Vai al contenuto
markin

Riparimento spese parte aggettante di una terrazza.

Salve, ho un terrazzo di cui bisogna fare dei lavori di impermealizzazione, ho letto in rete su come va ripartita la spesa con i condomini e ho visto che si paga 1/3 il proprietario mentre i 2/3 i condomini, adesso quello che vorrei sapere riguarda la parte aggettante, praticamente questo terrazzo ha una parte aggettante (tutto nello stesso corpo del terrazzo) su tre lati del palazzo, praticamente su tre lati copre i balconi sottostanti che girano sui tre lati del palazzo. Questa parte aggettante va considerata come corpo unico al terrazzo considerando che bisogna fare lavori di rifacimento del lastrico solare oppure spetta al proprietario che ha l'uso esclusivo della terrazza?

 

In rete ho trovato diverse opinioni sia che il pagamento della parte aggettante spetta al proprietario e altre in cui si dice che spetta a tutti i condomini..vi riporto qui cosa ho trovato in cui si dice che spetta a tutti i condomini.

 

Nel caso di terrazza a livello con una parte aggettante, come si dividono le spese di manutenzione?

Le spese per la parte aggettante seguono le stesse regole previste per la parte che funge da copertura del palazzo quando l'intervento su questa porzione è funzionale alla complessiva manutenzione del lastrico, in quanto è prevista la partecipazione del condominio in tutti i casi in cui la demolizione di queste parti si rende necessaria per interventi di ricostruzione del lastrico.

"Sono interamente a carico del condomino, che utilizza in modo esclusivo il lastrico, le spese sostenute per consentirne un migliore utilizzo" (muretti, pavimenti, etc), salvo che la demolizione di queste parti sia necessaria per interventi di ricostruzione del lastrico vero e proprio" (sent.735/2004).

L'art.1126cc non parla di come viene considerata la parte aggettante e il ripartimento della spesa a chi spetta, possibile che non ci sia una legge che si riferisca alla parte aggettante che copre i balconi sottostanti di un lastrico solare (terrazza)? Visto che la legge non specifica a chi toccano le spese della parte aggettante credo che bisogna considerarla come unico corpo con la terrezza e quindi fare 1/3 e 2/3 senza fare distinzioni con la parte aggettante.

 

Ho letto qualche sentenza in cui si dice che la parte aggettante spetta al proprietario ma non capisco a quale legge si faccia riferimento visto che non mi risulta nessuna legge che parli della ripartizione spese della parte aggettante di un lastrico solare.

 

Grazie a chi possa chiarimi le idee specialmente facendo riferimento a leggi e sentenze meglio se recenti.

Ne abbiamo parlato decine di volte nel forum (continuiamo a fare sempre le stesse discussioni), se usi il tasto "Trova" in alto a sinistra nella pagina, trovi tutte le discussioni in merito che abbiamo già fatto, eccole:

 

https://www.condominioweb.com/forum/search/?searchid=631177

 

Se invece vuoi i riferimenti giurisprudenziali di Cassazione, leggi al "solito" link creato per questo forum, trovi tutto ciò che ti serve per non sbagliare:

 

http://www.condomini.altervista.org/LastricoTerrazze.htm

 

Comunque, non c'è bisogno di una "legge" basta applicare l'art. 1126 del Codice Civile anche per la parte agettante che fa da copertura ai balconi sottostanti.

Ho l'impressione che il riferimento di quella sentenza,sia quando il terrazzo è parte comune al servizio di tutti.

Quindi è giusta l'interpretazione che la ristrutturazione riguarda tutti e va ripartita a tutti.

 

http://www.ilnostro***************/2010/03/condominio-se-la-terrazza-livello-copre.html

--link_rimosso--

Non si apre la pagina.

Vai sul motore di ricerca e fai copia/incolla >Cassazione n. 15389/00

Ne abbiamo parlato decine di volte nel forum (continuiamo a fare sempre le stesse discussioni), se usi il tasto "Trova" in alto a sinistra nella pagina, trovi tutte le discussioni in merito che abbiamo già fatto, eccole:

 

https://www.condominioweb.com/forum/search/?searchid=631177

 

Se invece vuoi i riferimenti giurisprudenziali di Cassazione, leggi al "solito" link creato per questo forum, trovi tutto ciò che ti serve per non sbagliare:

 

http://www.condomini.altervista.org/LastricoTerrazze.htm

 

Comunque, non c'è bisogno di una "legge" basta applicare l'art. 1126 del Codice Civile anche per la parte agettante che fa da copertura ai balconi sottostanti.

 

la terrazza a cui mi riferisco come ho scritto prima è ad uso esclusivo.

 

Il primo link non funziona..

ma quindi da come dici non va fatta distinzione tra parte aggettante che copre i balconi sottostanti e parte di copertura dei piani sottostanti, la ripartizione va fatta solo seguendo l'art 1126 e quindi 1/3 e 2/3?

 

Mi hanno detto che c'è una sentenza del 2016 in cui si dice che la spesa della parte aggettante di un lastico solare spetta solo al proprietario ma non riesco a trovarla..voi sapete l'esistenza di questa sentenza? la cosa strana è perchè come ho scritto prima ci sono diverse opinioni e non si capisce quale sia quella esatta.

 

Da quello che hai scritto tu in eretto dici che non va fatta distinzione e quindi è da trattare come unico corpo, ma perchè allora anche in questo forum ho trovato che la parte aggettante di una terrazza spetta solo al proprietario? sono casi diversi? grazie mille del chiarimento.

In tema di lastrico ad uso esclusivo di un condomino, le spese per la riparazione o ricostruzione del lastrico possono essere ripartite, con gli altri condomini, solo se si riferiscono alle componenti essenziali della struttura; ovvero ad opere murarie o di impermeabilizzazione, e che effettivamente svolgono funzioni di protezione e copertura.

Sono invece interamente a carico del condomino, che utilizza in modo esclusivo il lastrico, le spese sostenute per consentirne un migliore utilizzo (muretti, pavimenti, etc.), salvo che la demolizione di queste parti sia necessaria per interventi di ricostruzione del lastrico vero e proprio.

Cassazione Sez. II, N° 735 del 19/01/2004

Le spese per la manutenzione della parte in aggetto di un lastrico solare di proprietà esclusiva sono di competenza del proprietario stesso.

Tribunale di Roma 29/11/89, n.13878 "Le spese relative agli sporti della terrazza a livello (aggetti) di godimento esclusivo di un singolo condomino gravano per intero sul proprietario di cui sono al servizio, mentre per tutto il resto della terrazza soccorre l'art. 1126 c.c

Il primo link non funziona..

-------------------------------------------

Condominio: se la terrazza a livello copre in parte altri locali.

 

Le spese necessarie a conservare la funzione di copertura della terrazza a livello si ripartiscono ai sensi dell'articolo 1126, codice civile ( Cassazione n. 15389/00 ).

Quindi un terzo sarà a carico del condomino che ne ha l'uso esclusivo e i restanti 2/3 saranno a carico degli altri condomini della parte dell'edificio che risulta coperta dalla terrazza in questione, mentre per la parte che non copre altri locali la spesa sarà interamente a carico del proprietario della terrazza.

Le spese di pavimentazione della terra a livello, di rifacimento dei parapetti e simili, invece, spettano esclusivamente al condomino proprietario esclusivo, in quanto essenziali non alla copertura, bensì alla praticabilità della terrazza stessa. ( Cassazione n. 2726/02; n. 11029/03 ).

In tema di lastrico ad uso esclusivo di un condomino, le spese per la riparazione o ricostruzione del lastrico possono essere ripartite, con gli altri condomini, solo se si riferiscono alle componenti essenziali della struttura; ovvero ad opere murarie o di impermeabilizzazione, e che effettivamente svolgono funzioni di protezione e copertura.

Sono invece interamente a carico del condomino, che utilizza in modo esclusivo il lastrico, le spese sostenute per consentirne un migliore utilizzo (muretti, pavimenti, etc.), salvo che la demolizione di queste parti sia necessaria per interventi di ricostruzione del lastrico vero e proprio.

Cassazione Sez. II, N° 735 del 19/01/2004

Le spese per la manutenzione della parte in aggetto di un lastrico solare di proprietà esclusiva sono di competenza del proprietario stesso.

Tribunale di Roma 29/11/89, n.13878 "Le spese relative agli sporti della terrazza a livello (aggetti) di godimento esclusivo di un singolo condomino gravano per intero sul proprietario di cui sono al servizio, mentre per tutto il resto della terrazza soccorre l'art. 1126 c.c

cosi come ci sono sentenze in cui si dice questo ci sono anche sentenze anche abbastanza recenti Sentenza n. 9449 del 10/05/2016 in cui si dice che la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare spetta 1/3 al proprietario e 2/3 ai condomini in base all'articolo 1126 c.c senza fare nessun riferimento alla presenza o meno della parte aggettante (cosa molto diffusa nei lastrici solari per coprire i balconi sottostanti), quindi in questo caso viene considerato il lastrico solare come unico corpo altrimenti avrebbero fatto distinzione tra la parte aggettante dal resto del lastrico solare qualora fosse presente.

 

Quindi ci sono diverse sentenze questa a cui mi riferisco e del mese scorso e credo abbia una sua valenza visto che è molto recente. è d'accordo?

Ogni sentenza si riferisce ad uno specifico caso.

La parte aggettante di una terrazza a livello di proprietà privata a chi serve?

Il secondo link a cui fai riferimento parla di infiltrazioni dal lastrico e non parla assolutamente di parte in aggetto.

Pertanto, non può essere preso a paragone.

Ogni sentenza si riferisce ad uno specifico caso.

La parte aggettante di una terrazza a livello di proprietà privata a chi serve?

Il secondo link a cui fai riferimento parla di infiltrazioni dal lastrico e non parla assolutamente di parte in aggetto.

Pertanto, non può essere preso a paragone.

La parte aggettante ha il preciso scopo di proteggere dalle intemperie i muri perimetrali dell'edificio ed eventuali vialetti rasenti i muri stessi, compresi i balconi e gli infissi degli appartamenti sottostanti.

 

infatti ho scritto prima proprio perchè non parla di parte in aggetto non fa distinzione e quindi tratta il lastrico come unico corpo...nel secondo link che ho inviato nella prima parte fa riferimento alla ricostruzione e riparazione del lastrico solare nella seconda parte alle infiltrazioni in pratica dice che per entrambe si fa riferimento alla ripartizione spese dell' art 1126.

Mi sembra alquanto difficile che la parte aggettante,di solito larga qualche decina di centimetri, possa riparare dalle intemperie i muri perimetrali, ecc..

Se non sei d'accordo con quanto ti è stato detto dai partecipanti, basta che ti rivolgi ad un giudice, chiedi una perizia tecnica e vedi se ti danno ragione.

Ripongo la domanda:la parte in aggetto da chi è utilizzata?

Mi sembra alquanto difficile che la parte aggettante,di solito larga qualche decina di centimetri, possa riparare dalle intemperie i muri perimetrali, ecc..

Se non sei d'accordo con quanto ti è stato detto dai partecipanti, basta che ti rivolgi ad un giudice, chiedi una perizia tecnica e vedi se ti danno ragione.

Ripongo la domanda:la parte in aggetto da chi è utilizzata?

la parte in aggetto nel mio caso non è una decina di centimetri ma è 1,20 cm visto che copre interamente i balconi sottostanti.

Da chi è utilizzata la parte in aggetto non credo sia importante visto che anche la parte che non è in aggetto è utilizzata solo dal proprietario e si sa già che per questa si fa riferimento all'art 1126.

Come vedi, ti sei dato la risposta da solo. Segue la ripartizione dei balconi in aggetto.

P.s.

Gli aggetti sono sempre a carico dei proprietari tranne che non ci sia un titolo che disponga diversamente.

L'aggetto, in questo caso, non ha alcuna funzione di copertura e quindi i condòmini sottostanti, in applicazione del 1126, pagheranno in funzione dell'effettiva copertura dei loro appartamenti in "rigida proiezione verticale" così come statuito dalla Cassazione n° 1451/14 mentre la parte in aggetto è a carico del proprietario del lastrico.

Grazie, il fatto che l'art 1126 non parli di parti aggettanti è una cosa assurda..perchè in questo modo possono nascere diverse interpretazioni caso per caso mentre se l'articolo si riferiva anche alle parti aggettanti visto che sono molto frequenti sarebbe stato tutto più chiaro e non ci sarebbe bisogno di nessun processo..ma forse è fatto apposta perchè gli conviene.

markin dice:

Grazie, il fatto che l'art 1126 non parli di parti aggettanti è una cosa assurda..perchè in questo modo possono nascere diverse interpretazioni caso per caso mentre se l'articolo si riferiva anche alle parti aggettanti visto che sono molto frequenti sarebbe stato tutto più chiaro e non ci sarebbe bisogno di nessun processo..ma forse è fatto apposta perchè gli conviene.

l'art.1126 non tratta di parti aggettanti perchè queste nulla hanno a che fare con la copertura di proprietà sottostanti ( si veda il balcone aggettante che non ha alcuna funzione di copertura del balcone sottostante).

Ospite
Questa discussione è chiusa.
×