrutto.

 

Danielabi dice:

non capisco il passaggio alla manutenzione straordinaria....

Infatti c'è poco da capire. O meglio:

 

1) AdE continua ostinatamente a chiamare manutenzione straordinaria ciò che non lo è.

A detta del Testo Unico Edilizia e (ulteriore conferma) dal Glossario Edilizia Libera che lo chiarisce senza alcun ombra di dubbio. Il titolo non c'entra una mazza! Viene dimostrato che l'intervento che AdE classifica come manutenzione straordinaria, in realtà è un intervento di edilizia libera.

Aprire una nuova finestra è manutenzione straordinaria. Allargare o stringere o cambiare forma è manutenzione straordinaria. Sostituire la finestra: no.

 

2) a prescindere che si tratti di manutenzione straordinaria o meno, comunque il DM 236/89 parla di ristrutturazione, che è tutt'altra cosa. Ristrutturazione è una cosa, manutenzione straordinaria altra cosa.

 

La domanda era: su quali basi AdE può affermare ciò?

Sembra che TUIR e TUE vivono di vita propria e non vadano tanto d'accordo: ognuno per la sua strada.

 

Danielabi dice:

Non entra nel merito del DM 236/89

CI entra quando classifica un intervento (magari sbagliando anche)

 

Danielabi dice:

hanno avviato interventi finalizzati al collegamento delle due unità immobiliari di proprietà

Infatti questa je l'hanno fatta passare col bonus ristrutturazione 50% che, a dispetto del nome, sappiamo che agevola non solo interventi di ristrutturazione, ma anche di manutenzione straordinarie a ordinaria. Lo si evince dalla lettura della norma.

 

E infine Leroy che.... boh...

Joy76 dice:

1) AdE continua ostinatamente a chiamare manutenzione straordinaria ciò che non lo è.

A detta del Testo Unico Edilizia

Il TUE dice questo:

  • Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

[art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi]

 

Ora se sostituisco le finestre cambiando il colore e/o il materiale modifico necessariamente il prospetto dell'edificio e proprio per questo ricado nella manutenzione straordinaria.

Joy76 dice:

Il titolo non c'entra una mazza!

Joy76 dice:

Viene dimostrato che l'intervento che AdE classifica come manutenzione straordinaria, in realtà è un intervento di edilizia libera

Io cerco di seguire il filo logico, ma forse non lo segui tu: la manutenzione straordinaria puo' essere sia in edilizia libera che no. Quindi, se vuoi escludere i titoli abilitativi, evita di citare l'edilizia libera, che, appunto, non c'entra una mazza.

Per quanto riguarda la "manutenzione straordinaria" (in se') ti ha già risposto Condo.

 

Joy76 dice:

2) a prescindere che si tratti di manutenzione straordinaria o meno, comunque il DM 236/89 parla di ristrutturazione, che è tutt'altra cosa. Ristrutturazione è una cosa, manutenzione straordinaria altra cosa. 

 

La domanda era: su quali basi AdE può affermare ciò?

Ti ho già risposto, ovviamente la mia è una deduzione, non ci sono basi "scientifiche" che possano supportarla, ma penso sia corretta: i due decreti sono entrati in vigore in epoche diverse. In questo Paese non si cambia la terminologia sempre e comunque, le leggi "vecchie" continuano ad utilizzare il proprio lessico anche se ne sono entrate in vigore di "nuove" che variano il lessico. Per questo esistono le interpretazioni, le circolari, le pronunce giurisprudenziali....sino a che non cambiano la legge vecchia in una nuova.

 

Joy76 dice:

Infatti questa je l'hanno fatta passare col bonus ristrutturazione 50% che, a dispetto del nome, sappiamo che agevola non solo interventi di ristrutturazione, ma anche di manutenzione straordinarie a ordinaria.

Si, certamente, ma nel caso dell'interpello si tratta di ristrutturazione, come ho sottolineato applicando la definizione del TUE all'intervento prospettato dall'istante.

 

 

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Danielabi dice:

Ti ho già risposto, ovviamente la mia è una deduzione, non ci sono basi "scientifiche" che possano supportarla, ma penso sia corretta: i due decreti sono entrati in vigore in epoche diverse. In questo Paese non si cambia la terminologia sempre e comunque, le leggi "vecchie" continuano ad utilizzare il proprio lessico anche se ne sono entrate in vigore di "nuove" che variano il lessico. Per questo esistono le interpretazioni, le circolari, le pronunce giurisprudenziali....sino a che non cambiano la legge vecchia in una nuova.

La mia interpretazione è leggermente diversa e forse più semplice.

Il DM 236/89 parla di ristrutturazione perché in caso di ristrutturazione è obbligatorio rispettare le previsioni di tale decreto, a meno di comprovate impossibilità tecniche.

L'AdE parla di manutenzione straordinaria perché se si fa della manutenzione straordinaria che ha come esito il rispetto (anche parziale) del DM 236/89 allora e solo allora si può accedere alle agevolazioni fiscali previste per lo sbarrieramento.

 

Ovvero:

  • ristrutturi?
    • devi sbarrierare,
    • se sbarrieri puoi godere delle agevolazioni fiscali;
  • fai manutenzione straordinaria?
    • non sei obbligato a sbarrierare,
    • se sbarrieri puoi godere delle agevolazioni fiscali.
Modificato da condo77
condo77 dice:

Ovvero:

  • ristrutturi?
    • devi sbarrierare,
    • se sbarrieri puoi godere delle agevolazioni fiscali;
  • fai manutenzione straordinaria?
    • non sei obbligato a sbarrierare,
    • se sbarrieri puoi godere delle agevolazioni fiscali.

L'assunto di Joy è: nel DM 236 c'è scritto che si "sbarriera" quando si fanno ristrutturazioni, punto. Quindi se faccio altro non sto "sbarrierando", in sostanza Joy sostiene che solo in caso di ristrutturazione si possa applicare il 236. Il che è assurdo. Per questo motivo penso sia ragionevole sostenere che non si debba leggere in modo rigido il 236.

Danielabi dice:

L'assunto di Joy è: nel DM 236 c'è scritto che si "sbarriera" quando si fanno ristrutturazioni, punto. Quindi se faccio altro non sto "sbarrierando", in sostanza Joy sostiene che solo in caso di ristrutturazione si possa applicare il 236. Il che è assurdo. Per questo motivo penso sia ragionevole sostenere che non si debba leggere in modo rigido il 236.

Sì la lettura corretta è: quando si fanno le ristrutturazioni bisogna sbarrierare.

Il che appunto non equivale a dire che se e solo se si fa una ristrutturazione allora si sbarriera.

Si sbarriera quando si mettono in atto i concreti interventi definiti nel DM 236.

Cerchi di seguirmi, chi vuole.

Danielabi dice:

la manutenzione straordinaria puo' essere sia in edilizia libera che no. Quindi, se vuoi escludere i titoli abilitativi, evita di citare l'edilizia libera, che, appunto, non c'entra una mazza.

Eh no. Fai attenzione. Quello che sto dicendo / facendo notare, è altro:

 

Mi rendo conto che può essere fuorviante l'aver citato il glossario di edilizia libera e il bonus mobili, che nulla c'entrano con il bonus barriere architettoniche. 

 

Sono stati citati al solo fine di mostrare che la sostituzione infissi non è classificabile come "ristrutturazione". AdE stessa sulla sua guida "bonus mobili", la classifica come manutenzione straordinaria.

 

Quindi non per questione di titolo.

 

(poi, a dirla tutta, si potrebbe aprire una parentesi anche circa la classificazione come straordinaria, stando al più recente Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero per la Semplificazione)

 

Non ne sto facendo una questione di serve/non serve titolo per portare la spesa in detrazione. Io stesso, sostengo sia un mito da sfatare.

 

Danielabi dice:

la manutenzione straordinaria puo' essere sia in edilizia libera che no.

In realtà il bonus ristrutturazione è normato dall'art 16-bis del DPR 917/86 (TUIR) che rimanda al DPR 380/2001 (TUE). E a dispetto del nome (ristrutturazione), agevola interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Lo spiego bene qui, dove sfato anche il mito del titolo:

 

Chiaramente, se il TIUR mi dice che posso portare in detrazione (esagero) le maniglie delle porte e classifica questa lavorazione come "ringiovanimento porte" o "ristrutturazione porte", la chiamasse come gli pare, ma è chiaro che posso portare in detrazione tutto quanto indicato. 

 

Se invece mi rimandi a uno specifico testo di legge, le cose cambiano e direi che bisogna prestare più attenzione.

 

Danielabi dice:

i due decreti sono entrati in vigore in epoche diverse. In questo Paese non si cambia la terminologia sempre e comunque

Può essere. In effetti il DL 34/2020 art 119 comma 4 rimanda al DM 236/89, che a sua volta non può rimandare a un DPR "futuro". Ma è anche vero che l'unico testo dove troviamo normate le varie classificazioni di interventi edilizi, è quello lì.

Modificato da Joy76

 

condo77 dice:

Il TUE dice questo:

  • Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le 

Il TUE "dice" per il bonus ristrutturazione. 

Art 16-bis del DPR 917/86 e successivo DL 83/2012 che ha elevato la percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l'importo limite da 48.000 a 96.000€

 

Mentre per il bonus barriere architettoniche, è il DL 34/2020 convertito in L 77/2020 e s.m.i che dice e rimanda al DPR 236/89

 

condo77 dice:

La mia interpretazione è leggermente diversa e forse più semplice.

Il DM 236/89 parla di ristrutturazione perché in caso di ristrutturazione è obbligatorio rispettare le previsioni di tale decreto

Esattamente.

condo77 dice:

ristrutturi?

  • devi sbarrierare,
  • se sbarrieri puoi godere delle agevolazioni fiscali;

 

Esattamente

condo77 dice:

L'AdE parla di manutenzione straordinaria perché se si fa della manutenzione straordinaria che ha come esito il rispetto (anche parziale) del DM 236/89 allora e solo allora si può accedere alle agevolazioni fiscali previste per lo sbarrieramento.

Danielabi dice:

L'assunto di Joy è: nel DM 236 c'è scritto che si "sbarriera" quando si fanno ristrutturazioni, punto.

Il dubbio di Joy è:

  • Se sto ristrutturando, posso (anzi devo) "sbarrierare" e posso beneficiare del bonus barriere architettoniche.
  • Se non sto ristrutturando, non sono obbligato a "sbarrierare". Potrei usufruire del bonus comunque?
Modificato da Joy76
Danielabi dice:

in sostanza Joy sostiene che solo in caso di ristrutturazione si possa applicare il 236. Il che è assurdo. Per questo motivo penso sia ragionevole sostenere che non si debba leggere in modo rigido il 236.

Non lo dico io, né lo sostengo. Mi chiedevo se vada tenuto conto del DM 236/89 nella sua interezza e quindi anche del campo di applicazione e come Leroy Merlin possa affermare "solo appartamenti over 1989".

 

Se invece la chiave d'interpretazione corretta è quella di basarsi sui criteri indicati nel DM 236/89, posso portare in detrazione qualsiasi cosa, a prescindere da come si classifica l'intervento (ordinario/straordinario/ristrutturazione). Nessun bisogno di consultare il TUE.

Modificato da Joy76

E ancora: 

considerando che possono beneficiare del bonus anche le parti comuni, sarebbe ad esempio possibile sostituire le finestre condominiali con nuove finestre che rispondessero ai criteri del DM 236/89, nel momento in cui le suddette finestre sono collocate nei pressi del ballatoio d'interpiano e quindi raggiungibili solo tramite rampa di scale?

 

Modificato da Joy76
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